Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' کے REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL7809/0 01 • LA CORTE SUPREMA Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11910/99 - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI 17914 Consigliere Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. RN LUPI Ud.19/04/01 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Paolo STILE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti SENTENZA 18 GIU, 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 63 lo studio presso Richiesta copia studio PALESTRINA, PIER LUIGI DA CONTALDI lo rappresenta e dal Sig. che MARIO, per diritti L. dell'avvocato difende unitamente all'avvocato INGRASSIA MARIA il & ve 2001 CLOTILDE, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE ANTIBIOTICOS SPA, in persona del legale rappresentante Richiesta copla studio dal Sig. C in ROMA VIA domiciliato 3000 pro tempore, elettivamente lo studio dell'avvocato LUIGI per diritti $ 8 Giu, 2001 CASSIODORO 19, presso IL CANCELLIERE 2001 JANARI, che lo rappresenta e difende unitamente 1852 all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2668/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 25/05/98 R.G.N. 168/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Paolo udienza del 19/04/01 dal STILE;
udito l'Avvocato RICCI per delega CONTALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 febbraio 1996 RN UL adiva il OR del lavoro di Torino esponendo di avere prestato servizio per circa ventisei anni alle dipendenze della Società IB, presso lo stabilimento di Settimo torinese, in qualità di operaio turnista addetto alle lavorazioni dell'acido lisergico e dell'aminossidina, e di avere subito una menomazione uditiva, a causa dell'inquinamento acustico cui era stato sottoposto per molto tempo nei luoghi di lavoro, che lo aveva reso particolarmente sensibile a determinate soglie di rumore, rendendogli impossibile il sereno svolgimento del lavoro in condizioni di eccessiva rumorosità. Esponeva di avere ricevuto in data 15 settembre 1994 una contestazione disciplinare del seguente, letterale tenore: "Ai sensi delle disposizioni di Legge e di Contratto Le contestiamo quanto segue: LA in data 13 settembre 1994 si M presentava all'Ufficio del Capo del Personale di Stabilimento, Dr. Francesco Cascino, per presentare le Sue controdeduzioni alla contestazione disciplinare del 5 settembre 1994. Dopo avere avviato un acceso diverbio con i Sigg. US, BU e OM, componenti delle locali Organizzazioni Sindacali, presenti in quell'Ufficio in ragione del loro mandato, e avere pesantemente interloquito con il Sig. US, passava a strattonarlo con violenza. All'invito del Capo del Personale a tenere un comportamento corretto o a lasciare l'Ufficio, LA aggrediva il Dr. Cascino colpendolo al volto, procurandogli escoriazioni. Nell'abbandonare l'Ufficio, accompagnato da una guardia nel frattempo intervenuta, LA invitava il Dr. Cascino a seguirla fuori dall'Azienda indirizzandogli gravi minacce. Nel ricordarLe che ha cinque giorni di tempo per presentare eventuali contradeduzioni, a fronte della gravità dei fatti, disponiamo la Sua immediata sospensione cautelare dal servizio". 1 Aggiungeva che il giorno 16 successivo si recava presso l'Ufficio del Direttore di stabilimento, sig. Damiani, al quale presentava le proprie giustificazioni e le proprie scuse per l'accaduto, ma il 20 settembre 1994, con lettera raccomandata, gli veniva intimato il licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., in relazione all'art. 54, punto i), del CCNL applicabile. Sosteneva che il provvedimento espulsivo era del tutto privo di adeguata motivazione e che la sanzione inflittagli era sproporzionata rispetto all'episodio in discussione, dovendosi tenere conto delle particolarissime circostanze in cui lo stesso si era verificato quali la sua agitazione, gli apprezzamenti derisori del sig. US, il particolare fastidio con cui i soggetti affetti da ipoacusia recettiva bilaterale -come esso ricorrente-, percepiscono i suoni superiori ad una determinata intensità e l'assenza di comportamenti scorretti nei 26 anni di servizio precedenti. Concludeva chiedendo al OR di dichiarare illegittima la risoluzione del rapporto intimatagli con raccomandata 20 settembre 1994, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, e di condannare la società, in caso di mancata reintegra, al risarcimento dei danni nella misura massima di mensilità fissata dall'art. 8 della L.n: 604/1966, come modificato dall'art. 2 della L. n. 108/1990, con vittoria delle spese processuali. La società convenuta, ritualmente costituita, chiedeva dichiararsi improponibile o, comunque, respingersi le avanzate domande, con il favore delle spese. Disposto l'interrogatorio libero delle parti ed espletata prova per testi, con sentenza del 9-23 gennaio 1997 il OR rigettava il ricorso. Avverso tale pronuncia, proponeva appello il UL con ricorso depositato il 28 febbraio 1997, chiedendo, sulla base di motivi variamente articolati, ed in totale riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento delle proprie pretese. 