Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione dinanzi alla Corte di cassazione, non è prevista la presenza del difensore nella camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, non rientrando detto procedimento in uno dei casi per i quali è espressamente stabilita l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 10204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10204 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
10204-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 3435/2017 ADET TONI NOVIK MONICA BONI REGISTRO GENERALE N.3902/2017 GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ET PI AU SI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2016 del TRIBUNALE di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. Giovanni Di deo, che ha chiesto il rifetto delгі депо ricozze. Се RITENUTO IN FATTO 1. AU TI PI UR AN, con l'incidente di esecuzione proposto, formulava le seguenti richieste in relazione al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in data 25.02.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia: · estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., di cui alla sentenza sub b di detto cumulo;
in relazione alle sentenze sub a, c, d, e, f, g, applicazione dell'istituto previsto dall' art. 131 bis cod. pen. e, quindi, revoca in forza della sostanziale abolitio criminis per la particolare tenuità dell'offesa, ovvero ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per intervenuta abrogazione delle norme incriminatrici.
2. Con ordinanza emessa in data 14/10/2016 il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice della esecuzione, ritenuta la propria competenza, avendo emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 15/01/2015), decideva sulle suddette istanze, nel modo che segue: rilevava, quanto alla richiesta ex art. 172 cod. pen., che nel periodo da considerare ai fini dell' estinzione, nella specie dieci anni dall' irrevocabilità della sentenza sub b, risultavano essere stati commessi reati della medesima indole;
riteneva inapplicabile in sede esecutiva l'istituto di cui all'art. 131 bis cod.- pen.; osservava che i reati di cui alle ulteriori sentenze summenzionate non erano "oggetto di depenalizzazione".
3. Avverso l'indicata ordinanza AU TI ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia. La necessaria sintesi dei contenuti, operata ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., porta ad evidenziare quanto segue. Nel ricorso si richiede : a) l'annullamento dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con accoglimento di tutte le richieste di cui all'incidente di esecuzione, b) l'immediata revoca dei titoli di cui ai capi a, b, d, e, f, g, del cumulo suddetto, afferenti reati nelle more depenalizzati, c) la dichiarazione dell'intervenuta estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. in relazione al titolo c del medesimo provvedimento, d) la trasmissione degli atti al competente magistrato di sorveglianza per il calcolo della pena residua da scontare e l'applicazione dell'istituto dell' affidamento ai servizi sociali, e) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di costituzionalità inerente agli artt. 2, comma 4, e 131 bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 comma 3, 117 Cost. e contrasto con gli artt. 2, comma 2 cod. pen. e 5, 6 e 7 CEDU, f) la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 5, 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La difesa specifica, quindi, i motivi delle richieste. Col primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione alla declaratoria di competenza del Giudice dell'esecuzione di Trento, nonché all' assenza di un nuovo provvedimento di cumulo del P.m. sede, diverso da quello di Brescia in atti. Rileva come, una volta superata da detto giudice la questione di competenza, che, peraltro, avrebbe richiesto un'ordinanza a parte pronunciata in contraddittorio, lo stesso giudice avrebbe dovuto richiedere al P.m. di Trento competente un nuovo provvedimento di cumulo. Con la conseguenza che, non avendolo fatto, è incorso in nullità insanabili e rilevabili d'ufficio. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge in materia di depenalizzazione dei reati ex d. lgs. nn. 7/2016 e 8/2016 e art. 131 bis cod. pen., da rapportarsi ai suddetti articoli della Costituzione e della Cedu, in relazione alla mancata revoca delle sentenze di cui ai titoli a, b, d, e, f, g del cumulo, in forza della sostanziale abolitio criminis, nelle more intervenuta, e della particolare tenuità del fatto. Si rileva come sia da confutare quanto sostenuto dall'impugnata ordinanza circa la pretesa inesistenza di reati depenalizzati, nonché la pretesa non applicabilità dell' art. 131 bis cod. pen. in sede esecutiva. Invero, il difensore evidenzia come la condanna sub f) sia per reato di ingiuria, abrogato, pur essendo in origine contestata la diffamazione, e come ai reati di oltraggio a corpo politico, di diffamazione ed ai restanti reati sia applicabile la depenalizzazione ex art. 131 bis cod. pen., essendo quest'ultima lex mitior, in ossequio al principio di legalità di cui all' art. 2 cod. pen. e di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, nonché ai richiamati principi di diritto costituzionale e sovranazionale. Si duole che non siano stati rimessi gli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con rinvio pregiudiziale. Invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., trattandosi di reati "bagatellari" dall'esiguo danno o pericolo e dalla tenuità dell'offesa. @ 2 Col terzo motivo di impugnazione il difensore denuncia violazione dell' art. 172 cod. pen. circa l'obbligo in capo al Giudice dell'esecuzione di immediata applicazione e declaratoria di estinzione della pena della sentenza di cui al capo c. Il difensore rileva che non corrisponde al vero l' assunto che l'istante avrebbe commesso nei dieci anni dalla data di irrevocabilità reati della stessa indole (calunnia), risultando solo una precedente condanna ex art. 368 cod. pen. ma per fatti risalenti al 1991. