Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere commesso, si identifica in un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea, impegnata in attività criminali in più di uno Stato. (Fattispecie in tema di intestazioni fittizie finalizzate al rimpatrio di una provvista illecita, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che la prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato potesse trarsi esclusivamente dal transito dei fondi all'estero attraverso una serie di "stazioni" intermedie grazie alla collaborazione di agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e finanziari).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 8892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8892 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/12/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1719
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 44863/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IO, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 19/6/2014 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4; rigetto nel resto.
uditi per l'indagato gli avv. Giuliani Francesco e Marco Maria Monaco, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca di alcuni beni di CA IO per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla transnazionalità, per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti. La vicenda riguarda la presunta appropriazione indebita (pure contestata all'indagato) dei fondi della Cassa previdenziale dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR) affidati in gestione ad Adenium Sicav, che, nell'impostazione accusatoria accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all'estero e culminate con il rientro dell'originaria provvista in Italia, poi distribuita in favore di diversi soggetti.
2. Avverso l'ordinanza ricorre CA IO a mezzo dei propri difensori articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente contesta la addebitabilità del fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio (necessario per l'integrazione della fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies) in capo a colui che di tale reato non può rispondere in quanto presunto coautore dell'illecito presupposto (e cioè dell'appropriazione indebita del danaro di CNPR). In proposito, viene rilevata l'irragionevolezza di un'interpretazione che, pur riconoscendo la non punibilità dell'auto- riciclaggio allo stato della legislazione, vedrebbe sanzionabile una condotta prodromica alla sua realizzazione, senza peraltro considerare come l'espresso richiamo da parte del citato art. 12- quinquies all'art. 648-bis c.p. debba ritenersi comprensivo anche della clausola di esclusione della punibilità dell'autore del reato presupposto contemplata in tale ultima disposizione.
2.2 Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della L. n. 146 del 2006, artt. 4 e 11 rilevando l'inconfigurabilità della contestata aggravante della transnazionalità e la conseguente illegittimità del sequestro di beni per valore equivalente al profitto del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies. In proposito, osserva come la suddetta aggravante sia stata contestata con riferimento all'ipotesi dell'implicazione nella consumazione del reato di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Gruppo identificato senza fondamento dal Tribunale con i soggetti operanti all'estero e coinvolti nelle operazioni finanziarie attraverso cui sarebbe stato effettuato il trasferimento fraudolento di valori.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale evidenziando come il Tribunale avrebbe esorbitato dai propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento genetico della misura, venendo meno al suo dovere di annullarlo per difetto assoluto di un apparato giustificativo non meramente apparente. In tal senso si osserva infatti che il decreto del G.i.p. si era limitato, con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, a riportarsi per relationem all'ordinanza applicativa delle misure personali emessa nei confronti di alcuni coindagati del CA, provvedimento di cui quest'ultimo non avrebbe mai avuto formale conoscenza, non essendo stato tra i destinatari dell'intervento coercitivo. I giudici del riesame avrebbero superato l'eccezione sollevata nell'incidente cautelare sulla base dell'ingiustificata presunzione per cui la puntualità delle censure mosse al procedimento genetico con il gravame di merito rivelerebbe la conoscenza dei contenuti dell'atto. In ogni caso, sarebbe illegittima l'autonoma ed inedita motivazione adottata dal Tribunale del riesame in ordine alla menzionata sussistenza del fumus del reato contestato.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce il difetto assoluto di motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies e della circostanza aggravante di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e), della L. 16 marzo 2006, n. 14, art. 4 e 11.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, posto che l'insussistenza dell'aggravante della transnazionalità non consentirebbe di mantenere il sequestro per equivalente. A tal proposito, deve essere preliminarmente evidenziato come l'unico reato - tra quelli per cui si procede nei confronti di CA IO - per il quale è prevista la confisca nella forma per equivalente del profitto è quello di interposizione fittizia di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies in relazione al quale la misura cautelare reale è stata effettivamente disposta. Va ulteriormente osservato come sia consentito, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ricorrere avverso le ordinanze in materia cautelare reale esclusivamente per violazione di legge;
vizio che, in relazione ai difetti della motivazione, si configura solo qualora l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice;
cfr. Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del
28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi, Rv. 226710).
2.2 Infine, va ricordato che l'orizzonte cognitivo del giudice del riesame in materia di cautele reali è circoscritto, per quanto qui di interesse, alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire della astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. In tal senso, peraltro, questa Corte ha progressivamente avuto modo di precisare come il sindacato sul punto debba consistere nella verifica in modo puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure (Sez. 6, n. 45591 del 24 ottobre 2013, Ferro, Rv. 257816). In altri termini, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sull'indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21 giugno 2012, Buttini e altro, Rv. 254394).
