Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10016 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 A 1 / R 5 4 T . / S 6 N I 2 - G 0066343 . A E R I B . R . .P R L D L A A A L T D E . 1001 6 01 U D E B B I T A I REPUBBLIC ITALIA R. G. N. 18683/99 S T N N R A E E I 1 T S S 3 R Crom. 22620 E 1 I E A . T H LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Rep. M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/02/2001 Michele CANTILLO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Enrico ALTIERI - Consigliere - CAMPIONE CIVILE Giulio GRAZIADEI CECCHERINI Aldo 66343 rel. DI BLASI Antonino N. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi Processo Termini di sul ricorso n. 18683/99 R.G. proposto da impugnazione. Sospensione ex art.34 Legge MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per e successive n.413/91 integrazioni legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Ricorrente-
contro
CI RT E FE LU, residenti in [...], non costituiti
- Intimati -
per la cassazione della sentenza n. 59/12/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. 12, in data 10/06/1998, depositata 1'1/07/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
5 2 3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di accertamento effettuato nei confronti della FONDAC s.n.c., per l'anno 1976, l'Ufficio Imposte Dirette di Pisa determinava il reddito da partecipazione di CI ER e FE UI, soci al 50% in detta società. innanzi alla Questi ultimi proponevano tempestiva impugnazione Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, la quale, con sentenza 1-12- 1992, previa riunione dei relativi ricorsi, sulla base della decisione n. 4155/92 del 06-03-1992 della Commissione Tributaria Centrale, determinava il reddito di partecipazione dei soci, nel 50% del reddito d'impresa stabilito in L. 97.804.827. Avverso tale sentenza, notificata il 31-03-1993, proponeva appello l'Ufficio, con atto depositato in data 16-08-1993. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l'impugnazione inammissibile, considerando l'appello proposto dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato l'1-10-1999, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per "violazione e falsa applicazione dell'art. 22, primo comma D.P.R. n. 636/72, in combinato disposto con l'art. 34, quinto comma, della Legge 30 dicembre 2 1991 n. 413, per come prorogato dall'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in Legge 24 marzo 1993 n. 75, in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.". La doglianza è fondata. In vero, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio, considerando che lo stesso fosse stato proposto oltre il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Ciò ha fatto, dopo avere accertato, che la decisione di primo grado era stata notificata il 31-3-1993 e che l'appello risultava proposto con atto depositato nella Segreteria della Commissione Tributaria in data 16-8-1993. Così statuendo, però, il giudice di appello è incorso nel denunciato vizio di legittimità avendo omesso di considerare che alla stregua del complesso normativo indicato, vigente ed applicabile alla fattispecie, il termine per proporre l'appello non poteva ritenersi decorso. Infatti, la sospensione dei termini, relativamente al contenzioso tributario, originariamente disposta dal comma V dell'art. 34 D.P.R. 30-12-1991 n. 413, con decorrenza dalla relativa entrata in vigore (15-1-1992) e fino al 30-4- 1992, e successivamente prorogata per effetto dei D.L. n. 269/92, 319/92 e 455/92, tutti decaduti, è stata vigente ed applicabile fino al 20 giugno 1993, giusto quanto disposto dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 23-1-1993, convertito in Legge 24-3-1993 n. 75 ed affermato da questa Corte (Sez. V, 22-12-2000 n. 16078). Ciò stante, avuto riguardo al fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 31-3-1993 e che il termine per proporre appello iniziava a 3 decorrere il 21 giugno 1993, la notifica dell'impugnazione, avvenuta il 16-8- 1993, è a ritenersi rituale in quanto effettuata prima che maturasse il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, anche a prescindere dalla ulteriore sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione che ha disapplicato le norme in rassegna. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, esaminerà e deciderà, anche le questioni assorbite, adeguandosi alle norme ed ai principi richiamati, offrendo esaustiva motivazione delle rassegnande conclusioni, e pronunciando anche sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2001. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi c. IL CANCELLIERE C1 NN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 24 LUG. 2001 N Oggi O IL CANCELLIERE C1 I Z 6 8 A NN TI 9 5 R 1 . / T S N 4 I / A 6 G I 2 E B . R R . R . L A P L . A T A D D U . L B B E E I A T D T R A I N I T S 1 E N 3 R S E 1 E E S . T I N A A M