Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, per "attività di pesca" al cui esercizio è subordinato il premio sul fermo biologico non può intendersi qualsiasi attività collegata all'impresa di pesca, ma esclusivamente le battute di pesca effettivamente effettuate, configurandosi in caso di diversa indicazione il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2003, n. 12173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12173 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dai signori:
Dott. Luigi Varola - Presidente -
Dott. Pietro A. Sirena - Consigliere -
Dott. Nicola Bottalico - Consigliere -
Dott. Michele Besson - Consigliere -
Dott. Maurizio Massera - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA SE;
avverso la sentenza in data 8 aprile 2001 con cui la Corte di Appello di Palermo - in riforma della sentenza 2 febbraio 2001 del Tribunale di RA, Sezione di Alcamo che lo aveva assolto dall'addebito per insussistenza del fatto - ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 61, n. 2,483, 640 bis c.p., condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso: sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere M. Besson, udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott, V. Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'accusa aveva riguardato l'ipotesi di truffa ai danni della Regione perché il UN, comandante proprietario di un'unità di pesca, mediante false attestazioni relative all'effettuazione di almeno 120 giornate di pesca per gli anni dal 1993 al 1996, aveva ottenuto il c.d. premio di fermo biologico, da ultimo corrisposto nel dicembre 1997.
Sul gravame del pubblico ministero, la corte palermitana ha ritenuto che gli elementi emergenti dalle annotazioni del "libretto carburanti" e dalle fatture emesse nei periodi considerati costituissero - contrariamente all'avviso del Primo giudice - prova delle condotte addebitate e che i reati ascritti fossero rimasti integrati in tutti gli estremi.
Ricorre per cassazione UN che deduce come mezzi di annullamento:
I) violazione degli art. 483 c.p. e 14 L. R. Sicilia n. 961987. La corte di merito, peraltro senza argomentare sulla questione, si era riferita a un concetto di "battuta di pesca" assai più ristretto di quello di "attività di pesca, coincidente con quello di "impresa di pesca", all'esercizio della quale per almeno 120 giornate è subordinato dalla legge regionale - in accordo con quella nazionale -il premio sul fermo biologico. L'interpretazione accolta dai giudici peraltro non potrebbe sfuggire a censura costituzionalità per contrasto con gli art. 3 e 11 Cost.;
II) nullità della sentenza in quanto pronunciata su atti incompleti, privi di verbali e della sentenza irrevocabile in un procedimento dinanzi al Tribunale di RA (
contro
Navarra e altri), acquisiti al dibattimento e non trasmessi all'appello, idonei a dimostrare le prassi dei pescatori nelle annotazioni approssimative sui "libretti carburanti".
II) carenza e illogicità della motivazione poiché,non erano concordanti gli indizi desunti dalle risultanze del "libretto carburanti" e dai documenti fiscali. Quanto al primo non si era tenuto conto che tale libretto non è stato istituito ai fini del controllo delle battute di pesca e della prassi consolidata tra i pescatori di annotazioni approssimative e complessive;
in ordine alle fatture si era erroneamente ritenuto che a ciascuna di esse corrispondesse una battuta e del pari senza riscontro che rara debba considerarsi l'evenienza della pesca infruttuosa;
IV) violazione dell'art. 640 bis c.p. e omessa motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, che non può configurarsi in assenza di una condotta raggirante e artificiosa dell'agente nella specie non dimostrata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nessuno dei motivi suesposti può trovare accoglimento. Intanto, l'assunto secondo cui errata sarebbe la nozione di "attività di pesca", di cui all'art. 14.3 della legge 27 maggio 1987, n. 2 della Regione Sicilia (Interventi nel settore della pesca), sostanzialmente adottata dalla corte distrettuale, si scontra irrimediabilmente con la circostanza stessa della previsione, ai fini della concessione del "premio di fermo temporaneo", della condizione di un "esercizio" per almeno 120 giorni dell'anno, ciò che di necessità implica un impiego in concreto - per quella somma di giorni - a fine di pesca, allo stesso modo della previsione di concessione del premio aL natante che ne abbia sostituito altro, che ancora inevitabilmente rimanda a un uso concreto per battuta di pesca. Previsioni tutte del resto pienamente consonanti con quelle omologhe comunitarie e nazionali (V. in part. gli artt. 9, commi 1, lett. C) e 2 Decreti Ministeriali 5 luglio 1994, che non a caso, a proposito di determinati incombenti, nell'art.
7.1 faceva riferimento al "ritorno dalla giornata di pesca" e 4 giugno 1997), con esclusione quindi di ogni sospetto di possibile discriminazione "regionalistica".
Va ancora chiarito, al riguardo, che quelle cui allude il ricorrente per sostanziare la propria interpretazione dell'attività di pesca sono - come risulta dalle normative citate - condizioni altre, attinenti ai requisiti imprenditoriali, autorizzativi e tecnici presupposti per l'impiego dell'unità di pesca nella ridetta attività e l'ammissione alla contribuzione premiale. La seconda doglianza svolta è del pari infondata dato che certo non solleva un'esplicita questione di nullità e, d'altra parte, gli argomenti difensivi fondati su elementi conoscitivi desunti da esterne vicende processuali non sono rimasti sicuramente estranei alla valutazione dei giudici di appello.
Quanto alle ulteriori censure, esse omettono in primo luogo di considerare come detti giudici abbiano invece congruamente collegato le emergenze del c.d. libretto controllo consumo carburanti agevolati (comunque da depositare dall'armatore all'inizio del periodo di fermo: art. 7 D.M. 4 luglio 1994) con quelle della documentazione fiscale acquisita, dimostrando - con argomentazione del tutto logica e adeguata - che dovevano escludersi, per il primo, del tutto disagevoli annotazioni cumulative delle ore di moto e dei consumi (per cui il numero di giorni di prelievo sarebbe risultato inferiore a quello effettivo); e per le fatture che le stesse, per ciascuno degli anni in contestazione, erano state emesse in numero sistematicamente inferiore a 120, con un pescato così modesto da escludere che taluna di esse potesse riguardare più giornate di pesca e inoltre che le giornate di pesca infruttuosa potessero equivalere al numero in difetto rispetto al "monte" delle 120. Risultati, come si vede, attinti in forza di un puntuale riferimento a dati obiettivi ragionevolmente organizzati e riguardati nella loro intrinseca confluenza.
Nè poteva essere trascurata la conclusione, univocamente esplicativa del coerente convincimento intorno alla sussistenza_ in tutti i loro elementi dei reati ascritti, e in particolare di quello di truffa per il conseguimento delle erogazioni pubbliche, dal momento che la pronuncia gravata espressamente afferma di aver accertato - di seguito alle riferite premesse - che l'imputato aveva ottenuto contributi non spettatigli mediante false attestazioni circa un'attività di pesca che in realtà non aveva raggiunto il minimo richiesto, il che esattamente corrisponde ai modelli dell'astratta configurazione delle fattispecie.
Alla reiezione del ricorso che pertanto si impone segue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 MARZO 2003.