Sentenza 14 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17534 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
ER NI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AN RI DE NT SS PE GI AS LA UL
SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17534/2026 Roma, li, 14/05/2026
Sent. n. sez. 550/2026 UP - 14/04/2026 R.G.N. 6052/2026
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 48e8c78ad0b91581 Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
sul ricorso proposto da:
BE OM, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 12/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione al reato di tentata estorsione di cui al capo B), riduceva a un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed € 400,00 di multa la pena (così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata a OM BE per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina ai danni di DE OR, dipendente di un bar, di cui al capo A), e di tentata estorsione, sempre ai danni di DE OR, di cui al capo B), confermando la condanna dell'BE per tali due reati.
2. Avverso l'indicata sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Fabio Menichetti, OM BE, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 628 c.p. nonché travisamento del fatto e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'omessa considerazione delle dichiarazioni della persona offesa ex art. 606, co. 1 lett. e) - Difetto di contestazione in ordine alla ritenuta fattispecie di Rapina impropria impossessamento e disponibilità autonoma del denaro già conseguita dopo la sottrazione e prima delle espressioni minatorie - Riqualificazione del delitto contestato al capo A) della rubrica nel reato di cui all'art. 624 c.p. e 612 c.p.». Dopo avere esposto le doglianze che aveva prospettato nel proprio atto di appello, l'BE deduce che la Corte d'appello di Roma avrebbe travisato tre elementi decisivi che sarebbero risultati dalle dichiarazioni della persona offesa DE OR, specificamente, che da tali dichiarazioni sarebbe emerso che: a) l'imputato era consapevole di non dovere vincere alcuna resistenza della persona offesa, in quanto mai opposta e neppure opponibile» («probabilmente sapendo che non sarei uscito dal bancone, visto che ero solo e non abbandono mai la mia postazione, anche perché vi è il registratore di cassa ed al momento vi erano altri clienti, lo stesso si è impossessato del contenitore dove sono custodite le mance>); b) al momento del reingresso nel bar, l'imputato aveva «già conseguito una autonoma disponibilità sul denaro sottratto (all'esterno e indisturbatamente) dall'interno del contenitore delle mance»; c) la persona offesa «non oppose alcun tipo di resistenza neanche successiva alla condotta di impossessamento dell'BE» («Quindi gli ho palesato che avevo notato tutto e che non doveva prendermi in giro, invitandolo a rimettere i soldi, circa 200,00 Euro, al suo posto»). Ciò detto, l'BE contesta che la Corte d'appello di Roma avrebbe apoditticamente affermato che le minacce che egli aveva rivolto al barista persona offesa fossero state pronunciate al fine di acquisire e consolidare il possesso del denaro qualche momento prima sottratto, che la persona offesa intendeva riavere e aveva nell'immediatezza richiesto indietro» (terzultimo capoverso della pag. 4 della sentenza impugnata). Tale affermazione sarebbe, oltre che scollegata dal dato probatorio, illogica ed errata in diritto per due ragioni. In primo luogo, perché, col ritenere che le minacce fossero finalizzate ad acquisire il possesso, non terrebbe conto della condotta dell'BE e dello svolgimento dei fatti come erano stati riferiti dalla stessa persona offesa, atteso che, «se l'imputato, che appena fuori dal bar aveva agito indisturbato, prelevando e poi intascandosi il denaro contenuto nella cassetta delle mance, non avesse conseguito una autonoma disponibilità sul bene (ormai nelle sue tasche, appunto) non sarebbe certo rientrato nel bar per continuare a provocare il OR, il quale, lungi dall'opporre resistenza si limitava a invitarlo a rimettere a posto il denaro. In secondo luogo, perché, avendo trascurato il bagaglio di conoscenza dell'BE, plasticamente rappresentato dalle dichiarazioni del OR (probabilmente sapendo che non
2
5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 48e8c78ad0b91581
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