2 Si costituiva la società IB chiedendo che venisse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l'appello proposto dal UL. Con sentenza del 13-25 maggio 1998, l'adito Tribunale di Torino respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre il UL con quattro motivi. Resiste la IB S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando "violazione di legge in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art.54 del CCNL Chimici, nonché in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione circa M un punto decisivo della controversia", si duole che il Tribunale di Torino, muovendo dal presupposto che le censure sollevate nei confronti della sentenza del OR attenevano specificamente alla fattispecie del licenziamento di cui all'art.54 lett. i), del predetto contratto collettivo e non anche alla fattispecie prevista dalla lettera 1) dello stesso articolo, abbia ritenuto quest'ultima, senza alcuna motivazione sul punto, non contestata con i motivi di gravame. In particolare, il Giudice a quo non avrebbe considerato che i motivi di impugnazione investivano l'intero art.54 del CCNL, anche se la trattazione si era concentrata maggiormente sulla fattispecie alla quale il licenziamento impugnato si riferiva esplicitamente, e cioè quella prevista dalla lettera i). Essendo questa la fattispecie cui l'IB aveva ricondotto il provvedimento di licenziamento impugnato, il OR non avrebbe mai potuto individuare un ulteriore motivo di licenziamento, in alcun modo prospettato dalle parti o risultante dal provvedimento risolutorio. Il motivo è infondato. 3 Il Tribunale, invero come risulta dalla impugnata decisione- ha rilevato che il Giudice di primo grado aveva ritenuto la fondatezza del licenziamento irrogato dalla società convenuta in quanto esso integrava sia l'ipotesi contenuta nella lettera i) dell'art.54 Cimici (“diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale") sia quella contenuta nella lettera 1) dello stesso articolo ("insubordinazione verso i superiori"). Pertanto, poiché l'atto di appello del UL si limitava a sostenere l'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art.54 lett.i), senza neppure fare cenno alla fattispecie di cui all'art.54 lett.1), ne discendeva che, non avendo la legittimità del recesso sotto il profilo dell'art.54 lett.1) costituito oggetto di gravame, la decisione del OR su questo punto restava ferma, cosicché ogni diversa doglianza ne M restava vanificata. Così decidendo il Giudice d'Appello ha mostrato di adeguarsi all'orientamento di questa Corte - del resto dallo stesso espressamente richiamato (cfr. Cass. 13 luglio 1995 n.7675)- per il quale, allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna ratio decidendi, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata, e non discutere utilmente, sotto potendosi, conseguentemente, più nemmeno qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo 4 esufficiente sostegno. E nemmeno la richiesta di riforma integrale della decisione può bastare a rimettere in discussione l'intera costruzione logico - giuridica ad essa relativa, allorché sia censurata una soltanto delle dette ragioni plurime: in tal caso la ragione distinta ed autonoma non contestata resta idonea a sorreggere la decisione impugnata, non potendo l'esame del giudice di appello estendersi, senza violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, a punti non compresi nei termini prospettati dal gravame (cfr., ancora, Cass.n.7675/95 cit.). errore del Giudice d'appello Orbene, il ricorrente non ha lamentato un nell'interpretazione ed applicazione di norme processuali, ma, a parte un generico riferimento ad una impugnativa che sarebbe stata fatta in relazione all'intero M art.54 CCNL, si è limitato ad affermare che, poiché la convenuta società nella lettera di licenziamento aveva richiamato solo l'art.54 lett.i), il OR aveva errato e l'appellante correttamente aveva concentrato la trattazione su quella singola fattispecie. Per tale ragione sussiste effettivamente, nel caso in esame, il difetto di specificità dei motivi di gravame, sulla cui base il Giudice a quo ha disatteso le doglianze del Costa. Il rigetto di tale motivo comporta la definitività della pronuncia del Giudice di merito e quindi l'irrilevanza degli altri motivi d'impugnazione, riguardanti, tutti, la fattispecie di cui all'art.54 lett. i) CCNL. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della IB S.p.A., delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 25.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. 5 Roma, 19 aprile 2001. Il Consigliere est. Perlitt } Il Presidente bugliche Icaull Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 58 610. 2001 S DL N E R P IL CANCELLIERE Title T O N I E Z R O C I D , O L A L S O 0 S 1 B A 3 I . T 3 T , D 5 R A A S 'A . T E S L N P L S O E I 3 P D 7 N M - I I G 8 S - O A N 1 D A E 1 S D E I T E E , A N G O E O G S R E T T E T IS L I IR G A E D L R L O E D 6