Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (fattispecie in tema di misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2006, n. 21934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21934 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 21/02/2006
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 505
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 11335/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IC, nata il [...] a [...];
terza interessata;
avverso il decreto del Tribunale di Milano 4 febbraio 2005 nel procedimento n. 215/00 M:P:;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S.F.;
etta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dottt. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo che la Corte, qualifichi come appello il ricorso, trasmettendo gli atti alla Corte di merito competente;
in subordine, rimetta il ricorso alle Sezioni Unite.
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto del Tribunale di Milano 4 febbraio 2005 nel procedimento n. 215/00 M:P: - con il quale è stata rigettata la sua istanza di revoca della confisca disposta dallo stesso Tribunale 17 gennaio 2002 nei confronti di OM NC - IC GO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 395 c.p.c. (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) perché il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della GO, in quanto questa non ha fornito la prova che la documentazione fotografica allegata all'istanza non fu prodotta nell'originario giudizio di prevenzione per una delle ragioni che consentono la revocazione di una sentenza civile, laddove tali fotografie erano state scattate quando la GO non era ancora nata ed i gioielli, di fattura antica, appartenevano alla madre di lei e non potevano essere ricondotti ad un'eventuale attività illecita posta in essere dal NC.
Preliminarmente dev'essere affrontata la questione dell'impugnabilità del decreto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2 direttamente a mezzo di ricorso per cassazione, riproposta dalla richiesta del Procuratore Generale il quale ha concluso chiedendo che la Corte proceda alla qualificazione dell'impugnazione proposta come appello, e alla trasmissione degli atti alla Corte di merito competente per la decisione, chiedendo in subordine la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto tra le pronunce delle diverse Sezioni della Corte. Secondo un primo orientamento, infatti, in difetto di diversa e specifica disposizione, in materia di provvedimenti che modificano o revocano, ad istanza dell'interessato, le misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, sono applicabili, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, onde contro di essi è proponibile l'appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio è esperibile il ricorso per Cassazione (Cass., Sez. I, 28 dicembre 1994-13 febbraio 1995 n. 6236, ric. Comini;
in applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento che, disattendendo la richiesta di revoca, aveva modificato le modalità di esecuzione di una misura di prevenzione;
conf. Cass., Sez. I, 30 gennaio 2004 n. l1408, ric. Indelicato;
Sez. II, 31 gennaio 2000 n. 648, ric. Terracciano;
Sez. VI, 16 dicembre 1999 n. 4239, ric. Perre;
Sez. I, 1ø dicembre 1998-25 gennaio 1999 n. 6050, rie. Tancredi;
Sez. I, 19 giugno 1997 n. 4229, ric. Bernardi;
Un secondo orientamento sostiene, invece, che avverso il provvedimento emesso sulla richiesta di revoca, di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, risulta ammissibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione (sez. I, 28 gennaio 1997 n. 591, Bucello), essendo inquadrarle il predetto rimedio (cioè VI, 4 giugno 1997, Scuderi ed altro, Rv. 210320). Si è affermata in tal modo, ai fini della competenza in questa materia, la distinzione fra l'ipotesi in cui il giudice sia chiamato a riesaminare la pericolosità sociale del proposto nel corso del procedimento per l'applicazione della misura applicata e quella in cui sia intervenuto il provvedimento definitivo, riconoscendosi nella prima ipotesi la competenza del giudice procedente, anche se in grado di appello, e, nella seconda, la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo (sez. I, 22 dicembre 1998, confl. competenza grado di appello, in proc. Ascolese, R. 212578; Id., 2 dicembre 1997, confl. competenza in proc. Pugliese, Rv. 209530).
Ora, prima di procedere all'esame della questione principale, dell'appellabilità o dell'esclusiva ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, occorre sgombrare il campo dalle conseguenze che si sono tratte su questo problema dalla tesi citata dell'inquadramento della revoca della misura di prevenzione nell'ambito del sistema di esecuzione. Tesi che è stata sottoposta a una sostanziale revisione in quanto si è riconosciuto che l'istanza non presuppone la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2000 n. 8, ric. Di Martino;
Sez. I, 2 dicembre 1997- 28 gennaio 1998 n. 6788, Confl. Comp.), peraltro immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4 c.c., e L. n. 1423 del 1956, art.10 e L. n. 1423 del 1956, art. 11;
In realtà la revoca e la modifica della misura di prevenzione sono configurate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 come provvedimenti autonomi, per i quali è previsto un procedimento speciale, che prende l'avvio con l'istanza del prevenuto, rivolta all'organo che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura preventiva, ossia, di regola, al tribunale indicato L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 6 - e solo qualora la misura sia stata applicata in appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, alla corte d'appello - per l'accertamento che sia cessata o mutata la causa che l'ha determinato, che contempla una, sia pur minima fase istruttoria, con l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza che lo ha proposto. La distribuzione della competenza non è assimilabile a quella prevista dall'art. 665 c.p.p. per l'esecuzione, ma segue la natura del provvedimento, riguardante il merito e non l'esecuzione. La conferma viene dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis, laddove l'istanza è rivolta al tribunale anche quando il provvedimento applicativo della misura è stato adottato dalla corte d'appello, giacché in questo caso non si tratta di questione di merito, bensì di una questione di natura tipicamente esecutiva. L'istanza di revoca o di modifica presuppone l'emissione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, che è immediatamente esecutivo, e non la definitività dello stesso (Cass., Sez. I, 19 giugno 1997 n. 4209, ric. Bernardi;
