Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 30889
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

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In tema di prova testimoniale, qualora, a seguito del decreto di autorizzazione, ex art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può perciò solo revocare la prova ammessa, a meno che non si tratti di prova superflua, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen.; pertanto, l'omessa citazione del teste non ha alcuna incidenza in ordine ai criteri di ammissione della prova, mentre l'eventuale irrilevanza di essa deve essere motivata, considerato anche che sussiste l'obbligo normativamente imposto di sentire le parti prima dell'adozione del provvedimento di revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 30889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30889
    Data del deposito : 16 giugno 2005

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