Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Il D.lg. 24 giugno 1998 n. 213, che ha introdotto l'Euro nell'ordinamento nazionale, ha escluso per le pene pecuniarie l'immediata rettifica dei valori espressi in lire. Ne consegue che, il dispositivo della sentenza che esprime la pena pecuniaria irrogata in Euro e non anche in lire, non è illegittimo ma deve essere rettificato indicando anche in lire l'entità della pena pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/10/99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " NA UA " N.5051
3. " NZ IC " REGISTRO GENERALE
4. " RI UM " N.14444/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello degli Abruzzi avverso la sentenza emessa dal Pretore di Pescara in data 26.1.1999 nei confronti di AR NC, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede integrarsi il dispositivo dell'impugnata sentenza indicando anche in lire l'entità della pena pecuniaria;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.1.1999, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Pretore di Pescara applicava, sull'accordo delle parti, a
AR NC, imputato del reato di emissione di assegno privo di provvista, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di 56,81 Euro di multa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, il quale deduce la illegittimità della specie di pena determinata, rilevando che le pene pecuniarie previste dal codice penale sono espresse in lire e non in Euro, trattandosi quest'ultima di valuta non avente corso legale ne' esistendo alcuna norma che preveda la conversione in Euro delle pene pecuniarie. Conclude perciò il ricorrente per la rettifica dell'impugnata sentenza rideterminando la pena dopo la conversione ed esprimendola in lire italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D. Lg. 24.6.1998 n. 213, che disciplina l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, limita l'intervento di immediata rettifica dei valori espressi in lire, a partire dal 1.1.1999, a particolari settori e non alle pene pecuniarie, in ordine alle quali l'art. 51, secondo comma del citato decreto stabilisce una regola di automatica traduzione dei valori espressi in lire in Euro, con eliminazione dei decimali (terzo comma) a decorrere dal 1.1.2002. Il primo comma del citato art. 51, per il periodo compreso tra il 1.1.1999 e il 31.12.2001, fissa, peraltro, un criterio di lettura delle vigenti disposizioni nel senso che laddove i valori continuano a restare espressi in lire "si intende" che la loro espressione in Euro va fatta adottando il tasso di conversione fissato nel trattato. Ciò posto l'avere espresso la pena pecuniaria in Euro e non in lire, alla luce della normativa sopra indicata, non può ritenersi illegittima, dovendosi rettificare, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., il dispositivo dell'impugnata sentenza indicando anche in lire l'entità della pena pecuniaria espressa in Euro. Conseguentemente, poiché le parti hanno concordato la pena anche in lire, e precisamente in lire 110.000 di multa (che rappresenta l'arrotondamento di lire 109.999,49 risultante dalla conversione di Euro 56,81 al cambio fisso di lire 1936,27 per Euro), al dispositivo dell'impugnata sentenza, dopo l'espressione della pena pecuniaria in Euro deve aggiungersi la frase: "pari a lire 110.000".
P. Q. M.
La Corte rettifica il dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che dopo l'espressione della pena pecuniaria in Euro deve aggiungersi la frase: "pari a lire 110.000".
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999