Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6589
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso alla disciplina di cui all'art. 502 cod.proc.pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l'effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell'imputato (salvo che quest'ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori (nella specie, un testimone - tossicodipendente in trattamento riabilitativo - recatosi in tribunale per rendere la deposizione, era stato colto da un grave stato di agitazione psichica che lo aveva posto nella impossibilità di partecipare al pubblico dibattimento; in tale situazione l'organo giudicante aveva adottato la decisione - ritenuta corretta dalla Corte suprema - di escutere il teste in un ambiente adiacente all'aula di udienza senza la presenza del pubblico e degli imputati, che non avevano richiesto di assistere).

Commentario1

  • 1Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
    https://www.filodiritto.com/

    1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame. Rassegna giurisprudenziale Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6589
Data del deposito : 2 marzo 2000

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