Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
Stante l'autonomia fra le diverse procedure, l'ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non opera nel procedimento per la revoca del beneficio, ne' pertanto può farsi riferimento, in questo, alla documentazione acquisita in quello precedente. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile, per mancanza della prescritta documentazione, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in relazione a procedimento di revoca dell'affidamento al servizio sociale, sostenendosi che detta documentazione era stata già validamente prodotta nella procedura per l'ammissione al beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 23/6/1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " CI TOTH " N.4145
3. " Pasquale PERRONE " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.22309/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da CURTO Lino Calogero, n. Torino il 29.6.71 avverso ordinanza 19.3-7.4.97 C.A. Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Rotella il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.- Il 10.12.96, il magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, per difetto di documentazione, la domanda di ammissione a gratuito patrocinio di Cento Calogero, in relazione a procedimento per la revoca della sua ammissione all'affidamento al servizio sociale.
Cento ha proposto ricorso ex art 6/4^ co. L. 217/90, significando che la documentazione era stata da lui allegata all'istanza del 15.10.96, per la quale il magistrato di sorveglianza lo aveva ammesso all'affidamento in prova.
La c. appello di Torino ha respinto il ricorso significando l'autonomia dei due procedimenti, per cui anche la domanda in questione avrebbe dovuto essere corredata della prescritta documentazione.
Con il ricorso per cassazione, denuncia:
1 - violazione, di legge, perché se la revoca è automaticamente disposta dal magistrato al verificarsi della contestazione di un reato, tuttavia solo per mere ragioni burocratiche si apre un nuovo fascicolo;
2 - carenza di motivazione, laddove la corte di merito non ha risposto a specifico motivo che i documenti relativi si trovavano nel medesimo ufficio (del gratuito patrocinio, presso il tribunale di sorveglianza di Torino), e che ad essi l'istante aveva fatto riferimento, significando nulla era mutato nei requisiti e nei presupposti per l'ammissione al beneficio.
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato, ed il secondo lo è manifestamente, ponendo questione insita in quella di principio. L'autonomia del procedimento di revoca dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, rispetto a quello culminato nel provvedimento di ammissione (già significata da questa corte - cass., sez. I, 10.5.94, Insolia, CED rv 198084 - incidentalmente con riferimento alla necessità di uno specifico mandato al difensore di fiducia per il provvedimento di revoca, ancorché già nominato in quello di ammissione, e sottolineata dalla corte di merito in questo caso con riferimento al soggetto che promuove ciascun procedimento, all'oggetto della domanda ed ai presupposti), è dovuta al mutamento della situazione storica, per una sopravvenienza che deve essere verificata in ipotesi di ostatività al mantenimento della misura. Tanto implica la novità della procedura, senza che possa farsi riferimento ad alcuna acquisizione incidentale di quella precedente che non tenga al merito della decisione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23.6.1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998