Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 196
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Sentenza 8 gennaio 2001

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Con riguardo al regime temporale del ricorso introduttivo delle controversie in materia elettorale di incompatibilità, l'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non prevede alcun termine di proposizione quando, sulla causa della incompatibilità stessa e sulla correlata decadenza, l'organo competente (nella specie, la sezione provinciale del Coreco), non abbia, per mancata conoscenza o per altra variabile ragione, deliberato specificamente, sì che la relativa azione può essere proposta in ogni tempo, prevalendo, in tal caso, sulle esigenze di certezza tutelate dalla fissazione del termine perentorio della deliberazione espressa, l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 196
    Data del deposito : 8 gennaio 2001

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