Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
Nel caso di licenziamento illegittimamente intimato dal datore di lavoro, ove il recesso non sia seguito dalla interruzione del rapporto, il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento non può giovarsi della presunzione di danno, inapplicabile nella fattispecie, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, ex art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, ma è soggetto, per la dimostrazione del danno da lui dedotto, agli oneri di allegazione e prova di una ordinaria azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RT, titolare della ditta Astro, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Conciliazione n. 10, presso l'avv. Paolo Fiorillo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
IS ES, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Giorgio Raita 10, presso l'avv. Tommaso Berardi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 337 del l4.l.l998 R.G.N. 68659/92;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Fiorillo e Berardi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.1.1997 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da FA AN nei confronti di CC ER, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, condannando il CC al pagamento di cinque mensilità di retribuzione, oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento intimato il 27.5.1990. Osservava in motivazione che il licenziamento è atto unilaterale recettizio, che si perfeziona con il pervenire di esso al destinatario.
Non avendo il CC provato la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo, il licenziamento doveva considerarsi illegittimo. Rilevava, quindi, che la revoca del licenziamento e la continuazione del rapporto di lavoro non facevano venir meno il diritto al risarcimento del danno fissato dalla legge nella misura di cinque mensilità, ma solo quello alla reintegrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale il CC, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 1218 c.c., in re. all'art. 360 n. 3 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), deduce che la sanzione di cinque mensilità di retribuzione per licenziamento illegittimo non può applicarsi quando questo sia stato revocato prima che abbia avuto esecuzione. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.c.), per non avere il Tribunale motivato sulla diversa ricostruzione in fatto della vicenda, accertata dal primo giudice come inesistenza in fatto del licenziamento per non avere il lavoratore interrotto neanche per un giorno la propria attività lavorativa. Evidenziava, inoltre, che il Tribunale non aveva in alcun modo spiegato come potesse determinarsi un danno in conseguenza di un atto che non aveva avuto esecuzione.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In punto di fatto il primo giudice ha accertato che il licenziamento non ha risolto il rapporto di lavoro, in quanto esso è continuato dopo di esso. Questo accertamento di fatto non risulta modificato dalla sentenza di appello, la quale, statuendo che: "la sua inoperatività di fatto attiene ad un momento successivo e non influisce sulla sua legittimità a monte", ha confermato la ricostruzione del fatto data dal primo giudice e peraltro non contestata.
Il Tribunale ha correttamente valutato che il licenziamento, negozio unilaterale ricettizio, si era perfezionato con il pervenire della comunicazione al lavoratore. Ha anche esattamente rilevato che la "revoca" del licenziamento non incide sulla sua legittimità. Infatti il datore di lavoro non ha il potere di porre nel nulla il licenziamento intimato ne' di ricostituire il rapporto, la "revoca" è solo una proposta di continuazione del rapporto di lavoro, che ha effetto in quanto, espressamente o con comportamenti concludenti, sia accettata dal lavoratore. L'errore del Tribunale è nel ritenere che l'obbligo risarcitorio, fissato dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, consegua al perfezionamento del solo atto di recesso illegittimo e non anche alla sua esecuzione.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la tutela prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 opera soltanto quando il rapporto sia stato interrotto per effetto del licenziamento, non rilevando se sia stato successivamente ricostituito per effetto della revoca, ma non anche quando il rapporto non sia stato mai interrotto, (cfr. Cass. n. 3941 del 1989, 5969 del 1991, 10085 del 1993, 13047 del l995). La ragione della inapplicabilità della norma è che essa prevede come conseguenza del licenziamento in primo luogo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e quindi, al quarto comma, il risarcimento del danno. La norma presuppone l'interruzione del rapporto di lavoro e si deve ritenere che questa costituisca elemento costitutivo della fattispecie da essa disciplinata. Va, inoltre, osservato che la diversa interpretazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, adottata dal Tribunale, ponendo a carico del datore di lavoro la rilevante penale per il licenziamento, anche nel caso che esso non abbia interrotto il rapporto stesso, non è coerente con lo scopo di tutelare la stabilità del rapporto essendo la penale di ostacolo alla ricomposizione del rapporto di lavoro o minando la ricomposizione avvenuta.
Il licenziamento illegittimo, nel caso che non consegua la interruzione del rapporto di lavoro, resta, tuttavia, un inadempimento contrattuale, dal quale possono derivare per il lavoratore danni di diversa natura, quali, ad esempio, le spese per la consultazione di un avvocato ovvero il danno biologico da stress che esso può causare. Il lavoratore ha azione per il risarcimento di essi secondo i principi generali sull'inadempimento contrattuale;
deve però allegare e provare la natura e l'entità del danno, non potendosi giovare del danno minimo presunto in cinque mensilità dall'art. 18 1.300 del 1970, non applicabile alla fattispecie. Compete al giudice del merito interpretare la domanda introduttiva del giudizio, per verificare se con essa sia stata chiesta solo la tutela di cui all'art. 18 citato, ovvero più ampiamente il risarcimento del danno, e verificare, altresì, la ricorrenza dei presupposti di allegazione e prova della domanda.
All'accoglimento del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale, con il quale si è lamentata la mancata liquidazione degli interessi sul danno.
La sentenza impugnata, che ha erroneamente applicato l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: "Se al licenziamento illegittimo non segua la interruzione del rapporto di lavoro, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento, non può giovarsi della presunzione di danno nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, fissata dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 inapplicabile alla fattispecie, ma è
soggetto agli oneri di allegazione e prova di una ordinaria azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale". Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001