Sez. VI, 4 gennaio 2000 n. 8, ric. Di Martino M.; contra: Sez. I, 13 gennaio 2000 n. 272, Confl. comp. in proc. Pugliese;
Sez. I, 19 aprile 1999 n. 3085, ric. Cavallari F.). È evidente che, finché il provvedimento non è emesso, non si può parlare di revoca o di modifica e le relative istanze convergono nell'accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura stessa. Nè l'istanza può essere proposta per la prima volta in appello, sia perché il giudizio d'impugnazione non può avere ambito diverso da quello di primo grado e riguarda, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura preventiva, per cui l'accoglimento dell'appello comporta l'illegittimità della misura e non la revoca o la modifica di essa;
sia perché il giudice dell'appello non è competente a conoscere della relativa istanza, che dev'essere rivolta in primo grado al tribunale, funzionalmente competente (Cass., Sez. I, 2 dicembre 1997- 28 gennaio 1998 n. 6788, Confl. Comp. in proc. Pugliese) - salvo che la misura sia stata applicata in appello, perché allora dev'essere proposta alla corte d'appello, ma solo dopo l'applicazione della misura stessa - e sottoposta al parere dell'autorità di pubblica sicurezza dalla quale la misura è stata proposta, cui è rimessa la verifica della cessazione o della mutazione della causa che l'ha determinata. Fatte queste precisazioni il problema del regime dell'impugnazione perde qualsiasi complicazione. Ne consegue, infatti, che il decreto del tribunale che provvede sulla revoca o sulla modifica della misura di prevenzione applicata deve seguire ai fini dell'impugnazione lo stesso itinerario stabilito nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, ultimi quattro commi per il decreto che applica la misura, avendo ad oggetto la verifica della permanenza dei presupposti su cui essa si fonda.
Il fatto che la competenza spetti al giudice d'appello qualora sia stato questo a applicare la misura di prevenzione, negata dal tribunale, su impugnazione del pubblico ministero, è puramente consequenziale e non incide sulla regola della competenza funzionale del tribunale per la revoca o la modifica di essa, ne' crea problemi di disparità di trattamento più di quanto non avvenga nel procedimento di cognizione ordinario nel caso di doppia decisione di merito difforme, con sentenza di condanna in appello.
Gli argomenti addotti a sostegno del primo dei due orientamenti giurisprudenziali suesposti si aggiungono, completando il quadro sin qui descritto. Così l'argomento letterale, che l'impugnazione in grado di appello avverso il provvedimento di revoca della misura di prevenzione pronunciata dal tribunale non può essere esclusa per il solo fatto che la L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 3 usa il solo termine ricorso, atteso che tale termine viene adoperato dalla stessa legge indifferentemente per indicare sia l'impugnazione diretta alla corte di appello che quella diretta alla Corte di cassazione;
il rilievo di valore sistematico per cui l'impugnazione davanti alla corte di appello del provvedimento di revoca pronunciato dal tribunale si fonda sul richiamo della L. n.1423 del 1956, art. 4, ultimo comma, alle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, le quali prevedono il doppio grado del giudizio di merito;
l'argomento logico per cui tale interpretazione della L. n. 1423 del 1956, art. 7 non comporta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui la revoca o la modifica siano di competenza della corte d'appello (avverso la cui decisione può essere esperito solo il ricorso per cassazione), atteso che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito e la disparità di trattamento resta comunque esclusa, considerando la diversità dell'organo che aveva a suo tempo disposto la misura ed al quale, quindi, è ragionevolmente attribuita dalla legge la competenza a decidere sulla sua eventuale revoca o modifica (Cass., Sez. I, 1ø dicembre 1998-25 gennaio 1999 n. 6050 Tancredi).
Non ha pregio, in contrario, l'argomento testuale tratto - a sostegno del secondo orientamento - dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis, che disciplina l'ipotesi, del tutto diversa da quella della revoca in quanto non incide sulla misura, bensì sulle modalità del suo svolgimento per ragioni di salute del prevenuto e ai fini degli accertamenti sanitari e della prestazione delle cure indispensabili, e il diverso regime dell'impugnazione, limitato al ricorso per cassazione per la verifica di legittimità, segue la natura del provvedimento e ne indica la diversità rispetto a quello di revoca o di modifica. La procedura del doppio grado di merito è unitaria e si applica alle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, pur dovendosi tener conto a proposito di queste ultime della disposizione della L. n.575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, secondo il quale la confisca dei beni sequestrati e la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia non sono immediatamente esecutive, ma lo divengono quando divengono definitive le relative pronunce. Tale disposizione è, infatti, tale da non incidere sui risultati dell'analisi svolta.
Restano impregiudicate le questioni diverse, che esorbitano dal regime dell'impugnazione, riguardanti la possibilità e i modi di utilizzazione dell'istituto della revoca e della modifica della misura preventiva, legato alla cessazione o al mutamento della causa che l'hanno determinata, con le misure patrimoniali e, in particolare, alla confisca dei beni sequestrati, in quanto connessa col fatto storico dell'accumulazione patrimoniale illecita.
Nel caso in oggetto, pertanto, il ricorso proposto da GO IC contro l'ordinanza impugnata che ne ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca per violazione dell'art. 395 c.p.c., in applicazione della regola generale dettata dall'art. 558 c.p.p., comma. 5, ispirata al principio di conservazione del mezzo di impugnazione, dev'essere qualificato come appello, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di merito competente.
P.Q.M.
La Corte qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006