Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. per l'ipotesi di minore gravità non può essere concessa quando risulta commesso il reato di violenza sessuale di gruppo, trattandosi di attenuante specifica relativa alla sola violenza sessuale individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 17699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17699 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 21/11/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2778
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6172/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 6943/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Zanido Daniela del foro di Torino in sost. dell'avv. Gianaria Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2009, il Gup presso il Tribunale di Novara ha dichiarato C.F. responsabile del delitto di cui all'art. 609 octies c.p., perché agendo in concorso con L.C.D. , F.M. , A.A. , con violenza consistita nel toccare la persona offesa K.M. contro la sua volontà, la costringeva a subire atti sessuali consistiti in "toccamente" dei glutei e palpeggiamento del seno, e, ritenute le attenuanti della partecipazione di minima importanza e dello spontaneo ravvedimento riparatorio, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione;
fatto commesso in (omesso) .
2. Con sentenza del 10 novembre 2011, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Novara, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
3. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) La sentenza sarebbe censurabile per violazione di legge ed illogicità manifesta, poiché non sussisterebbe la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, o quanto meno il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 610 c.p.. In particolare, difetterebbe l'elemento soggettivo, in quanto l'imputato non aveva posto in essere alcuna condotta volta al compimento di atti sessuali, nè finalizzata ad agevolare il compimento di tali atti ad altri;
2) La sentenza sarebbe altresì illogica e contraddittoria per travisamento del fatto, poiché l'intento iniziale del gruppo era quello di disturbare i passeggeri sull'autobus, mentre è stato escluso che il C. fosse autore dei toccamenti nei confronti della persona offesa;
3) Il ricorrente ha poi invocato l'applicazione della diminuzione di pena prevista nell'art. 116 c.p., poiché, come ammesso dalla stessa persona offesa, l'atto sessuale posto in essere dagli altri concorrenti fu repentino ed improvviso;
4) Con un ultimo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge ed il difetto di motivazione stante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148) il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili. La lettura della motivazione della sentenza impugnata impone una seconda osservazione di ordine generale: deve condividersi il principio, secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (cfr. Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Da tale principio discende, nel caso in esame, che i motivi di ricorso possono essere esaminati alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito, tenendo conto del fatto che i motivi di ricorso proposti dal ricorrente ripetono censure già puntualmente disattese dai giudici del merito, le cui motivazioni non presentano errori giuridici o manifeste illogicità.
2. Quindi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere rigettati perché infondati, risolvendosi in mere censure di fatto non consentite in questa sede. È noto che la violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p. si configura come fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone (almeno due) alla commissione del reato ed il più grave trattamento sanzionatorio è determinato del maggior disvalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima conseguente alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla. Proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione(cfr. Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011, B., Rv. 251610). Si è propriamente parlato di "una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione", in quanto la presenza di più di un aggressore è idonea a procurare effetti che possono anche essere psicologici, eliminandone o riducendo la forza di reazione della persona offesa (in tal senso, si richiama la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca e altro, Rv. 227496). Ciò che finisce per qualificare in maniera pregnante la fattispecie è, quindi, "la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile", seppure il singolo autore può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico, "un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609 bis c.p.. 3. Orbene, nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato sia la contemporanea presenza di tutti i soggetti coinvolti, sia la consapevolezza di svolgere un'azione di bullismo sessuale, ossia di prevaricazione volta al compimento di atti di natura sessuali, dando conto dello stato di umiliazione in un crescendo di condotte invasive sulla persona ed offensive della sua dignità ed onore, che le era stato inflitto durante il tragitto nell'autobus di linea, di ritorno da scuola, attraverso atti di violenza e prevaricazione "di genere", avvenuti in rapida successione temporale all'interno dell'autobus, ove la stessa si trovava seduta. In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato le modalità con le quali tutti i ragazzi del gruppo avevano partecipato all'accerchiamento della ragazza ed alla successiva aggressione della di lei sfera sessuale, evidenziando come, dopo averla importunata con espressioni dall'esplicito tenore sessuale ("fammi un pompino"), avevano cominciato a toccarla, afferrandole il braccio, mentre il C. le aveva toccato i capelli e successivamente, dopo una prima reazione della ragazza, sia l'imputato che i correi glieli avevano tirati, mentre uno le toccava il collo e scommettendo su chi tra di loro per primo fosse riuscito ad avere un rapporto sessuale con lei. Alle proteste della giovane, due dei ragazzi le infilavano le mani sotto il golfi no, palpeggiandole il seno ed alla successiva reazione della stessa, uno le si poneva addosso con il corpo dicendole: "prima ti bacio e poi ti faccio", seguitando a toccarla lungo il corpo fino a palpeggiare i anche i glutei della vittima.
Come noto il palpeggiamento delle zone a connotazione sessuale rientra per giurisprudenza ormai indiscussa nella nozione di atto sessuale, come qualunque altro atto che coinvolga oggetti va mente la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva dell'autore del comportamento di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (cfr. Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, C, Rv. 249746).
4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Collegio rileva che i giudici di merito hanno correttamente individuato la sussistenza degli elementi atti ad integrare il delitto di cui all'art. 609 octies c.p.. Infatti il reato è stato perpetrato mediante una serie di comportamenti posti in essere, nella contestualità, dai quattro giovani, indipendentemente da quali di essi abbiano svolto il ruolo di esecutori materiali dei ripetuti palpeggiamenti.
Risulta evidente che anche la mera presenza fisica all'interno del "gruppo", costituisce, nel contesto dei fatti come verificatisi, quanto meno una forma di partecipazione psichica e quindi di concorso morale, assumendo il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310), in quanto nella situazione di specie, ossia la contemporanea presenza di più giovani, coesi nella consapevolezza di essere un gruppo di persone di genere maschile, ha certamente rappresentato in concreto uno stimolo ed un incentivo, oltre che una rassicurazione per gli esecutori materiale dell'aggressione sessuale della non ancora diciottenne K.M. . A maggior ragione, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 609 octies c.p., il concetto di partecipazione non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, nel senso che ciascun compartecipe dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609 bis c.p., dovendosi, al contrario, ritenere estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva. Peraltro, dalla ricostruzione operata dai giudici di merito il ruolo del C. risulta certamente inquadrato in quello di uno degli esecutori materiali, per cui del tutto fuori luogo l'invocata riferimento al disposto dell'art. 116 c.p., avanzato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso e comunque, sulla base di quanto ricostruito dai giudici di merito, le frasi e le condotte poste in essere nel non breve tragitto dell'autobus non apparivano affatto rivolte a disturbare gli altri passeggere del mezzo, ma risultavano inequivocabilmente indirizzate a molestare sessualmente la studentessa minorenne.
5. È parimenti infondato l'ultimo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 502 del 24/10/2002, Raffi ed atri, Rv. 223725), l'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. non può essere concessa nell'ipotesi di reato di cui all'art. 609 octies c.p., in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale, sicché correttamente ne è stata esclusa l'applicazione nella vicenda in esame.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perché previsto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013