Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
Il ricorso alla disciplina di cui all'art. 502 cod.proc.pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l'effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell'imputato (salvo che quest'ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori (nella specie, un testimone - tossicodipendente in trattamento riabilitativo - recatosi in tribunale per rendere la deposizione, era stato colto da un grave stato di agitazione psichica che lo aveva posto nella impossibilità di partecipare al pubblico dibattimento; in tale situazione l'organo giudicante aveva adottato la decisione - ritenuta corretta dalla Corte suprema - di escutere il teste in un ambiente adiacente all'aula di udienza senza la presenza del pubblico e degli imputati, che non avevano richiesto di assistere).
Commentario • 1
- 1. Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnicihttps://www.filodiritto.com/
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame. Rassegna giurisprudenziale Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6589 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 2/3/2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Di Noto Consigliere N. 443
Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NI Milo rel. Consigliere N. 34313/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) SC TI, nato ad [...] il [...];
2) SC ER, nato ad [...] il [...];
Avverso la sentenza in data 18/11/1998 dalla Corte di Appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Carlo Mussa (in sostituzione dell'avv. C. Malfer), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Trento con sentenza 18/11/1998, riformando in parte quella in data 20/5/1994 del Tribunale di Rovereto, che aveva dichiarato TI ed ER SC colpevoli del delitto di cessione continuata a terzi di eroina, nella previsione del caso lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, escludeva le già concesse circostanti attenuanti generiche e determinava la pena, per il primo, in anni due, mesi cinque di reclusione e L. 11.000.000 di multa e, per il secondo, in un anno, mesi sei di reclusione e L. 10.000.000 di multa.
Riteneva il Giudice di secondo grado che la colpevolezza di SC TI aveva trovato conforto probatorio, relativamente ad alcuni episodi di cessione, nelle chiamate in reità dei coimputati BU EN e OL AR, riscontrate da rinvenimento, presso l'abitazione del prevenuto, di droga e dell'armamentario necessario alla preparazione delle dosi da destinare allo spaccio (sostanza da taglio;
bilancini di precisione e cucchiaino con tracce di eroina);
che la colpevolezza di entrambi gli imputati, in ordine agli altri episodi di cessione ascritti in concorso, era stata conclamata dalle deposizioni testimoniali di IS LL e LD NI, tossicodipendenti che si erano approvvigionati di droga dai medesimi imputati.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati e hanno lamentato: 1) violazione dell'art. 192/3^ c.p.p. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle chiamate in reità fatte dal LI e dalla OL, peraltro non adeguatamente riscontrate;
2) violazione dell'art. 192/1^ c.p.p. e illogicità della motivazione nella parte in cui si era dato credito ai testi IS e LD, che avevano reso deposizioni tra loro contrastanti;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art.502 c.p.p. in relazione all'audizione della teste IS, la cui deposizione doveva ritenersi inutilizzabile;
4) violazione dell'art.133 c.p. in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio.
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
I ricorsi sono privi di fondamento.
ES invero, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della legge processuale e di quella penale e ha dato adeguato conto, con argomentazioni persuasive e logiche, della conclusione cui è pervenuta.
Seguendo un ordine di priorità logica nella trattazione delle doglianze articolate nei ricorsi, va disattesa, innanzi tutto, quella relativa all'asserita violazione dell'art. 502 c.p.p. e alla conseguente inutilizzabilità della deposizione testimoniale di IS LL (3^ motivo).
La citata norma disciplina il caso dell'esame a domicilio del testimone, che, per legittimo impedimento, è impossibilitato a comparire nell'udienza dibattimentale, prevedendo che l'esame si svolga, con esclusione della presenza del pubblico e in presenza del difensore dell'imputato; l'intervento personale di quest'ultimo è ammesso dal giudice, solo se ne è fatta espressa richiesta. È evidente che tale disciplina rappresenta un compromesso per conciliare opposte esigenze: quella del testimone che viene a trovarsi nell'impossibilità di comparire in udienza pubblica e di assolvere, quindi, nella maniera fisiologica, il suo dovere e quella di garantire comunque il diritto di difesa dell'imputato (o delle altre parti private) e il soddisfacimento dell'esigenza di acquisire il materiale probatorio necessario, nell'ambito del processo penale, all'accertamento della verità.
