Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Difetta di legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo della "res" a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8978 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Angelo Grieco Presidente
Dr. Giovanni Losavio Consigliere
Dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
Dr. Francesco Felicetti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2656 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto:
DA
RU AR, residente in Montoro Superiore (AV) V. S. Francesco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla V. Siracusa n. 16, presso l'avv. Arturo Benigni, unitamente all'avv. Italo Benigni del foro di Avellino, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MONTORO SUPERIORE, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Eulo Giulioli n. 47/B/18, presso Giuseppe AZ, unitamente all'avv. Antonio Barra, che difende per procura a margine del controricorso e giusta delibera della G.M. n. 30 del 20 febbraio 1998.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sez. 1^ n. 2967 del 29 novembre - 13 dicembre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 27 aprile 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. in persona del dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto del 16 febbraio 1989 MA RR, premesso che il comune di Montoro Superiore aveva occupato in data 24 aprile 1981 un suolo divenuto di sua proprietà in Frazione Torchiati e che l'occupazione era divenuta illegittima prima che fosse emesso decreto d'esproprio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale d'Avellino il detto ente locale per sentirlo condannare alla restituzione del terreno, o, in subordine, al risarcimento dei danni, con rivalutazione e interessi;
il comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. per avere ella acquistato il terreno dopo l'avvenuta occupazione acquisitiva, e la prescrizione dell'azione, da ritenersi comunque infondata. Il Tribunale, ritenuto che vi era stata occupazione acquisitiva, accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il comune a pagare alla RR L. 58.000.000, con interessi dal maggio 1988 e la metà delle spese del giudizio. Su gravame del comune di Montoro Superiore, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda della RR, compensando le spese di giudizio;
per la Corte territoriale, preliminare era la questione della legittimazione sostanziale attiva della RR che aveva acquistato l'area, in data 25 maggio 1988, da De AI MA, dante causa che a questa data ormai non era più titolare della proprietà alienata per essersi già verificata l'accessione invertita. Autorizzato dal Commissario straordinario di Governo con atto n. 3238 dell'11 aprile 1981, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, il comune appellante aveva occupato il 24 aprile 1981 l'area per due anni prorogabili a cinque, al fine di realizzarvi un insediamento provvisorio di alloggi prefabbricati, ultimato nel corso dello stesso anno 1981, per cui, già il 4 dicembre 1981, erano stati assegnati i primi alloggi;
per la Corte d'appello l'occupazione acquisitiva doveva ritenersi avvenuta con la prima scadenza dell'occupazione legittima (24 aprile 1983), non operando la proroga a cinque anni senza esplicito provvedimento, mentre per il Tribunale essa sì era verificaLa alla scadenza del quinquennio. Peraltro, la vendita alla RR della proprietà del suolo conclusa il 25 maggio 1988, era comunque a non domino, essendo irrilevante il difetto di pubblicità dell'acquisto in favore del comune;
denegato che la contestazione tardiva dall'appellata del fatto che vi era stata l'accessione invertita avesse rilievo nel caso, fondandosi su detta accessione l'azione risarcitoria, ed affermato che non si era avuto la proroga automatica dell'occupazione a causa delle c.d. proroghe legali, la prima delle quali si era avuta dopo il primo biennio con L. 18.4.1984 n. 80, per cui le norme che avevano comportato la continuazione delle occupazioni fino al 31 marzo 1988 erano inapplicabili al caso, la Corte territoriale rilevava che l'accessione, anche se si fosse verificata a tale ultima data, sarebbe avvenuta prima della vendita del terreno all'appellata, la quale, quindi, non era legittimata a domandare il risarcimento. