Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2016, n. 51557
CASS
Sentenza 16 novembre 2016

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Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2016, n. 51557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51557
    Data del deposito : 16 novembre 2016

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