Sentenza 6 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17422 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' IN NOME DEL POPOLA ITALIA7 422 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 9399/01 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.•409.20 Dott. Antonio LAMORGESE 1 Consigliere Rep. MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 30/09/02 Dott. Florindo ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SE OS, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ALFONSO LUIGIrappresentata e difesa dall'avvocato MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE2002 3749 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, MARCHINI, -1- ! giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
(ATTO DI COSTITUZIONE) - resistente con procura - avverso la sentenza n. 2457/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/04/00 R.G.N. 40456/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, inammissibilità del ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. -2- R.G. 9399/04 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di CA SA, riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione interessi quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo) nei confronti dell'INPS -che ha depositato procura- e del Ministero, che si è costituito senza svolgere attività difensiva. Motivi della decisione La parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2944, 2946 e 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del pagamento parziale. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito concluso dalla sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 n.9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni seguenti. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in une ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo Fly 3 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone -secondo quanto risulta dalla sentenza e dal ricorso, ancorché le relative indicazioni non siano del tutto coincidenti con riferimento a ratei comunque scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare che (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento -anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di Feaz 4 cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145).Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato -sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio -che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, l'appello va individuato in una corte d'appello (Cass., S.. U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra ricorrente e Ministero, nulla dovendosi disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra ricorrente ed INPS, che si è limitato al deposito di procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n.1153). Fly
P.Q.M.
5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 Florer Ufici elle Entreкрасн о IL CONSIGLIERE - EST ENSORE IL PRESIDENŢE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositat in Cancelleria 999-601C, 2002. oggi.. IL CANCELLIERE 6