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la RR per due motivi e il comune di Montoro resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso, la RR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 2359 del 1865 e insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia, in rapporto all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, pur essendosi domandata nel giudizio di primo grado la restituzione del terreno e impugnato l'avverso dedotto sulla prescrizione, cominciata per le proroghe dell'occupazione il 24 aprile 1986, e interrotta dall'offerta dell'indennità d'esproprio a De AI MA il 29 dicembre 1986, non aveva rilevato che la procedura espropriativa difettava dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n.2359, per non essere indicati nel l'autorizzazione a occupare costituente la dichiarazione di pubblica utilità i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori. Per la Cassazione (S.U. 4 marzo 1997 n. 1907), la mancata indicazione di detti termini, provocando l'affievolimento dei diritti del proprietario a tempo illimitato, esclude la legittimità dell'intera procedura espropriativa violativa del citato art. 13 e preclude che possa verificarsi l'occupazione acquisitiva, dando luogo ad illecito permanente, per essere l'occupazione illegittima ab origine, con esclusione d'ogni prescrizione e del difetto di legittimazione attiva, per avere la RR acquistato a domino il terreno de quo e dovendosi ritenere comunque - per il secondo motivo di ricorso - che ogni prescrizione fosse interrotta dall'offerta di indennizzo del 1986. Nel controricorso, si rileva che l'autorizzazione del Commissario straordinario del Governo fissa i termini di durata nel biennio e che i provvedimenti dei comuni d'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti provvisori, erano comprensivi anche della durata dei lavori da eseguire;
in ordine all'offerta dell'indennità del 22 maggio 1986 essa, riguardando la procedura espropriativa e non la domanda risarcitoria, era ad avviso del comune irrilevante per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento.
2.1. Relativamente alla violazione dell'art. 13 della Legge n. 2359 del 1865 nella procedura espropriativa de qua, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale aveva accolto la domanda solo subordinata di risarcimento, per cui il mancato appello incidentale avverso l'implicito rigetto della domanda principale di restituzione del bene comporta acquiescenza della RR per la questione della reintegrazione in forma specifica e non sul risarcimento per equivalente da illecita occupazione permanente, prima e dopo il suo acquisto del terreno, per cui non può considerarsi inammissibile la prospettazione della questione della mancata accessione invertita per il profilo, prospettato per la prima volta in questa sede, di una pretesa illegittimità ab origine della procedura espropriativa per la mancata indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni. Il motivo di ricorso ammissibile è peraltro infondato.
2.2. Invero, il terreno della RR fu all'origine occupato ai soli fini di insediamenti provvisori delle famiglie di terremotati a seguito del sisma del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 3 lett. b del D.L. 26 novembre 1980 n.776, convertito con modificazioni nella
L. 22 dicembre 1980 n. 874 e dell'ordinanza n. 69 del Commissario Straordinario del Governo del 29 dicembre 1980 con la quale lo stesso, per dare esecuzione alla legge, fece carico ai comuni di individuare le aree dove installare i prefabbricati da destinare ad alloggi;
tale prima occupazione non era preordinata all'esproprio e, quindi, non conteneva i termini di cui all'art. 13 della L. 2359 del 1865, ma l'art. 5 quinquies del D.L. 26 giugno 1981 n. 333,
convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 1981 n. 456 conferiva ai comuni la facoltà di espropriare le aree già destinate a insediamenti provvisori destinandole ad attrezzature pubbliche o a edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti. La legge, all'art. 4, dispose anche che l'individuazione delle aree da parte dei comuni costituisse dichiarazione di pubblica utilità; il comune di Montoro Superiore ha trasformato, quindi, l'originaria occupazione provvisoria a carattere requisitorio e disposta per affrontare finalità eccezionali, in occupazione preordinata all'esproprio. Le espropriazioni di tale tipo (sulle quali, Cass. 27 maggio 1997 n. 4699), vanno inquadrate tra quelle del Tit. VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, destinate ad edilizia residenziale pubblica;
