Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
L' assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 14436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14436 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/03/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 626
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 027700/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL SI N. IL 18/12/1973;
avverso SENTENZA del 26/05/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Errico Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) AL SI ha proposto ricorso avverso la sentenza 26 maggio 2004 della Corte d'Appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza 1^ ottobre 1997 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima Città che, all'esito del giudizio abbreviato, l'aveva condannato per il delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che l'imputato trafficava nel commercio di stupefacenti insieme a SI AN, ha ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 cit., comma 5 perché non ha ritenuto provate le ipotesi di accusa più gravi rivolte nei confronti dell'imputato dal collaboratore TO OR e ha ridotto conseguentemente la pena inflitta dal primo giudice. 2) A fondamento del ricorso si deducono le seguenti censure nei confronti della sentenza di appello:
l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché non erano stati acquisiti al fascicolo i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche;
la violazione dell'art. 192 c.p.p. perché irragionevolmente la Corte di merito avrebbe attribuito al ricorrente conversazioni intercettate solo perché in queste conversazioni si parla di MA o AX senza che vi sia alcuna conferma che si tratti del ricorrente;
non sarebbero state inoltre riscontrate le dichiarazioni di TO ne' la sentenza impugnata avrebbe indicato le conversazioni intercettate che confermerebbero l'accusa;
infine non avrebbe considerato che gli incontri con la coimputata SI ben avrebbe potuto essere finalizzate all'acquisto di stupefacente per uso personale.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Pur riguardando il giudizio ordinario alcune decisioni di questa Corte (Cass., sez. 6^, 7 giugno 2001 n. 837, Querci;
sez. 4^, 28 gennaio 2000 n. 169, Maniscalco) hanno affermato che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra quelli che, per l'art. 431 c.p.p., comma 1, devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento.
Alcuna nullità, e tantomeno inutilizzabilità, può derivare dal mancato inserimento dei decreti in questione nel fascicolo per il dibattimento - peraltro non prevista da alcuna norma - ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità (cosa che il ricorrente non fa).
Questo principio è applicabile anche al giudizio abbreviato;
del resto, inoltre, l'imputato ha la possibilità di subordinare la scelta del rito all'acquisizione dei decreti.
Ma, in ogni caso, il motivo è inammissibile sotto un diverso profilo.
Posto che il ricorrente e il suo difensore hanno la possibilità di esaminare i decreti in questione per l'obbligo di deposito previsto dall'art. 268 c.p.p., commi 4 e 5 (che il ricorrente non afferma essere stato violato) ben avrebbe potuto dedurre vizi dei decreti che invece non vengono nel ricorso indicati.
4) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'identificazione di AL in realtà è stata fatta anche in base ad un elemento individualizzante (la proprietà di un locale) mentre è manifestamente infondata la critica che si riferisce alla mancata indicazione degli elementi emersi nelle singole telefonate avendo, i giudici di merito, fatto espresso riferimento, su questo punto, alla sentenza di primo grado.
Del resto proprio queste conversazioni intercettate costituiscono riscontro delle dichiarazioni di TO ed è incensurabile la valutazione che da tali conversazioni emergesse il coinvolgimento negli illeciti traffici di AL e SI.
5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009