Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di accertamento tecnico non ripetibile nel corso delle indagini preliminari, il mancato avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado.
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Prova scientifica: gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario. Il prelievo di materiale biologico non necessita di garanzie difensive nella misura in cui non è invasivo (prelievo da mozzicone di sigaretta). Il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2012, n. 46715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46715 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
4 6 7 1 5 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente N. 2397/2012 Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 50522/2011- Consigliere - Dott. LUIGI MARINI Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RA FI N. IL 27/05/1986 avverso la sentenza n. 1199/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/04/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salj a Trancesc che ha concluso per Я гдето del чого DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC 2012 IL MADI E R IL CANCELLIERE P L O N Luana Mariani E Udito, per la parte civile, l'Avv Pieło diScarvaglier fiato d ow Udit i difensor Avv. म Ritenuto in fatto IC IG propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Messina confermava quella emessa in data 25 ottobre 2007 dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Taormina che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90 contestato per avere ceduto a persona rimasta ignota una pasticca di sostanza stupefacente tipo ecstasy e per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio due pasticche di sostanza stupefacente tipo ecstasy e grammi 1,50 di marijuana. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione degli articoli 191 e 360 del codice di procedura penale dolendosi della mancanza di un riscontro tossicologico atto a verificare la riconducibilità del fatto in ambito di rilevanza penale posto che nell'accertamento sarebbe stata utilizzata per il riscontro tossicologico tutta la sostanza e che il rischio di perdita dell'intera porzione avrebbe richiesto che l'accertamento fosse avvenuto nelle forme dell'art. 360 cpp e non già, quindi, ai sensi dell'articolo 359 cpp. Di qui l'illegittimità nella formazione della prova. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va anzitutto premesso che questa Corte già affermato che qualora il P.M. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. senza dare avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., (Sez. 4, n. 54 del 06/12/1996 Rv. 207408), l'asserita nullità andava comunque dedotta nel corso del giudizio di primo grado. Il che nella specie non risulta avvenuto. Inoltre la questione, postulando in premessa un accertamento di tipo fattuale (la distruzione dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente disponibile), non appare immediatamente deducibile in questa sede ma andava posta con i motivi di appello, circostanza questa che non risulta in atti. Né sembra decisivo, infine, il richiamo al contenuto del verbale dei RIS allegato al ricorso in quanto quest'ultimo semmai avvalora la tesi opposta a quella sostenuta dal ricorrente nel senso che in esso sembrerebbe darsi atto che una parte della sostanza sarebbe invece residuata all'esito dell'accertamento tossicologico e che sarebbe stata depositata presso l'ufficio corpo di reato a disposizione, quindi, delle parti per eventuali approfondimenti di indagine. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 11.10.2012 Il Consigliere estensore діл ん Il Presidente