Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA00 733 /0 1 POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente- R.G.N. 4699/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere -> Cron. 1523 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L3000 AR IA, AR IN, (in proprio e quali il 19 GEN. 2001 IL CANCELLIERE eredi di DE CA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA SFORZA ARTURO, rappresentati e difesi dall'avvocato SPAGNOLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, SPAGNOL al Sig.. per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, | 16 FEB 200 1000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANC POLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4664 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CA, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delega in calce alla copia notificata del ricorso;
al Sig. LMPS resistente con mandato per dirigi 2125.-2001 - avverso il provvedimento del Tribunale di SIRACUSA, IL CANCELLIERE depositato il 21/10/97 R.G.N. 3266/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 13/11/00 dal Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso declaratoria di nullità ex art. 161 2° comma cpc.- -2- Svolgimento del processo Con ordinanza collegiale depositata in cancelleria il 21 aprile 1997, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'estinzione del giudizio pendente fra De CA RO e l'I.N.P.S., applicando il disposto dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 di- cembre 1996, n. 662. Gli eredi dell'assicurata, deceduta nelle more del giudizio, hanno proposto ricor- so per cassazione, con atto notificato il 24 marzo 1998. L'I.N.P.S. ha depositato la procura speciale rilasciata al proprio difensore. Motivi della decisione Il primo ed il secondo motivo di ricorso -che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione - denunciano violazione della richiamata normativa Every M speciale sull'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto pretese correlate agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, nonché delle disposizioni proces- suali in tema di pronuncia della sentenza, sul rilievo che il provvedimento impugnato è inficiato da nullità per essere stato sottoscritto dal solo presidente del collegio e per non essere stato preceduto dalla lettura del dispositivo in udienza. Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa pronuncia sulla questione di deca- denza - prescrizione>>, sollevata dall'I.N.P.S. nel proporre appello (principale) avverso la sentenza pretorile che lo aveva condannato all'erogazione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità fruita dall'assicurata in concorso con altra diretta;
nonché sulla questione della sussistenza dei limiti reddituali per l'attribuzione della cosiddetta cristallizzazione, sollevata con appello incidentale proposto dall'assicurata medesima, per far valere il proprio diritto a tale prestazione, ossia alla conservazione della quota di integrazione al minimo della detta pensione, nella misura conseguita alla data del 30 settembre 1983 e fino a riassorbimento. Col medesimo motivo, poi, i ricorrenti eccepi- 3 scono l'illegittimità costituzionale, in riferimento, agli artt. 3, 24 e 38 Cost., delle dispo- sizioni applicate dal giudice a quo per l'impugnata declaratoria di estinzione. Il ricorso è ammissibile. Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello - dichiari l'estinzio- ne del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione av- verso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di Laugetel ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615); Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorren- za dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952), sicché appaiono irrilevanti le doglianze di parte ricorrente in ordine al di- fetto di comunicazione del detto incombente. I primi due motivi del ricorso sono fondati, nei sensi di cui alle seguenti conside- razioni. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere - dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza im- pugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori Lange del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo appa- rentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedi- mento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore in relazione alla circostanza che, ex actis, altro membro del collegio risulta relatore della causa (nominato nella persona del giudice Polto, col de- creto di fissazione dell'udienza di discussione in appello, pronunciato il 22 ottobre 5 1995); che, di norma, al giudice relatore, va affidata la stesura della motivazione, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ.; che non risultano provvedimenti con i quali il presidente del collegio si sia attribuita, nell'esercizio della facoltà conferitagli da questa stessa norma, la qualità di estensore;
e che, infine, la sua sottoscrizione non si accompagna alla indicazione di tale qualità, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 119, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., in presenza di provvedimenti siffat- ti. Né assume rilievo dirimente la circostanza che il provvedimento impugnato, ol- tre alla sottoscrizione del presidente del collegio, apposta in calce al documento, pre- senti anche, a margine di ciascun foglio, sigle apparentemente non coincidenti, nel se- идевил gno grafico, con questa sottoscrizione. Ener Invero, a prescindere dalla considerazione che la non decifrablità delle sigle ed il difetto di qualsivoglia indicazione della qualità dell'autore delle medesime esclude la lo- ro riferibilità al giudice estensore del provvedimento, vale il determinante principio - già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e dal quale non v'è qui ragione di di- scostarsi secondo cui la nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dal- l'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stato apposta su ciascun foglio della sentenza, ma non in calce alla stessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 cit., nel prevedere la "sottoscrizione" del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, in quanto unicamente in tal modo la firma stessa indivi- dua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità (v., per tutte e da ultima Cass. 22 aprile 1995, n. 4564). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura, in particolare quelle concernenti la sussistenza di oggetti del giudizio sottratti all'operatività delle norme in tema di estinzione dei giudizi, dettate dall'art. 1, comma 183 della legge n. 662 del 1996 e confermate dall'art. 36, quinto comma, della succes- siva legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): spetterà, dunque, al giudice di rinvio individuare gli esatti termini delle questioni tuttora dibattute fra le parti e verificare se ed in quali limiti esse ricadano la rinnovazione, nelle corrette forme, di una pronuncia di estinzione. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. Evangeth proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito del- l'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE К ит им Са-. 7 % • IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Sufen gel IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 19 GEN 2001 4 LABORATORE CAS CANCELLERIA 1 DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 633 . N ESENTE DA GISTRO, E DA 11-8-73 LEGGE DIRITTO P DELLA O 8