Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
Competente per il delitto di diffamazione è il Tribunale in composizione monocratica, considerato che l'art. 21 L. n. 47 del 1948, che affermava, al riguardo, la competenza del tribunale quale organo pluripersonale, è ormai superato dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge, sicché deve essere esclusa l'interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2007, n. 19576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19576 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/04/2007
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1018
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 46664/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI MA, N. IL 02/08/1953;
avverso SENTENZA del 05/06/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S.P.G., Dr. Iacoviello F. M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Pavia, in composizione monocratica, il 7 dicembre 2004, SI MA fu ritenuto responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Coda Sandro, per essersi a costui riferito, in un articolo a firma di esso imputato pubblicato sul quotidiano a stampa "La provincia pavese" in data 7 gennaio 2000, con espressioni giudicate ingiustificatamente lesive della sua onorabilità, siccome esorbitanti dai limiti della continenza in cui, fino a quel momento, nonostante la vivacità dei toni, era rimasto un dibattito giornalistico (nel quale detto articolo si inseriva) relativo al valore artistico di un concerto tenutosi per il Capodanno del 2004 in un teatro di Pavia;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato censurando:
1) la ritenuta attribuibilità, secondo la corte d'appello, del reato in questione alla competenza del tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, laddove la competenza del collegio, come dedotto con specifica, tempestiva eccezione dalla difesa, sarebbe stata invece da riconoscere, ai sensi dell'art. 33 ter c.p.p., comma 2, dovendosi annoverare tra le "altre disposizioni di legge" fatte salve da tale norma anche la L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 nella parte in cui, prevedendo come inderogabile la competenza del tribunale (in allora operante solo in composizione collegiale) con esclusione della rimessione al pretore, organo esclusivamente monocratico (come all'epoca consentito dall'art. 30 c.p.p., commi 1 e 3, poi dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 88/1962), escluderebbe ancor oggi la competenza dell'organo monocratico succeduto alla soppressa figura del pretore, costituito appunto dal tribunale in composizione monocratica;
interpretazione, questa, che, ove non accolta, dovrebbe indurre a sollevare diverse questioni di costituzionalità e, segnatamente (riportandole nell'ordine in cui risultano prospettate):
a) quella del citato art. 33 ter c.p.p., comma 2 per contrasto con gli artt. 3, 21, 24 e 25 Cost.; b) quella dell'art. 33 c.p.p., comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 24,25 e 111 Cost.; c) quella delle norme, in genere, emanate in attuazione della Legge Delega 16 luglio 1997, n. 254, nella parte in cui non prevedono la collegialità del giudice per il reato di diffamazione a mezzo stampa, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. c), n. 7, di detta Legge, secondo cui la collegialità sarebbe stata da prevedere, oltre che per le fattispecie espressamente indicate, anche per "altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o da rilevante difficoltà di accertamento"; d) quella della stessa ora citata disposizione della legge delega, per violazione dell'art. 3 Cost., avuto riguardo alla sua estrema genericità; e) quella dell'art. 1, comma 1, lett. f) della cit. Legge Delega (secondo cui non si sarebbe potuto comunque considerare attinente alla capacità del giudice l'attribuzione degli affari al giudice monocratico o a quello collegiale), per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.;
2) la mancata ed immotivata esclusione, nonostante espressa doglianza formulata sul punto, della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, nonostante che l'imputato sia stato condannato per diffamazione semplice, con conseguente inoperatività della L. n.47 del 1948, art. 9;
3) la manifesta illogicità di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte di merito per aver qualificato soltanto come "espressione colorita" o, al più, "dura", così esonerandosi dal verificare, come richiesto, la ipotizzata sussistenza dell'esimente di cui all'art.599 c.p., comma 2, quella con la quale il Coda, in un articolo al quale aveva poi risposto, con lo scritto incriminato, il IO, aveva definito quest'ultimo come un "ubriaco";
4) il mancato riconoscimento, avuto riguardo a quanto sopra illustrato, della invocata esimente di cui al citato art. 599 c.p., comma 2;
5) la mancata applicazione dell'indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) Fattribuibilità, in base al combinato disposto dell'art. 33 ter c.p.p., comma 2, e della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, commi 1
e 2, del reato di diffamazione a mezzo stampa alla competenza del tribunale in composizione collegiale appare da escludere, alla stregua del principio già affermato da questa Corte, sez. 1^, 21 marzo - 23 aprile 2001 n. 16668, De Rosa, RV 219501, secondo cui: In tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione della L. 8 febbraio 1948, n.47, art. 21 - che indicava il "tribunale" quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione - risulta oramai superata dalla nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato"; precedente, questo, che, benché richiamato anche nella sentenza impugnata, risulta del tutto ignorato nel ricorso e dal quale, peraltro, il collegio non vede ragione di discostarsi, nonostante la dovizia delle pur suggestive argomentazioni spese dalla difesa a sostegno della tesi opposta;