3. Alla luce dei principi testè illustrati deve ritenersi che il suddetto motivo di ricorso sia fondato. Il sequestro è stato disposto nella prospettiva della confisca per equivalente del profitto del reato di interposizione fittizia addebitato al CA;
l'applicazione della suddetta misura cautelare è legittimata dalla contestazione dell'aggravante prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4 in ragione del fatto che il reato sarebbe stato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La configurazione di tale fattispecie imprime al reato in contestazione il carattere della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 lett. c) della Legge da ultima menzionata, di per sè sufficiente ad autorizzare la confisca per equivalente del profitto prevista dall'art. 11 della stessa legge. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della citata L., precisando in tal senso, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e e) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), come gli stessi debbano essere identificati:
a) nella stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) in un minimo di organizzazione, senza che peraltro sia necessaria una formale definizione di ruoli;
c) nella non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione; d) nella sua costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. Un., n. 18374 del 31 gennaio 2013, Adami e altro, Rv. 255034). Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale,
seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.
3.1 Di questi principi il Tribunale non ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto, essendosi limitato a dedurre il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nella consumazione del reato dal fatto che i fondi originariamente distratti sarebbero transitati, prima di rientrare in Italia, attraverso una serie di "stazioni" intermedie situate all'estero, grazie ad una serie di operazioni effettuate con la collaborazione degli agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e degli strumenti finanziari all'uopo utilizzati. In altri termini, il coacervo di tali soggetti identificherebbe il "gruppo criminale organizzato" di cui sopra.
3.2 In proposito è necessario evidenziare come i giudici del riesame non abbiano spiegato innanzi tutto perché i soggetti operanti per conto delle entità finanziarie o bancarie interessate dovrebbero far parte di una struttura unitaria identificabile come gruppo criminale, a meno di non doversi ritenere che le stesse entità menzionate siano state considerate espressione di tale gruppo, rappresentandone cioè lo strumento operativo. Conclusione che dovrebbe poter trovare un qualche supporto nel compendio indiziario di riferimento descritto dal provvedimento impugnato e che, invece, non emerge dal testo del medesimo e ciò a tacere del fatto che alcuni degli enti coinvolti sono in realtà noti istituti bancari.
3.3 In ogni caso, rimane indimostrato che gli agenti stranieri abbiano tra loro costituito un gruppo criminale, non essendo sufficiente a tal fine rilevare che gli autori del reato si sono serviti di strutture e persone operanti in più Stati per commetterlo, giacché, come ricordato dalle Sezioni Unite, perché possa ritenersi configurabile un gruppo criminale organizzato è necessario dimostrare che esista effettivamente un insieme di persone riconoscibili come tali in forza dei rapporti stabili intercorrenti tra le stesse e che tale insieme abbia costituito un'autonoma (per quanto minimale) organizzazione finalizzata alla consumazione di un'attività illecita. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge invece nemmeno la base fattuale che consenta di ritenere che i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda avessero effettivi rapporti tra loro di natura tale da lasciar presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalità illecite. Ed in tal senso il riferimento alle cariche contestualmente ricoperte da RA GE in alcuni degli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi è al più sufficiente a corroborare il sospetto di un suo possibile concorso nei reati contestati (insufficiente alla configurabilità dell'aggravante di cui si tratta), ma non già che gli altri operatori finanziari abbiano agito sotto la sua direzione nell'ambito di un gruppo criminale, a meno di non rifugiarsi nuovamente nell'ipotesi - come si è visto indimostrata - che le stesse strutture finanziarie utilizzate fossero state costituite con finalità illecite.
3.4 Perché sia configurabile l'aggravante contestata è, poi, necessario che il gruppo criminale abbia contribuito alla consumazione del reato che si pretende transnazionale. Va da sè che il contributo deve essere consapevole e, dunque, sebbene nei limiti della regola di giudizio propria dell'incidente cautelare reale, è necessario dimostrare che il "gruppo" (anche se non necessariamente tutti i suoi ipotetici componenti) abbia agito per agevolare un fraudolento trasferimento di valori. Nulla di tutto ciò emerge dal provvedimento impugnato, che non si cura di spiegare perché i legittimi rappresentanti di enti finanziari richiesti dell'esecuzione di operazioni coerenti con l'attività gestita dai medesimi dovrebbero aver agito nella consapevolezza di contribuire alla consumazione di un reato.
3.5 Nè, infine, rileva il rinvio operato dal provvedimento impugnato ai principi affermati da Sez. 2 n. 30873 del 18 luglio 2013, Passerino, richiamata in nota. A parte il fatto che tale pronunzia ha ad oggetto la peculiare fattispecie dell'associazione a delinquere in relazione alla quale sia stata contestata l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 la stessa si limita a rinviare ad un passo della già citata sentenza delle Sezioni Unite, la quale, come già detto, precisa come la suddetta aggravante sussista se nella consumazione del reato abbiano contribuito soggetti operanti a livello internazionale, purché gli stessi possano identificarsi come autonomo gruppo - nel senso definito dall'art. 2, lett. c) della citata Convenzione di Palermo - e non nella loro singolarità considerati. Insomma, la meritevolezza dell'aggravamento del trattamento sanzionatorio è individuata dal legislatore - come già illustrato - proprio dalla ritenuta maggiore pericolosità dell'appoggio fornito in un contesto transnazionale non già da un singolo, bensì da un gruppo organizzato.
4. L'accoglimento del predetto motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, il quale si atterrà ai principi in precedenza illustrati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015