Sentenza 9 giugno 2015
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Avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione patrimoniale è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2015, n. 37311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37311 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
37 3 1 1/ 1 5 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 1683/2015 Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA N. 36549/2014 - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ER OU N. IL 17/04/1972 avverso l'ordinanza n. 4/2014 TRIBUNALE di TRAPANI, del 05/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Gialouella che ha chiesto che il ricorse e dichiarato inammissibilea سن Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto. 1.11 5 febbraio 2014 il Tribunale di Trapani dichiarava inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'istanza avanzata da LE ER IS, volta ad ottenere la revoca la revoca della confisca di alcuni immobili, formalmente intestati a LE, disposta con decreto adottato dal medesimo Tribunale il 5 agosto 1998 che aveva contestualmente applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di GI GI, padre di LE.
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LE, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. Osserva in diritto. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello.
1.Occorre premettere che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 d.l.s n. 159 del 2011, trova applicazione in relazione a provvedimenti di confisca adottati prina del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d. lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013). Nel caso in esame, quindi, deve applicarsi l'art. 7 della 1. n. 1423 del 1956 in base al quale l'organo competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta.
2.L'impugnazione del provvedimento che decide sull'istanza di revoca o di modifica del decreto applicativo di misura di prevenzione di cui all'art. 3 della 1. n. 1423 del 1956, è consentita sulla base della lettura logico-sistematica dell'art. 7, comma 3, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche che esclude l'effetto sospensivo del ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica.
3.Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 32483 del 18 giugno 2004; Sez. 6, n. 21934 del 21 febbraio 2006; Sez. 1, n. 23955 del 29 maggio 2007; Sez. 1, n. 47413 del 23 novembre 2007; Sez. 1, n. 18665 dell'1 aprile 2008; Sez. 1, n. 21374 del 21 maggio 2008; Sez. 6, n. 9858 del 23 ottobre 2008; Sez. 5, n. 26996 del 26 1 س maggio 2009; Sez. 5, n. 43995 del 15 ottobre 2009; Sez. 5, n. 16421 del 14 aprile 2011). Non appare condivisibile il diverso, minoritario indirizzo che propugna la proposizione, in via esclusiva, del ricorso per cassazione (Sez. 6, 4 gennaio 2000, Di Martino;
Sez. 1, 28 gennaio 1997, Bucello), ritenendo che l'istituto s'inquadri nella fase dell'esecuzione e che, quindi, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 666, comma 6, c.p.p. A sostegno dell'ammissibilità dell'appello e non del ricorso immediato in cassazione depongono plurime considerazioni di tipo logico-sistematico. L'istituto della revoca della confisca è disciplinato all'interno dell'autonomo sottosistema delle misure di prevenzione ed è connotato da una sua speciale funzione e fisionomia, come di desume dal fatto che esso opera rebus sic stantibus e consente il nuovo esame delle condizioni che avevano giustificato la misura ablativa (Sez. U., 10 dicembre 1997, Pisco). Pertanto l'inquadrabilità dell'istituto nella fase esecutiva non comporta l'automatica applicabilità di tutte le disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione nel codice di rito penale, essendo necessario verificare preliminarmente se esistano disposizioni proprie del sottosistema delle misure di prevenzione che possano trovare attuazione. L'art. 4, commi 5 e 11, della 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, nel rinviare alle norme del codice di rito, precisa che le disposizioni richiamate vanno osservate "in quanto applicabili". Anche il termine per proporre impugnazione non è quello generale previsto dal codice di rito per i provvedimento adottati in fase esecutiva, ma è autonomamente disciplinato dall'art. 4, commi 9 e 10, della 1. n. 1423 del 1956 che lo fissa in dieci giorni Inoltre, nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto, impone che alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell'originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento. Non pertinenti, infine, appaiono i richiami all'art.
7-bis 1. n. 1423 del 1956, così come modificato dall'art. 1 della 1. n. 646 del 1982, presenti nell'indirizzo 2 سے minoritario, attesa la sostanziale diversità dei due istituti disciplinati, rispettivamente dagli artt. 7 e 7-bis 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche. Ne consegue che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come ricorso in appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo Così deciso, in Roma, il 9 giugno 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Margherita Cassano Umberto Giordano W ind Margherita Сеноло DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE NI IE 3