Sentenza 15 ottobre 2009
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Avverso il provvedimento del tribunale che decide in ordine all'istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 43995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43995 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1282
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 5663/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR NN N. IL 30/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 132/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 26/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con decreto del 2 dicembre 2005 il Tribunale di Milano applicava a EM AL, marito di AM AN, odierna ricorrente, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi sei e disponeva la confisca di alcuni immobili nella disponibilità del EM.
Il provvedimento, confermato dalla Corte di Appello, diveniva definitivo il 18 giugno 2006 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione.
Con istanza del 10 luglio 2008, dopo che le era stato dichiarato inammissibile un ricorso per incidente di esecuzione dal Tribunale di Milano, la AM chiedeva la revoca della confisca disposta sugli immobili alla medesima intestati ricordando che tale procedura era possibile a seguito della sentenza delle Sezioni Unite Penali del 19 dicembre 2006 n. 57 e che gli immobili erano stati acquistati con suoi leciti proventi.
Il Tribunale, con decreto del 26 novembre 2008, dopo avere precisato che effettivamente la predetta pronuncia aveva chiarito che la revoca era istituto applicabile non solo alle misure di prevenzione personali, ma anche a quelle patrimoniali, chiariva che, comunque, non era possibile con l'istanza di revoca rimettere in discussione atti ed elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili e dichiarava inammissibile la istanza della AM.
Con il ricorso per cassazione AM AN deduceva la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Spiegava la ricorrente che a causa di una grave patologia non era stata in grado di allegare elementi utili ed importanti nel corso del giudizio a carico del marito, al quale aveva, comunque, partecipato e che, pertanto, la mancata deduzione ed allegazione di alcuni elementi non era dovuta a sua inerzia. Riproponeva poi tutti gli argomenti che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a revocare la confisca di alcuni beni immobili puntualmente indicati.
È necessario osservare che effettivamente la citata decisione delle Sezioni Unite - SS. UU. Penali, 19 dicembre 2006, n. 57 - aveva ritenuto estensibile alle misure di prevenzione patrimoniali l'istituto della revoca previsto, originariamente, dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, per le sole misure di prevenzione personali.
Cosicché oggi si deve ritenere possibile la revoca ex tunc della confisca ordinata ex L. n. 575 del 1965; si tratta, come ha spiegato la Corte, di una revoca in funzione di revisione per porre rimedio ad un errore giudiziario.
L'intervento della Corte di legittimità è stato assai opportuno perché la giurisprudenza aveva ritenuto, sia pure con riferimento alle misure di prevenzione personali, con ripetute pronunce, non applicabile in materia di misure di prevenzione l'istituto della revisione di cui all'art. 629 c.p.p. e ss.. in quanto il sistema offriva un sistema alternativo alla applicazione analogica dell'istituto della revisione, rappresentato dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2, (vedi ex multis SS.UU., 10 dicembre
1997, n. 18). Con la decisione del 2006, pertanto, le Sezioni Unite, nel ribadire un orientamento consolidato, hanno, del tutto ragionevolmente, ritenuto che l'istituto della revoca fosse anche applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali introdotte con la L. n. 575 del 1965. Stabilito che nel caso di specie è stata chiesta dalla MB la revoca della misura di prevenzione della confisca ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, è necessario stabilire quale sia il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della istanza.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di legittimità (vedi Cass., Sez. 1^, cc 1 dicembre 1998 - 25 gennaio 1999, n. 6050, che ha superato un precedente orientamento rappresentato da Cass., Sez. 1^, cc 28 gennaio 1997 - 31 maggio 1997) avverso il provvedimento con il quale il Tribunale, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, e successive modificazioni,
abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Ciò in armonia, mancando una diversa e specifica disposizione, con la disciplina stabilita dalla medesima L. n. 1423 del 1956, art. 4, in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del Tribunale sulla originaria richiesta di applicazione della misura. Siffatto indirizzo appare corretto perché fondato su una giusta interpretazione logico - sistematica delle norme in materia. È appena il caso di osservare che la Corte ha ragionevolmente escluso che siffatta interpretazione comporti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui la revoca o la modifica siano di competenza della Corte di Appello, avverso la cui decisione è esperibile soltanto il ricorso per cassazione, dal momento che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito.
In conclusione, pertanto, la AM avrebbe dovuto presentare ricorso in appello avverso la decisione del Tribunale di Milano ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 5. Il ricorso, tenuto conto del favor impugnationis, può, quindi, essere qualificato come appello e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di Appello di Milano per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per il relativo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009