per esse,
prima della data nella quale, secondo i giudici di merito, è avvenuta l'occupazione acquisitiva, con ordinanza n. 58 del 7 luglio 1982, il Commissario Straordinario del Governo aveva fissato i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni e, quindi, deve escludersi la violazione dell'art. 13 della L. 2359 del 1865. Inoltre, nell'ambito di un'area inserita ai sensi dell'art.80 della L. 219/81 in un piano equivalente a quelli redatti per l'art.1 della L. 18 aprile 1962 n. 167, il termine della dichiarazione di p.u. deve ritenersi, comunque, di quindici anni ai sensi dell'art. 11 della L. 865 del 1971 (su tali termini insiti nei Piani d'edilizia residenziale pubblica, pur avendo la Corte Cost. con sentenza n. 141 del 30 marzo 1992, affermato la necessità d'indicare termini ex art.13 L. 2359 del 1865, il Consiglio di Stato con sentenza 29 maggio 1995 n. 403, ha confermato che nell'approvazione del P.E.E.P. è insito il termine finale d'efficacia valevole anche per la pubblica utilità). Pertanto, pure per tale profilo, coincidendo il termine finale della pubblica utilità con la durata del piano di edilizia residenziale del comune ed essendo quello iniziale nell'art. 1, terzo comma della L. 3 gennaio 1978 n. 1, che subordina l'efficacia di ogni dichiarazione alla circostanza che i lavori abbiano inizio entro il triennio successivo dall'approvazione del progetto, deve escludersi la violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso. Nel caso di specie, la scelta del comune di espropriare l'area dove già risultava in corso d'esecuzione o era stata eseguita l'opera, essendosi realizzati gli alloggi da destinare a famiglie di terremotati, esclude in ogni caso la violazione del termine iniziale e sussistendo il rispetto anche di quello finale, deve ritenersi che l'occupazione biennale divenuta dopo il suo inizio preordinata all'esproprio, nel corso della quale gli alloggi furono incontestatamente costruiti, ha determinato al suo termine, per l'irreversibile trasformazione dell'area, l'acquisto della proprietà della stessa all'ente locale. Deve, quindi, ribadirsi quanto la decisione di merito afferma in ordine all'insussistenza della posizione di proprietaria della RR all'atto della domanda risarcitoria, in quanto si era già verificato l'acquisto per accessione invertita in favore dell'ente locale, quando colui che aveva perso la proprietà per effetto di tale acquisto a titolo originario, la cedette alla odierna ricorrente (sulla legittimazione del solo proprietario al momento dell'accessione invertita per l'azione risarcitoria cfr. di recente Cass. 26 marzo 1997 n. 2701 e sul collegamento tra proprietà e azione risarcitoria cfr. S.U. 26 gennaio 1998 n. 762). La soluzione della Corte territoriale è conforme pure all'art. 3 della L. 27 ottobre 1988 n. 458, che riserva al solo proprietario dell'area acquisita per l'irreversibile trasformazione del suolo occupato, il diritto al risarcimento del danno;
il ricorso è, quindi, per tale primo motivo infondato e da rigettare.
3. La prospettazione dell'interruzione della durata della prescrizione, per riconoscimento del diritto al controvalore di stima della stessa a seguito d'offerta dell'indennità provvisoria che in astratto secondo la più recente e prevalente giurisprudenza (da Cass. 15 marzo 1995 n. 3572 a Cass. 23 luglio 1997 n. 6886) determina interruzione della prescrizione della domanda risarcitoria, se ha luogo quando ormai l'unico diritto esistente è quello al risarcimento per l'avvenuta occupazione acquisitiva, rimane nel caso assorbita dalla mancanza di legittimazione confermata con la decisione del primo motivo di ricorso. In effetti, la interruzione rilevante per il dante causa della RR, alcun rilievo ha per quest'ultima, che, non essendo mai divenuta titolare della proprietà del terreno, nulla può chiedere per la perdita di questo da lei mai subita. Nel caso non è stato ceduto il credito al risarcimento ma una proprietà non più spettante al dante causa per cui deve escludersi che la RR abbia mai acquisito il diritto risarcitorio del suo dante causa e, quindi, non ha rilievo l'interruzione della prescrizione di un diritto di altri.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare totalmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999