Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 2134
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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In tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art 127 cod.proc.pen., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, ne' alcuna forma di contraddittorio cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalità.

In tema di revisione, devono intendersi per prove nuove quelle costituite da elementi estranei e diversi rispetto a quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, non essendo, viceversa, ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali, ancorché non valutati dal giudice.

In tema di revisione, la sottoscrizione dell'interessato nella procura speciale può essere autenticata anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., non essendovi ragione per cui debba escludersi il potere certificativo del difensore per la presentazione di quello che è un atto di impugnazione, sia pure straordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/1999, n. 2134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2134
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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