Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23259
CASS
Sentenza 29 aprile 2015

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Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.

L'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio, mentre, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

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  • 1Circolazione stradale, guida in stato di alterazione psico-fisica, test delle urineAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23259
Data del deposito : 29 aprile 2015

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