Sentenza 28 ottobre 2009
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La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 46738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46738 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 28/10/2008
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1242
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 17854/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia in data 1.04.2009 che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso il provvedimento del GIP 3.03.2009 che aveva rigettato la domanda di dissequestro di un'area adibita a parcheggio di natanti sottoposta a sequestro preventivo per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 103, 113 e 137;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza in data 1.04.2009 il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l'appello proposto da AN LE avverso il provvedimento del GIP 3.03.2009 che aveva rigettato la domanda di dissequestro di un'area adibita a parcheggio di natanti sottoposta a sequestro preventivo per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 103, 113 e 137. Osservava il Tribunale che l'appello era stato proposto il 16 marzo 2009 a fronte della notifica del provvedimento del GIP in data 5 marzo 2009, oltre i 10 giorni di cui al combinato disposto dell'art.309 c.p.p., comma 3, e art. 310 c.p.p..
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla declaratoria d'inammissibilità dell'appello che era stato tempestivamente proposto in data 16 marzo 2009 essendo festivo il giorno 15 marzo, nonché sulla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. L'eccezione procedurale è fondata.
Dispone l'art. 309 c.p.p., comma 3, richiamato dal successivo art.310 c.p.p., che il difensore dell'indagato può proporre appello entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di dissequestro.
La norma prevede, pertanto, un termine acceleratorio (perentorio o comminatorio) entro il quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, così che, se esso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Di conseguenza, il fatto che l'ultimo giorno di detto termine coincideva con un giorno festivo comportava lo slittamento della scadenza del termine al successivo primo giorno non festivo, donde la tempestività della proposta impugnazione.
Pertanto l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Foggia per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009