Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera, non è necessario che la traduzione in lingua italiana della copia della sentenza sia accompagnata da una specifica certificazione di conformità, essendo solo necessario che possano dirsi accertate la conformità della copia alla sentenza straniera e la corrispondenza della traduzione al contenuto della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2016, n. 15505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15505 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
1 55 05/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n.479 Composta dai Sig.ri Magistrati Presidente- C.C. 08/04/2016 Dott. Giovanni Conti R.G.N. 8658/2016 Dott. Maurizio Gianesini Dott. Massimo Ricciarelli -relatore- Dott. Angelo Capozzi Dott. Emilia Anna Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NN EL, nato ad [...] il [...] Avverso la sentenza del 11/11/2015 della Corte di appello di L'Aquila Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/11/2015 la Corte di appello di L'Aquila ha riconosciuto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 12, comma primo, n. 1, cod, pen., la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NN EL dalla Corte di appello di Parigi in data 9/9/1997, recante condanna del predetto alla pena di anni sei di reclusione.
2. Ha proposto ricorso lo NN tramite il suo difensore. Denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 33, comma 3, d.P.R. 445 del 2000 e dell'art. 730 cod. proc. pen., nonché per contraddittorietà della motivazione. Segnala che la Corte territoriale aveva proceduto al riconoscimento sulla base della ritenuta «presumibile autenticità della relativa traduzione in lingua italiana» e aveva rilevato che all'istanza di riconoscimento era allegata la copia della sentenza di cui si chiedeva la delibazione unitamente alla traduzione in lingua italiana e relativo verbale di conferimento dell'incarico di interprete, da cui si poteva presumere l'autenticità della traduzione effettuata dalla Procura Generale la cui provenienza risultava certificata dalla attestazione in calce. In tal modo era stato disapplicato l'art. 33, comma 3, d.P.R. 445 del 2000 alla cui stregua agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In pratica nel caso di specie era mancata la certificazione di conformità della traduzione al testo originale in lingua francese. La motivazione sul punto utilizzata dalla Corte territoriale, incentrata sulla presunzione di conformità per effetto della sola presenza in atti del verbale di conferimento dell'incarico di interprete, era da ritenersi manifestamente illogica e contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Le norme del d.P.R. 445 del 2000, come stabilito dall'art. 2, «disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono>> Tali norme non assumono decisivo rilievo allorchè si tratti di valutare atti e documenti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, in presenza di discipline che, riferendosi a determinate procedure, non prevedono specifici parametri di valutazione ovvero nei casi in cui siano assicurati standard di affidabilità corrispondenti o maggiori. 2 яя 26 :
3. A tale riguardo va rimarcato che l'art. 730 cod. proc. pen. prevede che una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana. sia trasmessa senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente. Non è specificamente previsto che la traduzione debba essere accompagnata da una specifica certificazione di conformità, essendo necessario solo che possa dirsi accertata la conformità della copia alla sentenza straniera e l'effettiva corrispondenza della traduzione al contenuto della sentenza. Coerentemente con tale impostazione è stato affermato che nei casi in cui non sia stata acquisita la copia della sentenza straniera, è comunque possibile procedere al suo riconoscimento, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dall'attestazione in calce (Cass. Sez. 3, n. 16051 del 167372011, Romeo, rv. 250302). Ma nel caso di specie, non solo si disponeva della sentenza straniera, di cui non è stata contestata la corrispondenza all'originale, ma si è proceduto da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila al conferimento dell'incarico ad un esperto, ai fini della traduzione della sentenza in lingua italiana. In assenza di indicazioni di segno diverso, si è per tale via utilizzata una procedura che vale ad assicurare garanzie ancora maggiori, in quanto la traduzione ha assunto connotazione endo-procedimentale, con conferimento di incarico di traduttore, accompagnato dall'assunzione delle relative responsabilità. In tale quadro, in assenza di specifiche contestazioni di contenuto, la corrispondenza della traduzione depositata dall'esperto incaricato al testo originale in lingua straniera deve essere certamente presupposta, in ragione della formalizzazione di un incarico implicante di per sé la fedeltà del suo adempimento, sotto comminatoria di sanzioni penali. In altre parole in un caso del genere la conformità all'originale deve ritenersi necessariamente ricompresa nella sfera dell'incarico e del suo corretto adempimento.
4. In tale ottica le argomentazioni sviluppate nel ricorso, incentrate solo sulla mancanza di una espressa certificazione di conformità, non sono fondate, posto che la Corte di appello di L'Aquila ha inteso specificamente attribuire rilievo al conferimento dello specifico incarico, tanto da far menzione del verbale di conferimento dell'incarico, quale elemento idoneo a suffragare la provenienza della traduzione e della sua conformità. 3 дя де 5. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente S uki DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito R E N O J O C 4