Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
Il mancato avviso alla persona offesa della data fissata per l'accertamento tecnico non ripetibile, se non dedotto da questa nel corso dell'udienza fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, non può essere motivo di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con il GIP, all'esito dell'udienza, accolga la predetta richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
03381-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA NC MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - 1918/16 MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 33868/2016 Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. PP PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NC N. IL 01/11/1971 parte offesa nel procedimento c/ US RE N. IL 23/11/1971 RA NA N. IL 18/09/1974 IO SS N. IL 23/02/1976 AL PA N. IL 09/09/1970 RE NC N. IL 21/11/1959 CA ES N. IL 24/09/1967 CO OV N. IL 11/05/1981 IG EL N. IL 20/10/1957 VERO ITALIA N. IL 08/07/1976 CO PP N. IL 23/01/1954 CA PA N. IL 21/07/1959 IO PP AN N. IL 14/07/1959 GI NI AB N. IL 01/06/1972 GN EL N. IL 05/07/1970 TA OV N. IL 08/07/1965 BI NC N. IL 03/05/1962 AF FR N. IL 28/03/1973 CA NC NT N. IL 24/07/1962 DE RO OM N. IL 02/05/1961 NA AR N. IL 12/11/1974 ER IA N. IL 17/05/1979 NI LF N. IL 24/12/1958 MA IN N. IL 02/02/1973 HE UE N. IL 16/03/1976 UL SE N. IL 19/09/1957 CA OV N. IL 24/02/1953 avverso l'ordinanza n. 2860/2013 GIP TRIBUNALE di CROTONE, del 07/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CO Seltens che ha chiesto ie nirifecta dil nicorne Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. VE CO, persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. 1017/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Crotone, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in data 07.01.2016, con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento sopra richiamato iscritto a carico di RU ER e altri, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in danno di AL AN. La parte ricorrente, con il primo motivo, denuncia la violazione del principio del contraddittorio. Osserva che il pubblico ministero, nel corso delle indagini, ebbe ad omettere di dare avviso a VE CO del giorno fissato per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico, per accertamenti sulla salma di AL AN. L'esponente rileva, altresì, che il G.i.p. del Tribunale di Crotone disponeva che venisse dato avviso a VE CO della data relativa all'udienza camerale fissata a seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione e che, in realtà, all'esponente non veniva notificato alcun avviso al riguardo. Con il secondo motivo la parte osserva che il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione, disponeva l'archiviazione del procedimento. La parte ritiene che l'ordinanza di archiviazione debba essere qualificata come abnorme, atteso che il G.i.p. avrebbe dovuto indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, indagini che erano state indicate nell'atto di opposizione alla archiviazione. Considera, inoltre, che il giudicante non ha preso in considerazione le ragioni addotte dalla persona offesa.
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. La parte osserva che all'udienza del 9.12.2015, fissata dal G.i.p. a seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione, era presente il difensore della parte lesa, che non ebbe a sollevare alcuna eccezione, rispetto all'avviso relativo all'udienza di conferimento dell'incarico peritale. Ciò posto, osserva che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione nei limiti di cui all'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.; e sottolinea che nel caso di specie non si è verificato alcun vizio del contradddittorio.
3. AR SI, a mezzo del difensore, ha depositato memoria. La parte rileva che il ricorso per cassazione proposto da VE CO deve essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato. 3 La deducente considera che VE CO, se pure inizialmente non era stato identificato quale persona offesa del reato, ebbe rituale avviso della data fissata per l'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. Sotto altro aspetto, la AR osserva che VE CO aveva ricevuto l'avviso relativo all'udienza camerale del 17.06.2015; e rileva che il differimento alla seguente udienza del 9.12.2015 venne disposto dal G.i.p. solo per a notifica a ulteriori soggetti indagati, tra i quali AR SI. L'esponente rileva poi che l'ordinanza impugnata non può essere qualificata come abnorme.
4. CA AN, ER AN e NA RB a mezzo del difensore hanno depositato memoria. Le parti osservano che il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
5. NA NA GI, RA UL, PE AN OR, LO RI, SA AL PA AN, PE NZ IA, LO ND, a mezzo del difensore, hanno depositato a loro volta memoria. Le parti osservano che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Chiedono che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile ovvero rigettata.
