Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, qualora, a seguito del decreto di autorizzazione, ex art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può perciò solo revocare la prova ammessa, a meno che non si tratti di prova superflua, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen.; pertanto, l'omessa citazione del teste non ha alcuna incidenza in ordine ai criteri di ammissione della prova, mentre l'eventuale irrilevanza di essa deve essere motivata, considerato anche che sussiste l'obbligo normativamente imposto di sentire le parti prima dell'adozione del provvedimento di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 30889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30889 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/06/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1433
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 13805/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO FF nato il [...] e da AL US nato il 21-3- 36.
avverso la sentenza emessa il 26-9-03 dalla Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'LI e per il rigetto di quello del ST.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 22-1-02 il Tribunale di Roma dichiarava ST FF responsabile di lesioni guarite in giorni 10 nei confronti di LI IA TA (fatto del 9-6-98) e LI US responsabile di lesioni guarite in gg 30 nei confronti di ST FF;
con le attenuanti generiche li condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, con i doppi benefici ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
assolveva ST FF dall'imputazione di ingiuria ai danni di LI IA TA perché il fatto non sussiste e LI IA TA nonché De RE RI da quella loro ascritta di lesioni ai danni del ST, in concorso con LI US. Con decisione 26-9-03 la Corte di appello - a seguito di impugnazione degli imputati e del ST come parte civile - determinava in euro 1500 di multa la pena per entrambi, confermando nel resto l'impugnata pronuncia. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i predetti nei termini infradescritti. ST FF, quale imputato e parte civile.
1 - Violazione di legge, travisamento del fatto e vizio di motivazione in punto responsabilità del ricorrente.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento della responsabilità di LI IA TA e De RE EL in ordine alle lesioni subite dal ricorrente.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa audizione del teste Zegarelli. Procedendo in ordine logico la Corte osserva. Il terzo motivo è fondato poiché il Tribunale ebbe ad escludere la prova testimoniale di cui sopra esclusivamente per omessa citazione da parte dell'imputato del teste che era stato ammesso, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla rilevanza o meno dell'incombente.
Nell'ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai sensi dell'art. 468 c. 2 c.p.p., la parte, non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può - per ciò solo - revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua ex art. 495 c. 4 c.p.p.: invero l'omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza si criteri di ammissione della prova (Cass. 12-5-00 n. 0 5603 RV. 216112) e d'altro canto la eventuale ritenuta irrilevanza di quest'ultima deve essere motivata, essendo altresì normativamente imposto che le parti vengano sentite prima della revoca. L'accoglimento del suddetto motivo assorbe quelli ulteriori in quanto la deposizione de qua potrebbe incidere sul contesto a carico dell'imputato ed altresì (limitatamente agli effetti civili) su quello relativo alla posizione delle imputate che sono state assolte. Sotto codesto ultimo profilo va comunque osservato che in effetti, come dedotto sub 2, nessuna risposta è stata data nel provvedimento impugnato alle doglianze del ST in punto proscioglimento della LI TA e della RE EL. LI US.
1 - Mancanza di motivazione in ordine alla dedotta omessa considerazione delle dichiarazioni della teste ST NA.
2 - Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzinatorio per negato beneficio della sospensione condizionale.
Il primo motivo si risolve nell'invocare una valutazione delle emergenze processuali diversa da quella operata dai giudici di merito i quali hanno evidenziato compiutamente le ragioni della ritenuta inattendibilità dei testi della difesa dell'LI. La doglianza sub 2 è manifestamente infondata posto che con la sentenza impugnata, dopo la rideterminazione della pena, sono state confermate - come si legge sia nella motivazione (pag. 6) sia nel dispositivo (pag. 7) - le restanti statuizioni e pertanto anche quella relativa al beneficio della sospensione condizionale, concesso in primo grado.
In conclusione s'impone:
l'annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ST ed ai soli effetti civili per quanto concerne l'esclusione della responsabilità di LI IA TA e RE EL, la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'LI US, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del ST annulla la sentenza impugnata limitatamente alla di lui posizione con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
dichiara inammissibile in ricorso dell'LI che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2005