Se il caso più comune al quale la norma ha riguardo è quello del teste impossibilitato a muoversi dal domicilio che stabilmente occupa, non può escludersi l'operatività della stessa norma in una ipotesi, come quella in esame, che, per quanto singolare, riproduce, nella sostanza, la medesima situazione di impossibilità per il teste di presentarsi in aula a rendere la sua deposizione. Nel caso in esame, infatti, accadde che la teste IS si portò, il giorno 20/5/1994, presso il Tribunale di Rovereto, per rendere la sua deposizione nel procedimento a carico degli imputati, nel momento però, in cui realizzò che doveva in una pubblica aula di udienza, venne colta da grave stato di agitazione psichica, che la pose in una condizione di impossibilità di partecipare al pubblico dibattimento;
di fronte a tale situazione, per altro confortata dal giudizio tecnico espresso dallo psicologo che accompagnava la IS (costei era in trattamento riabilitativo da tossicodipendenza), il Tribunale adottò la decisione di esentare la teste, ex art. 502 c.p.p., in un ambiente adiacente all'aula di udienza e senza la presenza del pubblico e degli imputati;
l'escussione della teste ebbe, quindi, regolarmente luogo, con l'attiva presenza del difensore di fiducia degli imputati, che nulla eccepì.
Ciò posto, osserva la Corte che, nel caso concreto, non si verificò alcuna violazione dell'art. 502 c.p.p., anche se la disciplina ivi prevista venne applicata ad un caso del tutto particolare, che, pur fuoriuscendo dai canoni di comune riferimento, non si discostava dalla "ratio" sottesa alla medesima previsione normativa.
D'altro conto, anche a voler ammettere, in tesi, che vi fu un'impropria dilatazione del campo operativo della norma in esame, va rilevato che da ciò non può inferirsi l'inutilizabilità della testimonianza assunta, considerato che tale sanzione, in quanto non espressamente prevista, non può conseguire all'inosservanza dei presupposti di operatività della norma, il che determinerebbe una mera irregolarità, ma piuttosto alla concreta violazione del diritto di difesa, che, invece, nella specie, fu ampiamente garantito: la prova, infatti, fu assunta alla presenza del difensore di fiducia degli imputati a costoro non avanzarono richiesta di intervenire personalmente all'esame della teste (l'intervento personale dell'imputato è ammesso, ai sensi dell'art. 502/^ c.p.p., solo se vi è espressa richiesta).
Conclusivamente, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 502 c.p.p. deve ritenersi consentito in tutti quei casi in cui, anche per ragioni contingenti ed occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta per il teste e, quindi, di legittimo impedimento a comparire in udienza pubblica, con l'effetto che, in tali ipotesi è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell'imputato (salvo che quest'ultimo non abbia fatto richiesta in senso contrario), purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori, che hanno anche funzione di rappresentanza, dell'imputato medesimo e delle altre parti private. L'eventuale applicazione dell'art. 502 c.p.p. a casi non inquadrabili in quelli sottesi alla "ratio" della norma medesima, in ogni caso, integra una mera irregolarità e non determina alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità della relativa prova assunta, a condizione, però, che siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e quello di difesa.
Non hanno pregio neppure le doglianze di violazione dell'art.192 c.p.p. e di illogicità della motivazione della sentenza, con riferimento al giudizio di colpevolezza degli imputati (1^ e 2^ motivo di ricorso).
La Corte territoriale ha valutato correttamente il materiale probatorio acquisito e, in relazione all'attività di spaccio posta in essere dal solo SC TI (capo sub b), ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle chiamate in reità fatte dal BU e dalla OL, le quali erano state convergenti almeno nel loro nucleo essenziale e più qualificante ed avevano trovato oggettivo riscontro nel rinvenimento, in casa dell'imputato, di un certo quantitativo di droga e di tutta l'attrezzatura di solito usata per il confezionamento delle dosi da destinare allo spaccio (sostanza da taglio, bilancini di precisione, cucchiaino con tracce di eroina);
quanto all'attività di spaccio addebitata in concorso ad entrambi i prevenuti (capo sub d), il giudizio di responsabilità ha trovato conforto nelle deposizioni testimoniali della IS e del LD, clienti abituali dei fratelli SC e si è sottolineato che i rispettivi racconti, anche se discordanti, su punti marginali e di scarso rilievo, avevano chiaramente illustrato la continuativa attività di commercio di eroina posta in essere dai predetti fratelli ed erano apparsi in sintonia con le chiamate in reità e con gli altri riscontri oggettivi di cui si è detto. Si è di fronte ad un apparato argomentativo in linea con i parametri legali di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e immune da vizi logici, con l'effetto che ben resiste alle censure mossegli, le quali mirano unicamente a svilire, in modo apodittico, senza cioè cogliere carenze o passaggi manifestamente illogici del testo della sentenza, l'attendibilità dei dichiaranti. Anche la scelta sanzionatoria (4^ motivo di ricorso), in quanto espressione dell'equilibrato e prudente esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito, tanto che è stata contenuta in limiti più prossimi a quello minimo edittale, non può essere censurata in questa sede.
Di diritto, al rigetto dei ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000