Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
Con riguardo al regime temporale del ricorso introduttivo delle controversie in materia elettorale di incompatibilità, l'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non prevede alcun termine di proposizione quando, sulla causa della incompatibilità stessa e sulla correlata decadenza, l'organo competente (nella specie, la sezione provinciale del Coreco), non abbia, per mancata conoscenza o per altra variabile ragione, deliberato specificamente, sì che la relativa azione può essere proposta in ogni tempo, prevalendo, in tal caso, sulle esigenze di certezza tutelate dalla fissazione del termine perentorio della deliberazione espressa, l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente territoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso l'avvocato PAOLA D'ELIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TURIANO MANTICA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA ST, COMUNE DI FORZA D'AGRÒ, COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE DI MESSINA, AD RU, ST NT, LEO RITA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 18372/00 proposto da:
TA ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SAITTA, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO EL, COMUNE DI FORZA D'AGRÒ, COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE DI MESSINA, AD RU, ST NT, LEO RITA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 397/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Turiano Mantica, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Antonucci, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1. Nelle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997 il sig. EL LO fu proclamato sindaco del Comune di Forza d'Agrò in provincia di ES.
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 1998 il sig. NO GU, elettore del Comune di Forza d'Agrò - dichiarando di agire ai sensi degli artt. 9 e seg. del d.p.r. 16 maggio 1960 nel testo modificato dalla l. 23 dicembre 1966 n. 1147 - chiese al Tribunale di ES di dichiarare la decadenza del LO dalla carica di sindaco, adducendo la sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 10 n. 4 e 6 della legge regionale n. 31 del 1986, per una lite pendente, già prima dell'elezione (30 novembre 1997), tra il Comune e il LO, e l'esistenza di un debito di questi nei confronti dell'ente.
2. Rigettato il ricorso dal Tribunale e impugnata la relativa pronuncia, la sentenza emessa in sede d'appello fu cassata da questa Corte (sent. 7 luglio 1999, n. 7061), con rinvio al giudice di primo grado, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non era stato notificato al Comitato regionale di controllo (CO).
3. Con ricorso depositato il 19 febbraio 2000 il GU riassunse il giudizio, riproponendo la domanda di declaratoria di incompatibilità del LO alla carica di sindaco del Comune di Forza d'Agrò. Il LO ed il CO si costituirono. Il primo resistette al ricorso. Il secondo si limitò a rilevare di avere convalidato l'elezione del LO alla carica di sindaco, in base alla nota di comunicazione del 2 dicembre 1997.
4. Il Tribunale (sent. 2 maggio 2000) dichiarò l'incompatibilità del LO alla carica di sindaco. Avverso questa pronuncia proposero appello il LO, e tre elettori (UN MI, NI CU e TA EO), chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, perch?
proposto oltre il termine consentito, e, comunque, rigettato nel merito. Il GU resistette con controricorso e chiese che, in aggiunta alla dichiarazione di incompatibilità, fosse emessa (esplicita) declaratoria di decadenza del LO dalla carica di sindaco.
5. Dichiarata la contumacia del Comune di Forza d'Agrò e del CO, la Corte d'appello di ES (sent. 14 agosto 2000) confermò la decisione impugnata e, ad integrazione della stessa, dichiarò la decadenza del LO dall'ufficio di sindaco.
La Corte, disattese le eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate dall'appellato, argomentò nei termini seguenti.
5.1. Sul problema della inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto oltre il termine fissato dall'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960, osservò:
- che la scadenza di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera, valeva nel solo caso in cui la questione fosse stata oggetto di una specifica delibera dell'ente, e non quando questa non fosse intervenuta:
nella specie, infatti, l'organo di controllo non si era pronunciato sui motivi di incompatibilità ovvero di ineleggibilità del LO;
- che era irrilevante la eventuale pregressa conoscenza, da parte del GU, della situazione di incompatibilità o di ineleggibilità;
- che anche la Corte di cassazione con la sentenza 7061/99, disponendo il rinvio al Tribunale per la integrazione del contraddittorio nei confronti del CO, si era implicitamente pronunciata in senso favorevole alla tesi della tempestività del ricorso.
5.2. Sulla pendenza della lite del LO nei confronti del Comune, considerò, da un lato, che la cessione del credito, stipulata dal LO il 14 luglio 1997, un mese dopo la pronuncia pretorile di condanna del Comune, non aveva fatto venire meno le cause di incompatibilità, essendo stata la pronuncia stessa impugnata dall'ente territoriale, e, dall'altro, che l'accollo da parte della cessionaria non aveva determinato la liberazione del LO, essendo mancata l'adesione del Comune. Osservò ancora che la proposizione della lite davanti al Pretore di S. Teresa di Riva il 4 novembre 1995, ben due anni prima che il LO formalizzasse la propria candidatura, era ulteriore dimostrazione della non pretestuosità della controversia.
