Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Gli atti unilaterali compiuti da un incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'asserito vizio della procura alle liti rilasciata dalla persona che si assumeva trovarsi in stato di incapacità naturale non poteva essere fatto valere dalla controparte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SO NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2110/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/04/00 - R.G.N. 46366/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Pretore di Napoli, con sentenza del 4 novembre 1994, condannava il Ministero dell'interno a corrispondere ad IN RI la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza 1^ marzo 1982. Il ministero proponeva appello, deducendo che la RI aveva proposto domanda amministrativa alla Commissione sanitaria in data 22 febbraio 1982 e, nell'inerzia della Commissione, aveva proposto il ricorso amministrativo soltanto in data 17 maggio 1991, oltre nove anni dopo la presentazione dell'istanza amministrativa, dimostrando così acquiescenza al silenzio dell'amministrazione, con la conseguenza che il "ricorso" in sede amministrativa avrebbe dovuto essere inteso come nuova domanda di aggravamento;
chiedeva, pertanto, che la decorrenza della prestazione fosse fissata in epoca non anteriore alle operazioni peritali e che in tal senso fosse riformata la sentenza di primo grado.
Con sentenza del 6 aprile 2000, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello, osservando, per quanto rileva in questa sede, che l'esperimento del procedimento amministrativo costituisce esclusivamente condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che ha la funzione di comporre in via amministrativa una controversia evitando l'azione giudiziale;
quest'ultima, pertanto, si svolge autonomamente dalla procedura amministrativa ed è diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto azionato;
con la conseguenza che dalla eccepita tardiva presentazione del ricorso amministrativo non poteva farsi conseguire alcun effetto sull'accertamento giudiziale del diritto.
Aggiungeva che i rilievi contenuti nelle difese del Ministero, circa l'epoca a partire dalla quale il c.t.u. aveva riconosciuto il raggiungimento della soglia invalidante, non potevano in alcun modo contrastare le risultanze della perizia, corrette sul piano logico e tecnico, consistendo essi in una critica eccessivamente generica alle conclusioni cui era giunto il perito, senza alcun oggettivo riscontro;
mentre le motivazioni della relazione peritale si fondavano sull'esame obiettivo e sullo studio dei referti in atti. Propone ricorso per cassazione il Ministero dell'interno con dieci motivi;
l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminati gli ultimi sei motivi di ricorso, con i quali il ricorrente deduce violazioni di norme di diritto (artt. 75, 83, 34 e 295 c.p.c), nullità della sentenza e vizio di motivazione su punto decisivi della controversia e si duole, da un lato, che il Tribunale, una volta ritenuto che il soggetto era affetto da un deficit psichico tale da non consentirgli il compimento degli atti elementari non abbia rilevato che lo stesso non avrebbe potuto agire in giudizio se non per mezzo di rappresentante legale, e non abbia dichiarato la nullità o inesistenza della procura da lui rilasciata e la nullità o inesistenza dell'intero giudizio;
dall'altro, deduce che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sulla scorta di una patologia psichica si risolve in un accertamento di status sulla capacità di intendere e di volere, inammissibile in via incidentale, avendo dovuto, invece, formare oggetto di un autonomo giudizio ai sensi dell'art 712 c.p.c. Nè avrebbe potuto ritenersi sussistente la sola incapacità naturale, configurabile esclusivamente in presenza di uno stato di fatto temporaneo riferito ad alcuni atti.
I sei motivi in esame sono infondati.
L'art. 75 c.p.c, nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire, per effetto di una sentenza di interdizione o di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o da un curatore, e non alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge (Cass. 22 giugno 2002 n. 9146; Cass. 28 novembre 2001 n. 15071;
Cass. 26 maggio 1999 n. 5152). Inoltre, gli atti compiuti dall'incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (Cass. 4 aprile 2002 n. 4834); con la conseguenza che l'asserito vizio della procura rilasciata dalla RI non può essere fatto valere dall'amministrazione ricorrente.
Inoltre, rispetto ai soggetti colpiti da incapacità naturale, non si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., per il promuovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 ss. c.p.c., posto che la ratio della disposizione dettata dal citato art. 75 si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (Cass. n. 9146 del 2000, cit.). Con i primi due motivi del ricorso, l'amministrazione deduce nullità della sentenza e/o del procedimento e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, sostenendo che la domanda sarebbe stata inammissibile e improponibile, per mancata presentazione della preventiva domanda in sede amministrativa, perché nell'elenco dei documenti allegati al ricorso introduttivo in primo grado non si faceva alcuna menzione della domanda amministrativa.
Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente amministrazione, deducendo violazione dell'art. 1 l. n. 18 del 1980 e dell'art. 12 l. n. 118 del 1971, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che la sentenza impugnata non ha specificato a quale tipologia di patologia schizofrenica si sia riferito nel riconoscere il soggetto affetto da grave patologia psichiatrica, con impossibilità, quindi, di verificare la corrispondente percentuale invalidante in base alle tabelle ministeriali;
lamenta, altresì, lacunosità e genericità della motivazione anche per aver riconosciuto la retrodatazione, senza adeguato supporto clinico, di entrambi i benefici richiesti ad oltre dieci anni addietro.
Questi primi quattro motivi del ricorso si rivelano inammissibili. Invero, il Ministero dell'interno, nel ricorso in appello, si era limitato a chiedere la riforma della sentenza di primo grado quanto alla fissazione della decorrenza delle prestazioni assistenziali riconosciute alla RI e non aveva quindi formulato doglianze, nè in ordine alla natura ed all'entità delle patologie riscontrate (questione che è oggetto di parte del terzo e del quarto motivo), nè in ordine all'asserita mancata produzione agli atti della domanda amministrativa delle prestazioni (che costituisce oggetto del primo e del secondo motivo). Anzi, in ordine a quest'ultima questione, nel ricorso in appello, l'odierno ricorrente imperniava la sua censura proprio sull'asserita acquiescenza, prestata dalla RI al silenzio rifiuto dell'amministrazione, posto che, in base alla "stessa proposizione avversaria", l'istante aveva inoltrato la domanda amministrativa il 22 febbraio 1982, la commissione di primo grado non aveva disposto gli accertamenti sanitari e il c.d. "ricorso amministrativo" era stato proposto il 17 maggio 1991 (oltre nove anni dopo la domanda amministrativa).
Ne deriva che l'eccezione d'improponibilità della domanda (di cui al primo motivo del presente ricorso), per mancata prova agli atti della presentazione dell'istanza in sede amministrativa, è preclusa in questa sede, essendo essa riferibile ad un fatto la presentazione di detta istanza, relativamente alla prestazione in lite in data 22 febbraio 1982 - da considerarsi pacifico in sede di merito, avendo l'amministrazione impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento di detto fatto (Cass. 5 luglio 2002 n. 8741; Cass. 20 febbraio 2002 n. 2959; Cass. 1^ agosto 2001 n. 10482; nonché con specifico riferimento a controversie in materia di lavoro o previdenza, Cass. 8 agosto 2000 n. 10434; Cass. 13 gennaio 1995 n. 344). Per quanto concerne la natura e l'entità delle patologie riscontrate, ogni censura è inammissibile in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione deve investire, a pena d'inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del gravame con l'atto di appello, poiché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché non richieste in sede di merito (Cass. 5 maggio 2000 n. 5671; Cass. 19 dicembre 1999 n. 13819; Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003