6. RC AN, VE IA, SC IO, hanno depositato memoria, evidenziando l'infondatezza dei motivi di ricorso dedotti da LI CO.
7. IC DO, a mezzo del difensore, ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso venga rigettato. La parte svolge considerazioni anche in replica ai rilievi svolti da altri coindagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è inammissibile. Soffermandosi sulle censure affidate al primo motivo, si osserva che l'esame degli atti versati in fascicolo, effettuato direttamente dalla Corte regolatrice in ragione della natura processuale dell'eccezione che occupa, evidenzia: che VE CO in data 11.06.2015 ricevette l'avviso relativo all'udienza camerale del 17.06.2015, fissata dal G.i.p. di Crotone a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione;
che alla predetta udienza venne disposto il differimento al 9.12.2015, 4 A solo per adempimenti riguardanti determinati soggetti sottoposti ad indagine;
e che alla ricordata udienza del 9.12.2015 la difesa di VE CO non sollevò alcuna eccezione, in riferimento alla ritualità degli avvisi relativi agli accertamenti tecnici svolti nel corso delle indagini. Viene allora in rilievo l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale si è chiarito che l'omesso avviso alle parti rispetto all'espletamento di consulenza ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., che va dedotta nel corso del giudizio di primo grado (Sez. 4, Sentenza n. 54 del 06/12/1996, dep. 09/01/1997, Rv. 207408; Sez. 3, Sentenza n. 46715 del 11/10/2012, Rv. 253992). L'ordine di considerazioni che precede induce a rilevare che le censure relative alla ritualità degli avvisi relativi all'accertamento tecnico non ripetibile non possono essere dedotte per la prima volta con il presente ricorso per cassazione;
e che, rispetto al rito camerale celebrato dal G.i.p. a seguito dell'opposizione all'archiviazione non si profila alcuna lesione dei diritti di partecipazione della persona offesa oggi ricorrente. Come noto, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che a mente dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati, ipotesi nelle quali si verifica una violazione del diritto al contraddittorio (Cass. Sez. U. sentenza n. 24 del 9.06.1995, dep. 3.07.1995, Rv. 201381; Cass. Sez. I, sentenza n. 9440 del 3.02.2010, dep. 9.03.2010, Rv. 246779), evenienze che non ricorrono nel caso di specie. E che, diversamente, non possono essere dedotte in sede di legittimità le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della motivazione posta a fondamento del provvedimento con il quale si è disposta l'archiviazione.
2. In tali termini si introduce l'esame del secondo motivo di ricorso che è del pari inammissibile. Ed invero, l'esponente effettua assertive osservazioni in ordine alla abnormità dell'ordinanza di archiviazione che poggiano su di un travisamento di fondo, rispetto alla portata del rinvio operato dall'art. 410 comma 3, cod. proc. pen., all'art. 409, commi 2, 3, 4, e 5, cod. proc. pen. Il combinato disposto delle disposizioni citate, infatti, implica che in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione il G.i.p. debba fissare l'udienza camerale (tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 38801 del 17/09/2014, Rv. 260467). Detta evenienza non incide affatto sugli epiloghi decisori dell'udienza; tanto che il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione, senza necessariamente disporre lo svolgimento di ulteriori indagini. Tanto chiarito, si osserva che la parte ricorrente muove censure che involgono, in realtà, unicamente il merito dell'ordinanza di archiviazione resa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone, all'esito dell'udienza camerale fissata 5 a seguito di opposizione delle parti offese, rispetto alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. E deve considerarsi che il giudicante ha effettuato un complessivo apprezzamento degli esiti delle indagini svolte, dopo aver dato atto dell'intervenuta opposizione all'archiviazione e degli interventi svolti in udienza dai difensori delle persone offese, di talché non sussiste la denunciata omessa valutazione delle ragioni dedotte dall'opponente. Sul punto, è poi appena il caso di ribadire che il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito di udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, quale disciplinato dalle norme di riferimento (art. 127, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 409, comma 6, come sopra si è evidenziato) e che non possono in alcun modo essere oggetto di censura in sede di legittimità le valutazioni poste dal G.i.p. a fondamento della ordinanza di archiviazione, essendo il giudice investito di tale richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento, anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale (da ultimo, Sez. 4, sentenza n. 51557 del 16.11.2016, Balestra, n.m.).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 22 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Andr Doubed Il Presidente Andrea Montagni COMaria Ciampi Depositata in Cancelleria Oggi. II Funzionario C aric Patrizio Porra