5.3. Considerò, poi, che dall'art. 20 l. n. 265 del 1999 (richiamato dall'appellante) che, eliminando la discrasia insorta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1997, consentiva all'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, anche prescindere dalla sua applicabilità alla Regione Sicilia, non potevano trarsi argomenti utili circa la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità sollevata.
5.4. Infine, sulla declaratoria, richiesta dal GU, di decadenza dalla carica, in aggiunta alla dichiarazione di incompatibilità, osservò che la Corte avrebbe potuto emetterla anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica istanza.
6. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO, in base a quattro motivi, con atto ritualmente notificato anche al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di ES. Ha resistito con controricorso il GU, che ha pure proposto ricorso incidentale. Il LO ha depositato memorie.
Motivi della decisione
1.1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
1.2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dedotta dal resistente per la mancata notifica dell'impugnazione al Procuratore Generale presso questa Corte, non ha fondamento. Questi, infatti, deve intervenire in ogni causa davanti alla corte di cassazione (art. 70, cpv., c.p.c.), e, all'udienza di discussione espone oralmente le sue conclusioni motivate (art. 379, 3^ co, c.p.c.), indipendentemente dalla notifica al suo ufficio del ricorso, in virtù della sua qualità di parte necessaria del procedimento, ex lege.
1.3. In via pregiudiziale va anche dichiarata "irricevibile" la documentazione allegata dal ricorrente principale alla memoria presentata prima dell'udienza di discussione, in quanto non attinente ad ipotesi di nullità o di ammissibilità dei ricorsi e del controricorso (art. 372 c.p.c.).
2. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 bis e 82 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nonché omessa motivazione. Il ricorrente ripropone la tesi della inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, essendo stato il relativo atto depositato dal GU oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento con cui il CO aveva convalidato l'elezione a sindaco del LO. E deduce, per un verso (a), che la perentorietà del termine fissata in via generale dalla legge, essendo esso derogabile soltanto nei casi di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato e non esistente al momento della elezione, dovrebbe trovare applicazione anche nella fattispecie;
per altro verso (b), che il GU era già a conoscenza, nel momento in cui il LO è stato eletto sindaco, del giudizio promosso dal Comune di Forza d'Agrò nei suoi confronti. Censura, infine (c), l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la Corte di cassazione si era già implicitamente pronunciata (sent. 7061/99) per la tempestività dell'atto introduttivo del giudizio nella causa de qua.
2.1. In limine, occorre verificare se l'esame della questione prospettata (nei suoi vari profili) dal ricorrente è ormai precluso in questa sede, per effetto della cassazione (sent. 7061/99), con rinvio al giudice di primo grado, della pronuncia d'appello già intervenuta tra le parti.
Tale preclusione non sussiste, perché, stabilendo che il rapporto processuale doveva essere integrato nei confronti della Sezione provinciale del CO di ES, cui non era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio, questa Corte neanche implicitamente si è pronunciata sulla questione relativa alla tempestività del ricorso stesso, la cui soluzione non si poneva come antecedente logico necessario rispetto alla statuizione adottata.
2.2. La censura, sia nel primo (sub (a)) che nel secondo profilo (sub (b)), non ha fondamento.
Per chiarirne il contenuto occorre rilevare che, secondo la legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, "restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti ( ... ) per la carica di sindaco" (art. 2, comma 2), cioè quelle stabilite dalla l. reg. 24 giugno 1986 n. 31, e che "le operazioni di convalida dell'eletto competono alla Sezione provinciale del Comitato di controllo regionale, che si pronuncia in via amministrativa, anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della l. r. 31/1986"; mentre "restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni" (art. 11, comma 3). L'art. 14 l. r. cit. prevede, con riferimento anche all'ipotesi in cui già esista al momento dell'elezione qualcuna delle condizioni di incompatibilità, la contestazione all'interessato dell'incompatibilità, e le scadenze entro cui è consentito formulare osservazioni e deve intervenire la deliberazione.
In punto di fatto va, poi, considerato che è pacifico (e non è, comunque, oggetto di contestazione in questa sede) che la Sezione provinciale del CO - competente, dopo l'entrata in vigore della cit. l. regionale 26 agosto 1992, n. 7, in sostituzione del consiglio comunale - nella seduta del 2 dicembre 1997, ha convalidato in via ordinaria l'elezione del LO alla carica di sindaco del Comune di Forza d'Agrò, senza pronunciarsi sulla sussistenza (o non) di motivi di incompatibilità o di ineleggibilità dello stesso.
