Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
La norma di cui all'art. 49 della Legge fallimentare è violata non solo quando il fallito si rende irreperibile, allontanandosi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, ma anche quando si rende reperibile altrove, trattandosi di reato di pericolo che si configura ogni qualvolta siano frapposti ostacoli al suo reperimento. Nè vale ad escludere il reato il fatto che il fallito comunichi al curatore del fallimento il cambiamento di residenza, dal momento che il giudice delegato, ignorando tale mutamento, non può esercitare sul fallito i suoi poteri di vigilanza, convocandolo in caso di necessità.
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- 1. M. Passione | Ancora a proposito del d.d.l. n. 1183 in matera di diritto penitenziariohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2005, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2121
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019920/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR AN, N. IL 23/08/1960;
avverso SENTENZA del 08/03/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G. Dr. E. Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentito, per il ricorrente, l'avv. CARDONE L., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) ed ha, per il resto, insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palmi il 13 maggio 2002, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ritenne RR ON responsabile dei reati, uniti per continuazione, di: a) bancarotta postfallimentare per avere distratto o comunque occultato e dissipato due autovetture da lui acquistate rispettivamente il 20 aprile 1998 e l'11 novembre 1999, da considerare appartenenti all'impresa individuale dello stesso Barrese, dichiarata fallita il 7 aprile 1987; b) inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato, come egli aveva fatto trasferendosi da Gioia Tauro a Santa Croce sull'Arno;
- che, a sostegno di tale decisione ed a confutazione delle proposte doglianze difensive, osservò, in sintesi, la Corte d'Appello, che:
a) non sussisteva la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p., prospettata dall'imputato a cagione della presenza, nel capo d'imputazione, della sola data della dichiarazione di fallimento e non anche di quella dei fatti addebitati, ad essa successivi, dovendosi al riguardo ritenere che nessun concreto pregiudizio fosse da ciò derivato al diritto di difesa dell'imputato, atteso che dalla relazione di curatela, ritualmente acquisita al fascicolo dibattimentale, risultavano le date di acquisito delle autovetture in questione;
b) la ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine alla distrazione delle due autovetture (alle quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, andava comunque attribuito un valore economico), appariva giustificata dal fatto che il Barrese, con riguardo ad una di esse (Volkswagen Passat targata BE 634 WJ), non aveva ottemperato all'impegno assunto di consegnarla al curatore mentre con riguardo all'altra (Volkswagen Golf targata PT 361118), nulla aveva saputo dire;
c) quanto all'altro reato, essendo questo di natura formale, nulla poteva rilevare a favore dell'imputato il fatto che, come da lui riferito, il curatore fosse riuscito a reperirlo senza difficoltà presso la nuova residenza;
- che avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a firma del proprio difensore avv. Luigi Cardone, l'imputato denunciando, con unico motivo, la "manifesta illogicità delle argomentazioni usate a sostegno dell'affermazione della responsabilità" sull'assunto, in sintesi, che:
1) la mancata indicazione, nel capo d'imputazione, dell'epoca di commissione dei fatti addebitati non avrebbe potuto essere sanata dall'asserita possibilità, per l'imputato, di sopperire a detta mancanza sulla base degli elementi risultati dagli atti posti a sua conoscenza;
2) dovendosi presumere che la condotta addebitata all'imputato, con riguardo alle due autovetture, fosse quella dell'occultamento, la stessa sarebbe stata da considerare insussistente, potendo tutt'al più configurarsi, a carico dello stesso imputato, il meno grave reato di omessa dichiarazione al curatore dell'esistenza di beni da acquisire alla massa attiva ed essendo mancata, d'altra parte, qualsiasi verifica in ordine alla effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo, costituito dall'intento di recare pregiudizio ai creditori;