sarei uscito dal bancone, visto che ero solo e non abbondono mai la mia postazione [...]) e nell'impossibilità di attribuire significato minatorio alla frase pronunciata prima dell'impossessamento "ti faccio vedere io come funziona"», avrebbe trasforma[to]» la rapina propria che era stata contestata dal pubblico ministero in una rapina impropria mai ascritta all'imputato", attribuendo alle frasi pronunciate dallo stesso successivamente al suo rientro nel bar una connotazione finalistica, il «fine di acquisire e consolidare il possesso del denaro qualche momento prima sottratto», che esse «non hanno e non potevano avere, avendo l'BE già conseguito quella posizione di disponibilità autonoma sul denaro intascato, per stessa ammissione del OR». Pertanto, "con una forzatura logica e in contrasto col dato probatorio», la Corte d'appello di Roma avrebbe attribuito rilievo a frasi minatorie pronunciate a impossessamento già avvenuto, giammai finalizzate a vincere una resistenza mai opposta o ad assicurare un possesso già conseguito, confermando la responsabilità dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato e ignorando le relative doglianze della difesa». Di conseguenza, la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto riqualificare il fatto di cui al capo A) nelle meno gravi fattispecie di furto e di minaccia, in continuazione tra loro.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) nonché motivazione illogica e contraddittoria ex art. 606, co. 1 lett. e) per non aver concesso le circostanze attenuanti di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 120/2023 e n. 86/2024 con riferimento al capo A) dell'imputazione». Nel richiamare la ratio che è sottesa a tali circostanze attenuanti e il fondamento delle stesse nei principi dell'individualizzazione della pena e della finalità rieducativa di essa, l'BE argomenta che, alla luce di ciò, la Corte d'appello di Roma non avrebbe adeguatamente considerato: a) la ridotta somma di denaro sottratta, il cui ammontare sarebbe peraltro incerto», atteso che la persona offesa avrebbe "solamente e chiaramente fatto una stima del denaro all'interno del contenitore, giacché non pare seriamente sostenibile che la somma di euro 200,00 venga mantenuta nel contenitore delle mance, esposto sul bancone»; b) «la modesta portata della minaccia», come sarebbe dimostrato dal narrato della persona offesa, «la quale non riteneva di dover fare opposizione alle condotte perpetrate dall'imputato, controbatteva a quest'ultimo rappresentandogli di aver notato l'impossessamento invitandolo a restituire il maltolto e che, a rapina già consumata, anche dopo che furono profferite ulteriori minacce, rimase comunque per circa dieci minuti all'interno del locale alla presenza dell'BE in attesa delle forze dell'ordine»; c) "la precaria condizione psichiatrica al momento dei fatti dell'imputato, [...] con conseguente incidenza non solo sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, ma anche valutabile al lume dell'art. 133 c.p. per riparametrare la condotta - indubbiamente connotata da una sua eccentricità - alla dimensione sua propria, attribuendo rilievo alla natura, ai mezzi e le modalità dell'azione e alla necessariamente scarsa intensità del dolo". La Corte d'appello di Roma avrebbe «apoditticamente e solo apparentemente
3
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 48e8c78ad0b91581 Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
considerato tali elementi, ritenendoli non valorizzabili ai fini del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante, con la conseguenza che la stessa Corte avrebbe violato l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
1.1. Si deve anzitutto escludere che la Corte d'appello di Roma abbia condannato l'imputato per una rapina impropria che non gli era stata contestata nell'imputazione (di cui al capo "A"). Infatti, se è vero che, in tale capo A), si fa riferimento soltanto al primo comma dell'art. 628 cod. pen. (che prevede la rapina propria) e non anche al secondo comma di tale articolo (che prevede la rapina impropria), si deve tuttavia rilevare come il reato di rapina impropria fosse stato contestato in fatto, atteso che, nello stesso capo A), si fa esplicito riferimento al ricorso alle minacce «successivamente» all'impossessamento, come è, appunto, nel caso della rapina impropria. Contestazione in fatto che si deve ritenere, pertanto, legittima.
