Sentenza 29 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
. 1 ITALIANA'046 10/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Редователь SEZIONE TERZA CIVILE The computers a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Manfredo GROSSI R.G.N. 681/00 Cron.9868 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 1532 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere - Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI Ud.12/12/00 Dott. Michele LO PIANO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000. COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del Sindaco pro || 29 MAR. 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO tempore, 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CANCELLERIA: NI difeso dall'avvocato FELICE SCOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOP IL POGGIO A RL, COOP S ANTONIO A RL;
- intimati avverso la sentenza n. 1403/99 del Tribunale di TORRE 2000 ANNUNZIATA, emessa il 09/11/99 e depositata il 2044 11/11/99 (R.G. 1466/95); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha chiesto si accolga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. -2- La Corte premette in fatto Insorta controversia tra la Cooperativa IL POGGIO a r.l. e la Cooperativa S. ANTONIO a r.l. da una parte ed il COMUNE di TORRE DEL GRECO dall'altra in relazione all'assegnazione, da parte dello stesso COMUNE, di due aree facenti parte del P.E.E.P. per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge n. 167 del 1962, le due COOPERATIVE convenivano il COMUNE dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per sentirlo condannare in loro favore, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa, alla corresponsione delle somme dovute per il mancato pagamento delle aree di sedime e di extrasedime nonché del costo delle opere di urbanizzazione e di ogni altro danno indiretto, con il favore delle spese. II COMUNE di Torre del Greco, costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Con sentenza depositata l'11/11/99 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la propria incompetenza in favore dei "Giudici Arbitrali". Avverso questa decisione il Comune di Torre del Greco ha proposto dinanzi a questa Corte ricorso per regolamento di competenza. Le due COOPERATIVE non hanno svolto attività difensiva. Osserva in diritto II COMUNE di Torre del Greco assume che "nessuna delle parti ha evidenziato la esistenza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione tra il COMUNE di Torre del Greco e le COOP. IL POGGIO a r.l. e COOP. S. ANTONIO a r.l., rinunziando implicitamente alla sua attivazione", e poi rilevando che "Per completezza di difesa il COMUNE di Torre del Greco ha eccepito anche l'incompetenza del giudice adito nella ipotesi, invero remota, che il giudice ordinario individuasse nella sua incompetenza un difetto di competenza e non di giurisdizione". L'esame degli atti, consentito in questa sede, mostra che effettivamente, seppure il COMUNE di Torre del Greco avesse prospettato, in subordine rispetto all'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza dello stesso giudice, ciò era stato fatto in modo del tutto generico, senza alcun riferimento alla clausola compromissoria contenuta nelle due convenzioni litigiose. Dato che l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria, se rivolta a prospettare l'incompetenza del giudice adito per 2 . 3 essere la vertenza oggetto di arbitrato rituale, può essere efficacemente proposta soltanto in limine litis con la prima difesa (Cass. 26/1/2000 n. 870), non si può considerare corretta la sentenza impugnata, che ha rilevato d'ufficio l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale ed ha quindi dichiarato la propria incompetenza. Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questa fase processuale.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata e compensa le spese di regolamento. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schewan Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 29 MAR. 2001 Concetta Ammendola OGGI, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Concetta Ammendoła) hooo0 TOT. 290000 8067€ 12,00 Registrato in 20 MAG. 2004 AGENZIA DELLE ENTRATE CONA 2 vosate c.16171 D S605 (euroLENCO SESSANCUNO 77 p. Dink Area Sa l (Dott.ssa Maria Grazia O APPO). Responsabile Servizio Antozlari Dr. M. RACCICHANI) 0 4 0 5 .