Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4818
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Sentenza 18 maggio 1999

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In caso di avvenuto superamento del periodo di comporto non può negarsi al datore di lavoro un ragionevole "spatium deliberandi" perché egli possa valutare convenientemente, nel suo complesso, la sequela degli episodi morbosi sia al fine di stabilire se essi integrino la fattispecie legittimante il recesso secondo la contrattazione collettiva, sia per accertare una possibile convenienza alla protrazione del rapporto lavorativo nonostante le numerose assenze del lavoratore. Solo un prolungato mancato esercizio della facoltà di recesso dopo la riammissione in servizio del lavoratore può configurare un rinuncia per fatti concludenti alla suddetta facoltà. Spetta al giudice di merito stabilire se il ritardo, per la sua durata e le modalità cui si accompagna, risulti o meno idoneo a concretizzare una rinunzia al licenziamento e la relativa valutazione, se congruamente e logicamente motivata - anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all'esecuzione delle obbligazioni - si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4818
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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