1.2. Ciò posto, si deve reputare che, col ritenere che la condotta dell'imputato, come attendibilmente descritta dal barista persona offesa DE OR, integrasse il reato di rapina impropria, e non i reati di furto e di minaccia in continuazione tra loro, la Corte d'appello di Roma non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione della legge penale e motivazionali. La Corte d'appello di Roma ha infatti non illogicamente né contraddittoriamente ritenuto che: a) l'BE non avesse ancora, per lo meno, consolidato il possesso del denaro che aveva appena sottratto, il che si deve ritenere logicamente e giuridicamente corretto, atteso che, essendo l'imputato subito rientrato nel bar, tale suo possesso appariva ancora in palese contrasto con il diritto;
b) le minacce che erano state rivolte dall'imputato alla persona offesa ("<Ti lego e ti apro a metà come un capretto... Ti sgozzo [mimando il gesto di tagliargli la gola]... Ti aspetto fuori che così ti elimino e non mi crei più difficoltà») quando questa gli aveva chiesto di restituire il denaro sottratto fossero strumentali a ottenere il non ancora conseguito consolidato possesso dello stesso denaro, il che si deve ritenere parimenti logicamente e giuridicamente corretto, atteso che non appare affatto illogico né in contrasto con la legge penale ritenere che le suddette minacce fossero intese a neutralizzare l'indicata legittima reazione della vittima - la quale, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, non deve avere necessariamente i connotati di una «resistenza»-, scopo che era stato effettivamente ottenuto, avendo il OR, proprio in quanto intimorito dalle minacce dell'imputato, desistito dal richiedergli la restituzione del denaro. Per tali ragioni, si deve ribadire che, col ritenere che la condotta dell'BE, come attendibilmente descritta dalla persona offesa DE OR, fosse consistita nell'adoperare minaccia subito dopo la sottrazione del denaro per assicurarsi il consolidamento del possesso di esso e avesse conseguentemente integrato il reato di rapina impropria, la Corte
4
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 48e8c78ad0b91581 Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
d'appello di Roma non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione della legge penale e motivazionali, neppure sub specie del travisamento del fatto.
2. Il secondo motivo non è fondato.
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». La Corte costituzionale ha in particolare ritenuto che, come per l'estorsione - per la quale è stabilito il medesimo minimo edittale e che aveva subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio-, anche per la rapina impropria l'elevato minimo edittale previsto dal censurato secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (cinque anni di reclusione), il quale era stato introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccedesse lo scopo quando l'offensività concreta del fatto non giustificava una punizione così severa, determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione del reo. Anche nella rapina infatti - connotata da una latitudine oggettiva e da una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell'estorsione - la violenza o la minaccia potrebbero essere, come era nel caso oggetto del giudizio a quo, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Occorreva pertanto prevedere, anche in relazione a tale fattispecie, un'attenuante a effetto comune, analoga a quella che era stata introdotta per l'estorsione con la sentenza n. 120 del 2023, quale "valvola di sicurezza" che consentisse al giudice di temperare la sanzione nei casi di lieve entità. Gli indici di detta attenuante estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - erano tali da garantire che la riduzione della pena fosse riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della
persona.
A proposito di tale circostanza attenuante, la Corte di cassazione ha chiarito che essa postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, [...], Rv. 287350-01; Sez. 2, n. 9820 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che la Corte d'appello di Roma ha escluso che il fatto di rapina di cui al capo A) potesse essere ritenuto di lieve entità in considerazione sia del non esiguo valore della somma sottratta, in quanto pari a € 200,00, sia, soprattutto, delle modalità e circostanze della condotta, in quanto consistita in gravissime minacce di morte violenta e cruenta, le quali avevano cagionato un forte danno emotivo alla persona offesa,
5
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 48e8c78ad0b91581
Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
con la conseguente elevata offensività concreta del fatto. Tale motivazione appare costituire un esercizio della discrezionalità, che si deve ritenere spettare in proposito al giudice del merito, esente da vizi sia logici sia giuridici, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state prospettate dal ricorrente, atteso che: a) la somma sottratta di € 200,00 non appare di infimo valore e l'ammontare della stessa è stato indicato dalla persona offesa, la quale è stata motivatamente ritenuta attendibile;
b) l'asserita «modesta portata della minaccia» risulta smentita sia dal fatto che si è trattato di minacce di morte violenta e cruenta sia da quanto era stato dichiarato dall'imputato in ordine allo stato di ansia che le minacce dell'imputato gli avevano generato, anche per la connotazione *realistica» della minaccia di sgozzarlo (primo paragrafo della pag. 5 della sentenza impugnata); c) il vizio parziale di mente dell'imputato era già stato apprezzato in sede di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., con la conseguenza che, come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello di Roma, non era consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento.
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/04/2026
Il Consigliere estensore GI AS
6
II Presidente ER NI
5c0749149191149c-Firmato Da: GI AS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 48e8c78ad0b91581
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ER NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce