Sentenza 26 giugno 2017
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico di detenuti, la tardiva comunicazione all'interessato della decisione assunta nei suoi confronti non è causa di nullità, in quanto non determina alcuna lesione del diritto di difesa, rilevando unicamente con riguardo alla decorrenza dei termini di impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2017, n. 33848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33848 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2017 |
Testo completo
3384 8 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/06/2017 Presidente - Sent. n. sez. 2338/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI - ROSA ANNA SARACENO PALMA TALERICO REGISTRO GENERALE N.33174/2016 ALDO ESPOSITO STEFANO APRILE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Enrico DELEHAYE che ha concluso per il rigetto;
T RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto personalmente da LE AT avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 febbraio 2016 con la quale era stato rigettato il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative irrogata dal Consiglio di Disciplina del 21 agosto 2015, ritenendo infondate le doglianze, a esclusione della non tempestività della comunicazione della sanzione, giudicata però priva di conseguenze in ordine alla legittimità del provvedimento sanzionatorio.
2. Ricorre LE AT, personalmente, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, lamentando: a) la violazione di legge: 1) in relazione all'articolo 81, comma 2, d.p.r n. 230 del 2000 con riguardo alla mancata assunzione delle giustificazioni all'atto della contestazione disciplinare, 2) in relazione all'articolo 81, comma 8, d.p.r. n. 230 del 2000 con riguardo all'eccessivo ritardo nella comunicazione del provvedimento sanzionatorio, 3) in relazione all'articolo 81, comma 4, d.p.r. n. 230 del 2000 con riguardo alla irregolarità formale della convocazione innanzi al consiglio di disciplina, b) nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato esame delle doglianze proposte anche in riferimento ad altri provvedimenti dell'ufficio di sorveglianza che avevano invece accolto le medesime, tenuto altresì presente che le indeterminate afflizioni cui il detenuto è sottoposto risultano incompatibili con i principi costituzionali, c) la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione divieto di passaggio di cibi tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel complesso infondato. È doveroso premettere che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha sostituito interamente il comma 6, lett. a), dell'art. 69 Ord. pen., prevedendo il reclamo giurisdizionale, in tema di condizioni di esercizio del potere disciplinare, costituzione e competenza dell'organo disciplinare, contestazione degli addebiti e facoltà di discolpa e, nei soli casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, Ord. pen., corrispondenti, rispettivamente, alle sanzioni di isolamento durante la 2 + permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni e di esclusione dalle attività comuni per non più di 15 giorni, la valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza anche del merito dei provvedimenti disciplinari adottati. In sede di legittimità il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.
2. Va premesso che il ricorso è costellato di censure a contenuto generico e in fatto, volte a sottoporre al giudizio della Corte di legittimità questioni di merito che sono, tuttavia, precluse.
2.1. Risulta documentalmente non controverso che il detenuto è stato convocato per la contestazione delle infrazioni disciplinari e informato della facoltà di discolparsi, ma che il medesimo si è «rifiutato di fornire giustificazioni»>, di tal che appare inammissibile il motivo di ricorso sub a-1).
2.2. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso concernente la mancanza di formale convocazione innanzi al consiglio di disciplina (sub a-3) in quanto non sono richieste forme particolari per tale vocatio in iudicium e, peraltro, risulta che il detenuto abbia regolarmente partecipato alla seduta.
2.3. Sono inammissibili, in quanto non consentiti in sede di legittimità, i motivi di ricorso sub b) e c) rivolti a censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, risultando del tutto generica e aspecifica la lamentata violazione di legge. 3. È infondato il motivo di ricorso (sub a-2) concernente il ritardo nella comunicazione del provvedimento del Consiglio di Disciplina che ha applicato la sanzione, apparendo del tutto inconferenti i richiami giurisprudenziali (Sez. 1, Sentenza n. 14670 del 28/02/2007, AT, Rv. 236159) che riguardano, invece, i diversi termini previsti per la contestazione disciplinare e l'irrogazione della sanzione.
3.1. La procedura finalizzata all'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata dalli artt. 38, 39, 40, L. 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.), e dagli artt.78 e 81, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. ord. pen.). 3 + Le modalità e i termini per la contestazione dell'addebito all'interessato e per l'eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dall'art. 39 ord. pen., sono ispirati al rispetto della dignità della persona e al principio del contraddittorio e s'inquadrano in un più ampio contesto contraddistinto, da un lato, dalla necessità di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto penitenziario (art. 1, comma 3, ord. pen.) e, dall'altro, dall'esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art.1, comma 5) e al reinserimento sociale del condannato (art. 1, comma 6). Al direttore dell'istituto penitenziario e al Consiglio di Disciplina, quali autorità competenti, ai sensi dell'art. 40 ord. pen., a deliberare le sanzioni disciplinari all'esito della procedura delineata rispettivamente dagli artt. 38 ord. pen. e 81 D.P.R. n. 230/2000, spetta l'obbligo di osservare le leggi ei regolamenti nell'espletamento delle suddette attività d'istituto. In questa prospettiva è ritenuto illegittimo, dalla costante giurisprudenza di legittimità, provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare adottato senza l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle citate disposizioni. Si ritiene, infatti, che il mancato rispetto dei termini fissati dall'art. 81, commi 2 e 4, D.P.R. n. 230 del 2000, ancorché non qualificabili come perentori alla luce del principio generale fissato dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., assume rilevanza in quanto espressione dell'assenza dei requisiti di legittimità di una procedura nell'espletamento della quale gli organi dotati di competenza ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare hanno mancato di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento attuativo con conseguenti riflessi sulla validità della decisione adottata (D.P.R. n. 230 del 2000).
3.2. Tali condivisibili principi non si applicano, ad avviso del Collegio, al termine previsto per la comunicazione del provvedimento definitivo che applica la sanzione, perché il termine ivi previsto non attiene al regolare sviluppo del procedimento e ai diritti del detenuto. In effetti, ben si comprende perché l'art. 81, comma 8, d.P.R. n. 230/2000, il quale stabilisce che «il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto [...]», è privo di sanzione: tale mancanza trova logica giustificazione 4 т nella circostanza che la comunicazione in questione rileva unicamente con riguardo ai termini di impugnazione. Ad avviso del Collegio, a differenza dei termini che scandiscono il procedimento disciplinare fino all'adozione del provvedimento conclusivo, i quali impingono su diritti costituzionalmente garantiti, la tardiva, in questo caso pari a venti giorni, comunicazione della decisione del Consiglio di Disciplina non determina alcuna lesione dei diritti del detenuto poiché la possibilità di sottoporre al controllo giurisdizionale l'attività amministrativa, che è sfociata nel provvedimento disciplinare, decorre dalla comunicazione del provvedimento applicativo. Sul punto, quindi, il ricorso è infondato.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 giugno 2017. ConsigliIl Consigliere estensor Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile 7/14 Tman DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 LUG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5