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell' ordinanza impugnata e per il conseguente accoglimento delle richieste sopra indicate, anche per quanto attiene alla trasmissione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia U.E.. 4. La difesa ha presentato in data 2 ottobre 2017 memoria ex art. 611 cod. proc. pen.. Col primo motivo il difensore eccepisce nullità della fissazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata e chiede rinvio a nuovo ruolo onde rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Rileva che la forma partecipata dovrebbe essere estesa anche alle udienze nei procedimenti di esecuzione, essendovi in gioco la libertà personale e i diritti inviolabili dell'individuo, sollevando, nel caso, eccezione di illegittimità costituzionale. Nei successivi motivi vengono ripercorsi i motivi di ricorso. Con riguardo alla questione della competenza del Giudice dell'esecuzione, sollevata dinanzi allo stesso, il difensore osserva : che questi avrebbe dovuto - pronunciare separata ordinanza in contraddittorio delle parti, previa acquisizione di un nuovo provvedimento di cumulo da emettersi a cura del P.m. di Trento;
- che la violazione di dette regole comporta nullità assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitorio dello stesso. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il difensore insiste sul fatto che, essendo possibile la revoca della condanna per abrogazione della fattispecie incriminatrice sostanziale, non si comprende perché non possa trovare immediata applicazione l' art. 131 bis cod. pen. in quanto lex mitior. E sul fatto che il Giudice dell' esecuzione avrebbe dovuto disapplicare il comma 4 dell'art. 2 cod. pen., in quanto in contrasto con le norme europee e rimettere gli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia suddetta nei termini sopra indicati. Con riguardo al terzo motivo di ricorso il difensore ritorna sull' assenza di circostanze ostative alla prescrizione della pena, e quindi sia di una recidiva ai sensi dei capoversi dell' art. 99 cod. pen. dichiarata nel giudizio di merito e riguardante condanne anteriori a quella della pena da estinguere, sia di una а 3 condanna per un fatto successivo della stessa indole, neppure specificato, consumato nel termine occorrente alla prescrizione. Il difensore insiste, pertanto, in via pregiudiziale, sul rinvio a nuovo ruolo con fissazione di udienza partecipata;
nel merito, sull' annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento e sulle altre richieste sopra indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso è nel suo complesso inammissibile. In via preliminare - avuto riguardo al primo dei motivi nuovi sopra riportati - deve escludersi che negli atti prodromici alla trattazione del procedimento sia ravvisabile alcun profilo di nullità o di irregolarità, in quanto, a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione penale nella fase di legittimità deve essere trattato in udienza camerale non partecipata, che consente lo svolgimento del contraddittorio in via cartolare mediante proposizione del ricorso, della requisitoria scritta dal Procuratore generale, di eventuali memorie di replica, senza la comparizione delle parti in udienza, la cui assenza non pregiudica l'effettività della difesa e del confronto dialettico per la possibilità di proporre ed illustrare per iscritto le rispettive posizioni. Questa Corte ha già affermato al riguardo il condivisibile principio secondo il quale "in materia di esecuzione non è prevista la presenza dei difensori nella camera di consiglio avanti alla Corte di Cassazione poiché l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. è prevista solo in casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia dell'esecuzione" (sez. 1, n. 3760 del 21/06/1995, Trame, rv. 202436). Al riguardo meritano di essere richiamati anche i rilievi interpretativi della giurisprudenza costituzionale (C. cost. sent. n. 80/2011) in tema di trattazione in udienza camerale del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione perché riguardanti più in generale la fisionomia del giudizio legittimità, delineata dal legislatore. Si è affermato che tale giudizio, per le sue caratteristiche e perché deputato alla soluzione di questioni di diritto, non pretende in via necessaria la garanzia della pubblicità dell'udienza. Il controllo immediato sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza consentito alle parti e ad ogni cittadino, costituisce un principio connaturato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali;
