Sentenza 23 novembre 2007
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il tribunale provvede in ordine a un'istanza di revoca di una misura di prevenzione patrimoniale è impugnabile esclusivamente con l'appello, la decisione emessa all'esito del quale è ricorribile per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 47413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47413 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3763
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017052/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT ME, N. IL 04/07/1948;
2) IT LO, N. IL 27/10/1968;
3) LI EN, N. IL 19/01/1946;
avverso DECRETO del 13/04/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte D'appello Competente. RITENUTO IN FATTO
Il 13 aprile 2007 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza presentata da IT DO, volta ad ottenere la revoca della confisca dei beni, disposta con decreto del Tribunale della medesima città in data 19 luglio 2004. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, DO IT, EL TA e IL ZZ, i quali lamentano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e art. 3 ter, e L. n. 1423 del 1956, art.7.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
Avverso il decreto con il quale il Tribunale, ai sensi del L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, e successive modificazioni,
abbia provveduto in ordine ad un'istanza di revoca di una misura di prevenzione patrimoniale è proponibile esclusivamente l'appello e, solo all'esito dello stesso, è esperibile il ricorso per cassazione, essendo applicabile la disciplina dettata dal L. n. 1423 del 1956, art. 4, in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Cass. Sez. 1, 30 gennaio 2004, n. 11408, Indelicato, rv. 227551; Cass. Sez. 1, 23 ottobre 2002, n. 42885, Ciampà, rv. 222892; Cass. Sez. 1, 17 ottobre 2002, n. 41131, Bramante, rv. 222767; Cass. Sez. 1, 7 giugno 2001, n. 28939, Stringile, rv. 219591; Cass. Sez. 1, 23 novembre 2000, n. 6307, rv. 218154; Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2000, n. 875, Nava ed altri, rv. 218913; Cass. Sez. 4, 16 dicembre 1999, Perre, rv. 216509). Non pare, pertanto, condivisibile un minoritario orientamento di segno contrario espresso in isolate decisioni di questa Corte (Cass. Sez. 4, 4 gennaio 2000, Di Martino;
Cass. Sez. 1, 28 gennaio 1997, Bucello) che motivano in ordine alla proponibilità, in via esclusiva, del ricorso per cassazione in base all'inquadrabilità dell'istituto della revoca nella fase esecutiva, con conseguente applicazione dell'art. 666 c.p.p., comma 6, che prevede soltanto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice che decide l'incidente di esecuzione. Tale affermazione appare in contrasto con l'argomento, da ritenersi assorbente, in forza del quale l'eventuale inquadramento dell'istituto della revoca nella fase esecutiva non comporta l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione nel codice di rito penale, essendo invece necessario ricercare, prima di tale applicazione analogica, se esistano disposizioni, proprie dell'autonomo sottosistema delle misure di prevenzione o, comunque, desumibili, in via interpretativa, dallo stesso sistema. In questa prospettiva particolare rilievo deve essere attribuito, come in precedenza accennato, alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, considerato che l'istituto della revoca appare connotato dalla speciale funzione propria del sottosistema delle misure di prevenzione all'interno del quale assume decisivo rilievo il principio dell'applicazione della misura rebus sic stantibus del nuovo esame delle condizioni che giustificano l'imposizione della misura stessa.
Una conclusione del genere appare avvalorata da alcune decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 10 dicembre 1997, Fisco;
Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino, rv. 234955) che hanno affermato che in tema di misure di prevenzione non è applicabile l'istituto della revisione, potendosi far ricorso, a tutela degli interessi del sottoposto alla misura, all'istituto della revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, ossia ad una norma propria del sottosistema delle misure di prevenzione. Inoltre, anche quando nella legge speciale esiste un espresso rinvio alle norme del codice di rito (cfr. commi quinto e undicesimo della L. n. 1423 del 1956, art. 4), è sempre presente la precisazione che le disposizioni processuali richiamate vanno osservate "in quanto applicabili".
Significativa, in proposito, è la disciplina del termine (dieci giorni) per proporre impugnazione avverso un decreto in tema di misure di prevenzione, connotato da una sua specificità rispetto ai diversi termini previsti dal codice di rito.
A tali considerazioni va aggiunta un'esigenza di garanzia in forza della quale anche il giudizio sulla revoca della misura di prevenzione, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto, impone che siano assicurate alle parti le medesime garanzie che connotano il momento processuale genetico della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può snodarsi, se del caso, il relativo procedimento.
Alla luce di queste considerazioni l'impugnazione proposta deve essere qualificata come appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione proposta come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007