2.3. In questo quadro di riferimento, non essendo, dunque, intervenuta una specifica delibera "anche su eventuali ipotesi di incompatibilità", è applicabile l'indirizzo di questa Corte, secondo cui il termine per l'impugnazione dalla data finale di pubblicazione della deliberazione ovvero dalla data di notificazione di essa, previsto dall'art. 82, primo comma, del d.p.r. 570/60 cit., non opera quando non ci sia stata una specifica delibera in sede amministrativa sulla sussistenza (o non) della incompatibilità, in quanto (come emerge dalla ratio dell'art.
9-bis e si evince in via di interpretazione sistematica del quadro normativo) nessun termine è stabilito dalla legge in relazione a tale ultima ipotesi (Cass. 8 luglio 1974 n. 1987). Sicché l'azione giudiziaria proposta dal GU,
ai sensi del terzo comma dell'art.
9-bis, poteva essere promossa in ogni tempo, prevalendo in questo caso sulle esigenze di certezza cui è correlato il termine perentorio, l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente territoriale (Cass. 27 marzo 1993, n. 3719).
2.4. Neanche importa che il GU già conoscesse la situazione di incompatibilità nel momento in cui ha avviato l'azione, perché il legislatore non ha dato alcun rilievo alle situazioni fattuali e soggettive, ma esclusivamente alla delibera amministrativa e alla data finale di pubblicazione del relativo provvedimento (ovvero alla data della sua notificazione).
2.5. In ogni caso, la tesi del ricorrente porterebbe a conseguenze inaccettabili, in quanto la individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine, laddove non esista una specifica deliberazione sulla situazione di incompatibilità, sarebbe arbitraria, perché non raccordabile con le diverse ipotesi normative cui è riferibile il controllo sulla condizione dell'eletto.
2.6. In questo contesto diventa irrilevante la censura sub (c). Per un verso, infatti, si deve osservare che le considerazioni della Corte d'appello con riferimento alla pronuncia implicita del giudice di legittimità, sono state svolte, palesemente, ad abundantiam, e non assumono il carattere di una vera e propria ratio decidendi;
per altro verso, che, una volta verificata la correttezza della decisione impugnata in ordine alla tempestività dell'atto introduttivo del giudizio, viene meno l'interesse del ricorrente all'esame delle ulteriori censure sulle argomentazioni espresse sul punto dalla Corte d'appello, restando la decisione stessa in ogni caso ferma, indipendentemente dalla fondatezza delle relative denunce.
3. Con il secondo motivo (lett. "C" del ricorso principale) il LO sostiene che ingiustamente la sentenza impugnata ha negato il carattere pretestuoso della lite intentata dal Comune nei confronti del LO - carattere reso evidente dall'avvenuta stipulazione (già prima della notifica dell'atto di appello) di un atto di cessione del credito tra il LO e la sig.ra TE UG - e lamenta che la Corte d'appello si sia limitata a richiamare la posizione processuale assunta nella controversia dal LO, senza considerare che il Comune, pur avendo ricevuto notifica della cessione in data 16 luglio 1997, non aveva comunicato la sua volontà contraria alla cessione, manifestando in tal modo, per facta concludentia, di accettarne per intero il contenuto, e cioè che l'atto aveva determinato il trasferimento alla GU non solo del credito ma anche del debito del LO verso il Comune. Il carattere pretestuoso della lite sarebbe stato reso, poi, palese anche dal fatto che l'atto di appello (avverso la decisione pretorile) è stato notificato dal Comune soltanto dopo quattro mesi dalla decisione e nello stesso giorno in cui il LO ha presentato la propria candidatura. La censura non ha consistenza.
L'art. 10 della legge regionale 1986 n. 31, applicabile anche ai sindaci ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, al n. 4, dispone che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che abbia lite pendente, in quanto parte, in un procedimento con il Comune. Al n. 6 prevede poi, come ulteriore causa di incompatibilità, l'esistenza di un debito liquido ed esigibile per colui che sia stato legalmente messo in mora.
La giurisprudenza ritiene, ormai pacificamente, che il giudice della causa elettorale, nel controllare l'esistenza della lite, non deve limitarsi a verificare la mera pendenza del giudizio;
ma, nel rispetto dell'autonomia del giudice della lite pendente, deve anche accertare la sussistenza di un contenzioso effettivo, valutando quegli elementi di palmare evidenza che potrebbero evidenziare l'esaurimento di ogni contrasto ovvero la manifesta infondatezza dell'azione proposta (cfr., ex plurimis, Cass. 26 luglio 2000, n. 9769 e Cass. 17 aprile 1992, n. 4724). A tali criteri si è attenuta la sentenza impugnata.