3) la condizione di irreperibilità del fallito, se ed in quanto derivante dal trasferimento di residenza di costui senza il permesso del giudice delegato, sarebbe da considerare elemento costitutivo del reato di cui al capo b) dell'imputazione, per cui, nell'accertato difetto di detta condizione, la rilevanza penale del fatto sarebbe stata da escludere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con riguardo alla prima delle proposte ragioni di doglianza, vale ricordare il principio, già affermato da questa Corte (sez. 4^, 18 dicembre 2003 - 22 aprile 2004 n. 18611, Cappello, RV. 228342), e condiviso dal collegio, secondo cui "Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il giorno in cui il reato è stato consumato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli"; principio, questo, al quale, nella specie, appare come la Corte di merito si sia puntualmente ed ineccepibilmente attenuta, in assenza, peraltro (per quanto è dato desumere tanto dal ricorso quanto dalla sentenza) di qualsivoglia indicazione, da parte della difesa, circa la eventuale esistenza, nel caso in esame, di specifiche ragioni per le quali dalla mancata indicazione, nel capo d'imputazione, dell'epoca di commissione dei fatti addebitati dovesse ritenersi derivato un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa, non risultando, in particolare, in alcun modo posto in dubbio che a quell'epoca la procedura fallimentare non si fosse ancora conclusa e che, quindi, i fatti medesimi fossero suscettibili di assumere, come hanno assunto, rilievo penale (si veda anche, in proposito, per l'affermata possibilità di nullità ex art. 522 c.p.p. quando la data del fatto addebitato "abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa", Cass. 5^, 14 aprile - 1 luglio 2004 n. 28853, Migliardo;
RV. 228705, la quale ha riconosciuto l'esistenza di detta condizione in un caso - del tutto privo di qualsiasi riferibilità alla fattispecie in esame - in cui l'imputato, facendo riferimento alla data del fatto come originariamente contestatagli, si era difeso adducendo un alibi poi rivelatosi, ovviamente, inidoneo allo scopo);
- che, quanto alla seconda ragione di doglianza, non si vede, anzitutto, ne' il fondamento ne' il rilievo dell'assunto secondo il quale la condotta attribuibile all'imputato sarebbe stata soltanto quella dell'occultamento, con esclusione, invece, della pur contestata, in alternativa, distrazione;
ne' si vede, poi, quale rilievo sarebbe stato da attribuire alla pretesa assenza della finalità di recare pregiudizio ai creditori, posto che detta finalità, come chiaramente emerge dal testuale tenore del L. Fall. art. 216, è richiesta soltanto per la configurabilità del reato di bancarotta prefallimentare documentale o per esposizione di passività inesistenti, e non per la bancarotta per distrazione postfallimentare, nulla rilevando, poi, che essa sia stata impropriamente richiamata nella infelice formulazione del capo d'imputazione, in modo da farla apparire come riferita anche all'attività distrattiva e non soltanto alla condotta di sottrazione od occultamento delle scritture contabili, pure originariamente contestata ed in relazione alla quale, come si legge nell'intestazione dell'impugnata sentenza, era intervenuta, in primo grado, pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione;
- che, relativamente alla terza ragione di doglianza, ritiene il collegio sufficiente richiamare, a dimostrazione della sua infondatezza, il principio già affermato da questa Corte, sez. 5^, con sentenza del 6 marzo - 15 aprile 1996 n. 301, Carella, RV. 204480, secondo cui: "La norma di cui alla L. Fall. art. 49, è violata non solo quando il fallito si rende irreperibile, allontanandosi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, ma anche quando si rende reperibile altrove, trattandosi di reato di pericolo che si configura ogni qualvolta siano frapposti ostacoli al suo reperimento. Nè vale ad escludere il reato il fatto che il fallito comunichi al curatore del fallimento il cambiamento di residenza, dal momento che il giudice delegato, ignorando tale mutamento, non può esercitare sul fallito i suoi poteri di vigilanza, convocandolo in caso di necessità";
- che va inoltre esclusa la rappresentata (in udienza) sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, atteso che, pur risultando lo stesso commesso il 21 marzo 1998 (come attestato nella sentenza di primo grado e confermato dall'esame degli atti), per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo sarebbe venuto a scadenza il 1 settembre 2005, la riconosciuta continuazione fra detto reato e quello di bancarotta fraudolenta postfallimentare, consumatosi non prima dell'11 novembre 1999 (data di acquisto della seconda delle autovettura di cui è stata poi riscontrata la sottrazione), fa sì che il suindicato termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 158 c.p., comma 1, debba considerarsi decorrente, nella più favorevole delle ipotesi, da detta ultima data e non possa quindi ritenersi ancora scaduto;
e ciò anche alla luce del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la citata disposizione normativa trova applicazione anche quando il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato "ab origine" ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza (in tal senso, fra le altre: Cass. 2^, 24 ottobre - 10 novembre 2003 n. 42790, Del Miglio, RV. 227616; Cass. 5^, 3 febbraio - 1 luglio 2005 n. 24527, Pirronello, RV. 231500), sempre che la prescrizione, come puntualizzato in altre decisioni, non si sia maturata (ipotesi nella specie esclusa) prima di detto riconoscimento (si vedano, a quest'ultimo proposito, per tutte: Cass. fer. 2 agosto - 27 settembre 2002 n. 32194, Crivellari, RV. 222305; Cass. 3^, 5 marzo - 6 aprile 2004 n. 16023, Tali, RV. 228536);
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006