ne', d'altra parte, sembra potersi convenire con la stessa difesa circa la possibilità di dar seguito alle prospettate questioni di costituzionalità, poiché: - 1) l'ipotizzato contrasto dell'art. 33 ter c.p.p., comma 2 se interpretato nel senso avversato nel ricorso,
con gli artt. 3, 21, 24 e 25 Cost., non risulta sostenuto da alcuna specifica argomentazione che valga ad individuarne le ragioni, di per se non evidenti;
- 2) una volta ritenuta, alla stregua della vigente normativa, come si è visto, la riconducibilità del reato di diffamazione a mezzo stampa alla competenza del tribunale monocratico, rimane per ciò stesso escluso che possa assumere rilevanza l'ipotizzato contrasto dell'art. 33 c.p.p., comma 3 (per il quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice, e quindi causa di nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. A, le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico) con le richiamate norme costituzionali;
e ciò non senza aggiungere che, comunque, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1998, ha già favorevolmente scrutinato il citato art. 33 c.p.p., comma 3 nel rapporto con l'art. 25 Cost., comma 1; - 3) il fatto che non sia stato ritenuto di annoverare il reato di diffamazione a mezzo stampa tra quelli di "particolare allarme sociale" o di "rilevante difficoltà di accertamento" per i quali la Legge Delega 16 luglio 1997, n. 254, art. 1, comma 1, lett. c), n. 7, prevedeva il mantenimento della collegialità rientra, all'evidenza, nel margine di insindacabile discrezionalità lasciato al legislatore delegato;
ne', d'altra parte, appare in alcun modo sostenibile la prospettata incostituzionalità, per eccessiva genericità, della suddetta disposizione della legge delega, alla luce degli orientamenti già espressi in passato dalla Corte costituzionale quali, ad esempio, quello ricavabile dalla sentenza n. 158 del 1985, secondo cui, pur dovendosi escludere che la norma di delega possa "contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato", essa dev'esser tale, tuttavia, da "consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare"; principio, questo, in base al quale, nella specie, il giudice delle leggi ebbe a dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata per pretesa eccessiva genericità della Legge Delega 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4 nella parte in cui prevedeva la possibilità di collocamento in aspettativa d'ufficio di docenti universitari nominati a non meglio precisate "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche"; ed in linea con tale principio appaiono altre successive decisioni quali, in particolare:
la sentenza n. 54/1993, che escluse l'incostituzionalità della Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2, punto 32, per la redazione del nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui consentiva la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per reati individuati con riferimento a "speciali esigenze di tutela della collettività"; la sentenza n. 125/2003, la quale ebbe a ritenere legittimo, sotto il profilo che qui interessa, il riferimento, nella Legge Delega n. 59 del 1997, a "clausole generali", come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall'indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione"; - 4) quanto alla prospettata incostituzionalità della L. n. 254 del 1997, art. 1, comma 1, lett. f), vale, ovviamente, quanto già
osservato al precedente punto 2); b) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 9 appare legittimamente e doverosamente irrogata, dal momento che detta norma trova applicazione, come chiaramente si evince dalla sua letterale formulazione, alla sola condizione che il reato sia stato, di fatto, commesso "mediante pubblicazione in un periodico"; e, nella specie, la sussistenza di tale condizione risulta incontestata, nulla rilevando, quindi, che la pena inflitta sia stata quella prevista - se ben s'intende il senso della proposta censura - per la diffamazione semplice;
c) la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2 (alla quale si riportano, in sostanza, sia il terzo che il quarto motivo di ricorso) risulta frutto, nell'impugnata sentenza, di un argomentato e non manifestamente illogico giudizio di merito circa la complessiva diversità di contenuto tra lo scritto a firma del Coda e quello incriminato, con il quale il IO aveva dato risposta al primo;
giudizio al quale la difesa del ricorrente contrappone, in sostanza, senza esaminare criticamente le specifiche ragioni sulle quali esso si fonda, soltanto l'espressione del proprio, sia pur legittimo, dissenso;
il che, ovviamente, non può valere a sostenere la richiesta di annullamento;
d) la sentenza impugnata risulta pronunciata in data antecedente a quella di promulgazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, per cui non può certamente addursi a motivo di doglianza il fatto che con essa non sia stata disposta l'applicazione dell'indulto concesso con detta legge;
ne' la sopravvenienza di quest'ultimo potrebbe in alcun modo giustificare il richiesto annullamento con rinvio, ben potendo l'indulto essere applicato, come è noto, anche in sede esecutiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007