Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 3
In tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art 127 cod.proc.pen., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, ne' alcuna forma di contraddittorio cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalità.
In tema di revisione, devono intendersi per prove nuove quelle costituite da elementi estranei e diversi rispetto a quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, non essendo, viceversa, ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali, ancorché non valutati dal giudice.
In tema di revisione, la sottoscrizione dell'interessato nella procura speciale può essere autenticata anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., non essendovi ragione per cui debba escludersi il potere certificativo del difensore per la presentazione di quello che è un atto di impugnazione, sia pure straordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6.5.1999
1. dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. dott. Alfonso Amato " N. 2134
3. dott. Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. dott. Gennaro Marasca " N. 8664/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO RG nato a [...] il [...] avverso ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 20.10.98 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di CO RG in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma in data 8.4.94 che aveva confermato la condanna ad anni due di reclusione del CO per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi quale amministratore della S.p.A. SICEP dichiarata fallita con sentenza del 3.11.89;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Foscarini Lette le conclusioni del P.M. con le quali questi chiede il rigetto del ricorso;
lette le "note illustrative e in replica" depositata nell'interesse del CO;
Premesso che l'impugnata ordinanza ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta di revisione sia, sotto il profilo formale, in quanto proposta da legale non munito di procura speciale rilasciata con le forme previste dall'art. 122 c.p.p. non potendosi ritenere a questa equipollente un atto di "nomina di difensore di fiducia e procuratore speciale" con sottoscrizione autenticata dal difensore, sia comunque nel merito in quanto
1) i documenti nuovi prodotti non apparivano tali da scagionare il CO non escludendo la irregolarità di alcune operazioni quale ritenuta dal Tribunale ed in particolare la restituzione per un importo di Lire 51.000.000 di finanziamento soci avvenuto nel 1985, irregolarità che escludeva che la dedotta gestione della società da parte della COGESA fosse tale da impedire qualsiasi violazione di Legge e rendeva pertanto irrilevante la relativa prova testimoniale;
2) la richiesta testimonianza di TR FA non appariva decisiva atteso il periodo in cui la stessa aveva svolto le funzioni di amministratore della società fallita (dal 10.12.82 al 7.1.84) rapportato al tempo in cui il CO aveva ricoperto la medesima carica e quella di liquidatore (dal 78 al dicembre 82 e dal 19.12.84 al 13.7.89);
3) il punto su cui avrebbe dovuto deporre nuovamente il curatore avv. Di AU era stato definitivamente accertato attraverso la testimonianza resa da detto curatore nel processo e una contraria interpretazione che, se dedotta come motivi di revisione, avrebbe dovuto essere documentata mediante sentenza irrevocabile di condanna;
rilevato che il ricorso sostiene che la sottoscrizione della procura speciale per la richiesta di revisione - atto di impugnazione - può essere autenticata anche dal difensore ai sensi dell'art. 39 Disp. Att. c.p.p. e denuncia 1) nullità per violazione dei diritti della difesa per avere la Corte di Appello provveduto "de plano" senza fissare udienza in Camera di Consiglio o contraddittorio cartolare;
2) erronea applicazione dei criteri di giudizio in relazione all'ammissibilità della richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p.: per "prova nuova" deve intendersi anche la prova esistente al tempo del giudizio e risultante dagli atti ma non valutata dal Giudice e comunque, anche a voler ritenere "nuovi" ex art. 630 lett. c) c.p.p. solo gli elementi non esistenti agli atti del processo definito con sentenza irrevocabile, la Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato sui temi assolutamente nuovi prospettati con la puntuale e cospicua produzione documentale ... e l'allegazione di dichiarazioni testimoniali, in particolare quella di TR FA;
ritenuto che nella richiesta di revisione la sottoscrizione dell'interessato nella procura speciale può essere autenticata anche dal difensore ai sensi dell'art. 39 Disp. Att. c.p.p. non essendovi ragione per cui debba escludersi il potere certificativo del difensore per la presentazione di quello che è un atto di impugnazione, sia pure straordinaria;
che non sussiste la dedotta violazione dei diritti della difesa in quanto per la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.634 c.p.p. non è previsto il procedimento in Camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. (quindi con avvisi e notifiche e partecipazione delle parti all'udienza) ne' un contraddittorio "cartolare"; senza che tale mancata previsione - comune alle pronunce di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591 c.p.p. - possa far prospettare una incostituzionalità della normativa, peraltro conforme al disposto dell'art. 2 n. 99 della Legge Delega che prevede il contraddittorio soltanto per il caso in cui la richiesta di revisione abbia superato il vaglio dell'ammissibilità;
che "prove nuove" nel caso di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. devono intendersi prove costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali ma eventualmente non valutati dal Giudice (S.U. 11.5.93, Ligresti, in Cass. Pen. 1993 pag. 2503; Sez. I 30.1.97 n. 649, Morabito);
che comunque vanno condivise le considerazioni del P.G. secondo il quale "il motivo di ricorso concernente un vizio di motivazione del provvedimento impugnato non è tale da poter mettere in discussione un duplice assunto dell'ordinanza di inammissibilità, e cioè, da un lato che anche le nuove produzioni documentali del CO non consentono di escludere l'irregolarità di alcune operazioni (in particolare la restituzione per un importo di Lire 51 milioni di finanziamenti soci) e dall'altro che "il punto sul quale dovrebbe deporre il curatore Di AU è stato ... definitivamente accertato ed una contraria interpretazione comporta la falsità della testimonianza"; considerazioni non idoneamente contrastate dalle "note illustrative di replica" del CO che, nella sostanza, prospettano una soltanto diversa valutazione di circostanze motivatamente argomentate dall'impugnata ordinanza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999