La Corte d'appello ha, infatti, stabilito che sussistevano le condizione di incompatibilità previste dalla legge, rilevando, per un verso, l'attualità della lite sorta tra le parti, in quanto il Comune, impugnando davanti al Tribunale di ES la decisione pretorile, aveva insistito nel chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale del LO ed il riconoscimento della propria pretesa creditoria, mentre la cessione del proprio credito operata dal LO a terzi con atto notarile, non comportando la liberazione del debitore originario, non incideva sulla posizione processuale e sostanziale delle parti stesse;
per altro verso, che nessun elemento evidenziava il carattere artificioso della controversia (nella quale erano confluite le opposte pretese creditorie delle parti e vi era, quindi, un conflitto effettivo), promossa già due anni prima che il LO formalizzasse la propria candidatura. In questo contesto le argomentazioni del ricorrente si rivelano inconferenti, tendendo, da un lato, ad una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaurientemente e correttamente vagliati dalla sentenza impugnata, e, prospettando, dall'altro, situazioni di fatto (accettazione per facta concludentia, da parte del Comune, dell'intero contenuto della cessione del credito) mai addotte nei pregressi gradi del giudizio.
4. Con il terzo motivo (indicato come "II" nel ricorso) si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis del d.p.r. n. 570/60 (nel testo modificato), in relazione agli artt. 3, 24 e 51 Cost. Il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 bis d.p.r. 570/60 e dell'art. 20 l. n. 265 del 1999 già sollevata nel giudizio d'appello, lamentando (come chiarisce nella memoria illustrativa) la difformità tra la normativa nazionale, che dopo l'introduzione dell'art. 20 l. r. 265/99 consente l'eliminazione dell'eventuale causa di incompatibilità anche nel corso del procedimento giurisdizionale, e quella regionale, che circoscrive tale possibilità al solo procedimento regionale, ed il conseguente contrasto con gli artt. 3, 24 e 51 della costituzione.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è palesemente irrilevante, perché in questa sede non importa stabilire, ai fini della definizione della controversia, se sussista la denunciata difformità tra le due leggi, posto che non risulta (e neanche si assume) che il LO, nel corso delle pregresse fasi del giudizio, abbia mai manifestato la volontà di rimuovere la condizione di incompatibilità in cui versava. In questo contesto, resta, dunque, privo di significato il riferimento del ricorrente sia agli artt.
9-bis del d.p.r. n. 570 del 1960 e 20 della l. n. 265 del 1999, sia al sistema normativo della Regione Sicilia.
5. Col quarto motivo il LO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione. Da un lato, censura l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la Corte avrebbe potuto dichiarare la decadenza del LO dalla carica di sindaco, anche in assenza della specifica istanza formulata dal GU in tal senso. Dall'altro, deduce che, nel quadro della normativa regionale sulla elezione diretta del sindaco (l. n. 7 del 26 agosto 1992, che ha demandato la competenza per le operazioni di convalida anche su eventuali ipotesi di incompatibilità alla sezione provinciale del CO e a questo organo ha pure attribuito la competenza a dichiarare la decadenza del sindaco per fatti sopravvenuti nel corso del mandato, e l. r. n. 35 del 15 settembre 1997, che ha introdotto una rigida connessione tra l'elezione del sindaco e quella del consiglio comunale), competente a dichiarare la decadenza sarebbe il presidente della Regione, cui spetta la competenza a nominare un commissario che eserciti le competenze di sindaco della giunta e del consiglio quando si verifichi una causa di cessazione dalla carica. Sicché, in sede giurisdizionale, potrebbe essere dichiarata la sola incompatibilit..., ma non anche la decadenza. Il motivo non ha fondamento.
La Corte d'appello ha esattamente statuito sia sulla incompatibilità che sulla decadenza del LO alla carica di sindaco, in quanto, a norma dell'art. 84 del d.p.r. n. 570 del 1960, il giudice, quando accoglie il ricorso, è tenuto a correggere il risultato dell'elezione, avendo in materia elettorale competenza esclusiva e funzionale e pienezza di poteri per ristabilire l'ordine giuridico violato;
mentre all'autorità amministrativa compete ogni provvedimento ulteriore (cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1994, n. 1558 e Cass. S.U. 24 marzo 1993, n. 3518). Nè su tale sistema hanno inciso le successive disposizioni introdotte in ambito regionale (con la l. r. n. 7 del 1992 invocata dal ricorrente) e nazionale, non avendo esse modificato i poteri già attribuiti al giudice dal legislatore nella materia de qua.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si sostiene che le spese "con la soccombenza dovranno essere poste a carico del LO per tutti i sei gradi del procedimento ed in misura integrale".
Il motivo è inammissibile, perché del tutto privo di argomentazioni idonee a chiarire l'oggetto e i contenuti della censura mossa alla sentenza impugnata.
7. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Il ricorrente principale, valutato l'esito della lite, va condannato, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 5.072.000=, di cui lire 5 milioni per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 11 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 08 gennaio 2001