Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 38849
CASS
Sentenza 5 aprile 2017

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Massime1

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, a condizione che ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entità. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'irrilevanza del carattere di lieve entità di ciascun fatto, isolatamente considerato, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di commissione di più reati autonomi e della stessa indole e non a quella di commissione di singoli reati avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).

Commentario1

  • 1Bere troppo caffè può nuocere alla salute. E, se sul posto di lavoro, può essere reato.
    Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 26 agosto 2021

    Nota a Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2021, n. 29674. di Antonio Zurlo È stato affermato che la clausola generale di “non punibilità per particolare tenuità del fatto“, sì come prevista dall'art. 131bis c.p., sia applicabile solamente nei casi nei quali la condotta di allontanamento fraudolento dal posto di lavoro sia stata del tutto episodica e, comunque, l'offesa sia di particolare tenuità[1]. In tutti gli altri casi, nei quali vi sia abitualità o reiterazione del comportamento, anche se di lieve entità, non è applicabile la clausola di non punibilità; in altri termini, in presenza di un unico episodio e di effetti limitati è possibile applicare l'esimente, mentre nel caso di episodi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2017, n. 38849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38849
Data del deposito : 5 aprile 2017

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