Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME POPOLO ITALIANO 5 / REPUBBLICA ITA A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente - R.G.N. 187/00 Cron. 20871 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. 1536 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud.18/03/02 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia stucic dal Sig.sul ricorso proposto da: per diritti €455 SS EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TL CANCELLIERE SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che lo difende, giusta delega in atti;
€0,77 1.1500 ricorrente
contro
UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del " direttore e procuratore della società dott. Silvio H 39408 6 domiciliato in ROMA VIA Lovetti, elettivamente H394065 GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 686 -1- NS LF, RS RI;
intimati avversO la sentenza n. 4615/99 del Tribunale di MILANO, emessa il 18/03/99 e depositata il 10/05/99 (R. G. 4941/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Milano, con sentenza del 26.9.1997, rigettava di la domanda proposta da SS TE nei confronti FA CL e la sua assicuratrice OR Versicherung e l'Uci, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in £. 4.900.000, conseguenti ad un incidente stradale tra l'auto dell'attore e quella del CL. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18.3.1999, rigettava l'appello proposto dall'attore, ritenendo che sulla base dei rilievi e del rapporto effettuati dai vigili urbani nonché dalle fotografie esibite, emergeva con certezza che l'incidente si verificò completamente nella mezzeria di marcia dell'auto del CL, che viaggiava rigorosamente sulla destra, mentre l'auto dell'attore ' proveniente in senso contrario, invadeva la mezzeria opposta a quella di pertinenza, per cui andava esclusa ogni responsabilità del conducente convenuto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso l'UCI. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione. 3 Lamenta il ricorrente che il Pretore prima ed il tribunale poi hanno ritenuto che il punto d'urto sarebbe avvenuto nella corsia opposta alla sua, mentre la teste Mazza aveva affermato il contrario.
2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'errata valutazione dei fatti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha fondato la sua decisione sulle fotografie esibite;
che era impossibile che l'incidente si fosse verificato a cm. 180 dal margine destro della corsia del CL;
che in ogni caso andava applicata la presunzione di pari concorso di colpa dio cui all'art. 2054 c.c.. 3. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso siano infondati e che, per l'effetto, vadanomanifestamente rigettati. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato ○ deficiente esame di punti decisivi, e non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle 4 possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 21 gennaio 1995, n. 685). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che tra le contrastanti versioni dei fatti, quella emergente dagli accertamenti dei V.U. e dalle fotografie e quella resa dalla zia dell'attore, teste Mazza, fosse da privilegiare la prima, essendo ancorata su dati oggettivi, mentre la teste in questione era inattendibile. Trattasi di una valutazione di merito (come tale riservata a quel giudice), che, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede di legittimità.
4. Manifestamente infondata è anche la censura di violazione dell'art. 2054 C.C., in quanto, giusto il costante orientamento di questa Corte non opera la presunzione di colpa in questione, che ha carattere sussidiario, allorchè il giudice di merito ha accertato, come nella fattispecie, responsabilità di uno dei conducenti (Cass.l'esclusiva 11.6.1997, n. 5250). Il ricorso va, pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., 5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal resistente, liquidate in Euro 68,00 (ressantotto/00) oltre Euro settecentocinquanta per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2002. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segreto IL CANCELLIERE C1 Dott.com Matija Alblio Deposi 28-05-02 129,11 20.66 149,771 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 200 4 -43296 140 77 6