Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2016, n. 51557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51557 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
51557 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - N. 1693/2016 -> Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO N. 32180/2015 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALESTRA LIA N. IL 11/08/1947 parte offesa nel procedimento c/ IC TR OR TE AV AR SP SALVATORE avverso l'ordinanza n. 13394/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 09/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. frumune Fodorow the he l'annullamento suse 20070 dell' and name ünclus ہوتا Je prete ли• Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/02/2015 emessa a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento n.6130/13 R.G.N.R. a carico di TR RI, WA CH, RI SC, VA AR, medici in servizio presso la clinica Toniolo di Bologna, in relazione al reato di cui all'art.589 c.p. commesso in danno di IB ST, respingendo l'opposizione in quanto infondata.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia LI ST, figlia del defunto IB, nella qualità di parte offesa, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) la nullità dell'ordinanza per mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, come risultanti dal combinato disposto degli artt. 409, comma 6, 410 e 127 cod. proc. pen. Deduce la ricorrente che il Giudice non aveva minimamente considerato le ragioni esposte nell'atto di opposizione, non verificando se le indagini compiute fossero complete ovvero se necessitassero di una integrazione, attraverso atti di indagine suppletivi. Rappresenta, dunque, che la mancata o non corretta valutazione dell'istanza privata integra appieno una violazione del principio del contraddittorio, anche nel caso in cui il giudice abbia provveduto con ordinanza emessa all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., dovendosi intendere il contraddittorio in senso sostanziale, e non in senso meramente formale. La ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti con cui ha ribadito le ragioni della necessità delle indicate indagini suppletive, escluse secondo la prospettazione della - ricorrente stessa, immotivatamente dal GIP.
3. Hanno depositato memoria TE CH, VA AR, TR RI e RI SC, insistendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. l'ordinanza di archiviazione è2. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.: detta norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai "casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5", legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè per inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale (SU, n.24 del 9/6/1995, Rv.201382). Il ricorso è ammesso altresì nei casi in cui il decreto di archiviazione sia carente di motivazione in ordine all'inammissibilità 1 huh dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.: l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale. (SU, n.2 del 14 febbraio 2006, Rv 204032).
3. Nel caso di specie, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito di procedimento camerale, la parte offesa non prospetta alcun vizio riguardante la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, ma lamenta il mancato esame dei motivi di opposizione sotto il profilo della omessa valutazione della necessità di far luogo ad una investigazione suppletiva, attraverso un atto di indagine idoneo ad accertare le condizioni di salute del ST nel periodo compreso tra le dimissioni dalla Clinica e l'evento morte, rappresentando che detta omissione integrerebbe una violazione del contraddittorio in senso sostanziale.
3.1. Al riguardo, la parte ricorrente fa leva su una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 409, comma 5, cod proc pen, sostenuta da una pronuncia della Corte di legittimità richiamata nel ricorso, secondo cui la mancata citazione della parte all'udienza sarebbe del tutto equiparabile al mancato esame delle considerazioni di cui all'opposizione, poiché in entrambi i casi il Giudice emetterebbe il provvedimento senza tenere conto delle ragioni della medesima parte offesa.
4. Va chiarito, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata ha preso in debita considerazione le osservazioni formulate dai consulenti tecnici dell'opponente, argomentando come non vi fosse necessità di prosecuzione delle indagini, non essendo le indicazioni della parte offesa idonee ad offrire ulteriori e significativi elementi da approfondire rispetto a quelli già esaminati e valutati nelle indagini espletate. In particolare, con riferimento alla richiesta di indagini suppletive in ordine al mancato accertamento della tubercolosi verificata in sede autoptica, il giudice ha evidenziato che detto approfondimento non avrebbe fatto comunque luce sulla causa della morte dell'anziano IB ST, di anni 97, non attribuibile con certezza ad una tubercolosi attiva o piuttosto ad un "edema polmonare massivo secondario ad arresto cardiaco, a sua volta determinato da aritmia cardiaca"; ed ha inoltre fatto riferimento al notevole decorso temporale tra le dimissioni dalla clinica ( ottobre 2010) ed il decesso (gennaio 2011).
5. Ciò posto, deve altresì osservarsi che le pronunce della Corte che hanno invocato la necessità del contraddittorio "sostanziale" non contengono alcuna convincente argomentazione idonea a superare l'incontrovertibile dato letterale di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 409, comma 6: si afferma infatti in dette pronunce, in modo assertivo, che il contraddittorio viene "sostanzialmente" negato se il GIP, 3 liver nell'emettere il provvedimento, non esamina l'opposizione proposta (Sez.3, n.19132 del 27 marzo 2014, Rv. 260109).
5.1 Viene però richiamato, a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente, l'orientamento giurisprudenziale (sez. 5, n.35504 del 20/6/2013, Rv.256526) che ha espresso il suddetto principio con riferimento alla diversa ipotesi dell'opposizione all'archiviazione nel procedimento davanti al Giudice di pace, ove non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un'udienza camerale, essendo consentita unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del pubblico ministero, decide de plano. In questo caso, si è affermato che l'impossibilità di celebrazione dell'udienza in contraddittorio, non disposta dal rito, può essere effettivamente sopperita soltanto dalla tangibile presa d'atto delle ragioni della parte offesa attraverso il riferimento alle stesse nel provvedimento emesso dal Giudice. Detta affermazione, dunque, non contraddice, ma anzi rafforza, la conclusione per cui la legge processuale assicura e tutela il contraddittorio sulla richiesta di archiviazione o mediante la celebrazione dell'udienza camerale (nel procedimento davanti al Tribunale) o, soltanto se detta udienza non è prevista dal rito (nel procedimento davanti al Giudice di pace), attraverso l'esame, da parte del giudice, delle ragioni della parte opponente (cd. contraddittorio cartolare"). "1 6. In conclusione, deve ribadirsi che il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito di udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, quale disciplinato dalle norme di riferimento, e pertanto non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale (in tal senso, ex plurimis: sez. 5, n. 17968 del 29/04/2014,, Sez. 1^, n. 9440 del 03/02/2010, Rv. 246779; Sez.4, n. dell'8/6/2008, Sez. 1^, n. 8842 del 07/02/2006, Rv. 233582). Non può dunque proporsi ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione, per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (sez. 6, n.52119 del 14/11/2014, Rv 261681).
7. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso.
8. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 16 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Loredana Miccichè Vincenzo Romis Love User CORTE SUPREMA DI CASTAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -2 DIC. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza