Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10167 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
" ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ARTT 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0167/03 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVI Magistra Compo Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 17803/00 Consigliere Cron.22639 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud.12/03/03 ConsigliereDott. Emilio MALPICA a VINCENED MALFACING ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato ROSA CENTOLA, GIGLIOLA MAZZA, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 10, presso lo studio dell'avvocato CATERINA SAMA' difeso dall'avvocato , ANTONIO LEONARDO DEL MASTRO, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente avverso la sentenza n. 4/00 del Giudice di pace di SAN 423 -1- GIOVANNI ROTONDO, depositata il 25/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- : R.G. N. 17803/00 Oggetto: Appalto corrispettivo-legittimazione passiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, LL GI conveniva in giudizio davanti al Rotonola giudice di pace di S. Giovanni RD AT per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.084.000, a titolo di corrispettivo per lavori di installazione di sanitari nell' appartamento che il convenuto aveva acquistato dalla UI Costruzione di NT UI & C. s.a.s., nonché dell'IVA non pagata sulla somma di lire 620.000, versata dal convenuto ad esso attore dell'impianto idrico-fognante per l'allacciamento alla rete pubblica. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del RD, ed espletati i mezzi istruttori dedotti dalle parti, il giudice adito, con sentenza depositata il 25 maggio 2000, ha rigettato la domanda, condannando l'attore а rifondere al convenuto le spese di causa, a motivo che dalle assunte testimonianze è risultato che i lavori di 2 installazione dei sanitari nell' appartamento del RD furono eseguiti dal LL su commissione della ditta UI ZI, dalla quale il convenuto aveva acquistato l'appartamento. Il giudice ha dato anche atto, inoltre, dell'avvenuto pagamento da parte della ditta venditrice, nel corso del giudizio, delle spettanze del LL per tutti i lavori eseguiti, compresi quelli di cui al presente giudizio, come confermato da UI NT in sede di interrogatorio formale a lui deferito (?). An Ricorre per la cassazione della sentenza LL GI, deducendo cinque motivi di gravame. Resiste con controricorso RD AT. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) " Nullità della sentenza per violazione del principio di motivazione di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.", per assoluta carenza di motivazione. "Violazione dell'art.132 n. 4, in relazione 2) all'art. 360 n.5 c.p.c., per motivazione carente e contraddittoria circa un punto decisivo della 3 controversia". di"Violazione del principio dell'incapacità 3) testimoniare del terzo interessato al giudizio di cui all'art. 245, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", con riferimento all'assunta testimonianza nonostante l'eccezione di incapacità del teste tempestivamente sollevata di UI NT, socio accomandatario e legale rappresentante della UI ZI s.a.s. e, come tale, soggetto interessato ad un determinato esito della causa, avendo la ditta venditrice prestato garanzia agli acquirenti Ay degli appartamenti sulla completa ultimazione di questi, anche con riguardo a tutti gli accessori ed alle rifiniture. 4) "Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art112, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." per avere omesso, il giudicante, di pronunciare in ordine alla richiesta di condanna del RD al pagamento della somma di lire 124.000, pari all'IVA sulla somma di lire 620.000, che 10 stesso ha ammessO di avere corrisposto al LL per lavori di allaccio alla rete idrico fognante pubblica. 4 5) "Violazione del D. M. 5 ottobre 1994 n. 585 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.", per la mancanza di qualsiasi motivazione sulla liquidazione delle spese. Il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente denuncia violazione di legge, con riferimento ad asserita carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, che non è dato invece riscontrare, dal momento che, tenendo conto che si tratta di causa decisa secondo equità ai sensi dell'art.113 co.2 c.p.c., il giudice di pace ha congruamente ed adeguatamente motivato la decisione, con la quale, (soprattutto sulla base delle risultanze di causa la domanda testimonianze), ha rigettato dell'attore, ritenendo che costui non ha fornito la prova di avere avuto incarico dal convenuto di eseguire i lavori per cui ha chiesto il compenso;
ha, pertanto, coerentemente con i fatti accertati escluso che il RD fosse obbligato a pagare quanto da lui chiesto. 5 E' priva di pregio anche la censura contenuta nel terzo motivo, in quanto, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha fornito la prova di avere tempestivamente l'incapacità del teste eccepito NT a deporre ex 246 UI c.p.c. (sent. n. 5534/97, n. 7869/1990 ed altre), sta di fatto che il giudice ha rigettato la domanda, in quanto - come ha spiegato "dall'espletamento della prova testimoniale è emerso che effettivamente i lavori di installazione dei sanitari sono stati eseguiti dall'attore LL stati commissionati dalla GI, ma gli sono Costruzione". Richiamando, predetta ditta UI conferma del già raggiuntopoi, ma soltanto a convincimento, la dichiarazione del UI, circa il pagamento da lui effettuato al LL anche "dei lavori per cui è causa". Quanto al quarto motivo, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, avendo il giudice rigettato in toto la domanda nei confronti del RD, per non avere l'attore provato di essere creditore nei confronti di questo delle somme richieste, compresa la somma di lire 124.000 per IVA, e non risultando, d'altra parte, contrariamente a quanto da lui asserito, che il 6 RD ha ammesso di avergli corrisposto la somma di lire 620.000 per i lavori di allaccio alla rete idrico fognante pubblica. Non sussiste, infine, la violazione di legge denunciata con il quinto motivo, avendo il giudice condannato l'attore alle spese in favore del convenuta, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 136,50, oltre euro 500,00 per onorari ed accessori. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003 Il presidente Il consiglie re est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) A Арахан IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 GIU 2003 IL CANCELLIERE C1 7