esso scongiura la possibilità di una giustizia segreta e contribuisce a preservare la fiducia nei giudici, realizzando lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, со ovvero l'equità del processo. Tale funzione si apprezza quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente se dichiarative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti, ma l'esigenza sottesa si attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto di risolvere questioni giuridiche, come accade nella fase processuale davanti alla Corte di cassazione, la cui regolamentazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. non confligge con i principi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, ne' con il precetto della pubblicità dei giudizi, recepito dalla Costituzione, ma riferibili ai processi penali di cognizione, oppure di esecuzione celebrati davanti al giudice dell'esecuzione nei gradi di merito (C.cost., sentenza n. 109 del 2015). Alla luce di tali principi resta escluso che la disciplina dettata dall'art. 611 cod. proc. pen. sia censurabile per incostituzionalità o contrasto con i precetti della Convenzione EDU. Inammissibile è, poi, il primo motivo di ricorso, come anche ripercorso nei motivi nuovi. Invero, la difesa del ricorrente ha espressamente rinunciato in udienza, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, alla questione di competenza, facendo così venire meno la rilevanza di detto motivo. Si osserva, inoltre, che risulta essersi ritualmente svolto il contraddittorio sul punto e che non sono necessari, come sostenuto in ricorso, un'esplicita pronuncia sulla competenza a decidere, che si ravvisa in ogni caso nella riserva di decisione poi risolta con l'impugnata ordinanza, né un provvedimento di cumulo ad hoc del P.m. attualmente competente per l'esecuzione. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, come pure approfondito nei motivi nuovi. Manifestamente infondata è, invero, la doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nella logica di una sua assimilazione all'ipotesi di abolitio criminis, e, conseguentemente, la mancata revoca delle sentenze di condanna di cui ai punti a, b, d, e, f, g del provvedimento di cumulo. Ineccepibilmente il provvedimento impugnato ha rimarcato la natura sostanziale dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la sua applicabilità solo nei giudizi pendenti, restando escluso in sede esecutiva e in relazione a condanne definitive. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può revocare la sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen. per consentire l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché essa presuppone l'accertamento del reato e la sua riferibilità soggettiva all'imputato, incidendo solo sulla possibilità di irrogare la sanzione, mentre l'abrogazione 5 comporta il venir meno della rilevanza penale della condotta incriminata (Sez. 7, ordinanza n. 11833 del 26/02/2016, Rondello, Rv. 266169). Le caratteristiche dell'istituto, che opera sul piano della punibilità e lascia sussistere, sul piano sostanziale, la colpevolezza e l'antigiuridicità del fatto, danno ragione della sua radicale diversità rispetto ad un intervento legislativo di abrogazione della norma penale incriminatrice, oppure ad una pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale, situazioni che, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., legittimano il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca della sentenza di condanna;
esso ricade, dunque, nella disciplina della successione di leggi penali di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., a termini del quale «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quelle posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». Sicché, vertendosi nel caso di sentenze irrevocabili pronunciate sulla base della precedente disciplina meno favorevole e non sussistendo alcuna vicenda abrogativa tale da rendere illegale la pena inflitta, correttamente il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato. E non si ravvisa contrasto con le norme costituzionali ovvero con le norme europee, tale da rendere necessaria l'invocata rimessione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia summenzionata nei termini sopra indicati. Inammissibili sono anche le doglianze sull'omessa verifica in sede esecutiva della depenalizzazione di alcuni dei reati di cui alle sentenze oggetto di cumulo. Invero, se ne rileva l'assoluta genericità, anche con riguardo all'individuata derubricazione della diffamazione in ingiuria, a fronte del provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano in data 22/05/2015 in atti, che assorbe l'invocato provvedimento di cumulo della Procura presso il Tribunale di Brescia e fa riferimento a reati non depenalizzati, commessi tra il 1991 e il 2008 e consistenti in reati di calunnia, oltraggio a magistrato in udienza, oltraggio a corpo giudiziario, invasione di edifici, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, ingiuria, diffamazione, percosse, violazione della legge fallimentare e interruzione di pubblico servizio. Del tutto generico e pertanto inammissibile è, infine, il profilo di doglianza, di cui al terzo motivo di ricorso, come anche ripercorso nei motivi nuovi, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 172 cod. pen., peraltro con riguardo ad una sentenza diversa da quella della richiesta come indicata nell' ordinanza (sub c anziché sub b), non confrontandosi con detta discrasia, limitandosi a confutare l'affermazione dell'ordinanza sulla commissione nel periodo di prescrizione della pena invocata di reati della stessa indole (calunnia), ed adducendo, in modo assolutamente generico e non autosufficiente, la sussistenza di una sola altra condanna ex art. 368 cod. pen. per fatti risalenti al 1991. 6 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Gaetano Di Giuro fr.mezg Ge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 MAR 2018 ILGANCELLIERE Stefania FAIELLA 7