Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Avverso il provvedimento del tribunale che decide, ai sensi dell'art. 7, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, in ordine all'istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l'appello e non il ricorso per cassazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina prevista dall'art. 4 della medesima legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 18665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18665 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 968
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035126/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT ON N. IL 02/01/1946;
avverso ORDINANZA del 15/05/2007 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito che ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. OSSERVA
Con provvedimento del 15/5/2007 (dep. il 13/6/2007) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato le istanze presentate nell'interesse di LF NA e AR OG tese ad ottenere la revoca del provvedimento di confisca di beni n. 33/99 emesso in data 2/3/99 e coperto da giudicato. Il Tribunale ha affrontato, tra le altre, la questione della possibilità di revoca della confisca di prevenzione, delimitandone l'ambito ed i limiti, nonché la questione della legittimazione ad agire dei richiedenti la revoca, ed ha ritenuto che nella specie non sussistessero con riguardo ad entrambi i richiedenti i presupposti per la revoca del provvedimento confiscatorio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del NA deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sotto plurimi profili e sostenendo la sussistenza, di contro, nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della confisca. L'impugnazione, così come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte, deve essere qualificata come "opposizione"; gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Tribunale di Roma per la relativa decisione in merito.
Trattasi invero di provvedimento reso - L. n. 1423 del 1956, ex art.
7 - su istanza finalizzata ad ottenere la revoca della misura di prevenzione reale della confisca di beni, sicché avverso di esso è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione: e ciò in conformità del consolidato indirizzo di questa Corte per il quale, mancando una specifica previsione, deve analogicamente applicarsi la disciplina stabilita dall'art. 4 della medesima legge in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del Tribunale sull'originaria richiesta di applicazione della misura (cfr. Cass. sent. n. 21934/2006). In conformità a quanto disposto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, qualificata l'impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come "appello", dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008