Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 2
Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.
L'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio, mentre, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Commentario • 1
- 1. Circolazione stradale, guida in stato di alterazione psico-fisica, test delle urineAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23259 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2179
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 29419/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NN N. IL 24/12/1979;
avverso la sentenza n. 1179/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del 28/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Filippi Paola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente CH NN, con sentenza del 28.1.2014, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava l'imputato responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e art. 6, comma 4, perché deteneva per venderle al pubblico 7 Kg di salpe e 2 Kg di cefali in cattivo stato di conservazione, in quanto trattavasi di vendita non autorizzata, senza che il pesce fosse coperto di ghiaccio, all'interno di cassette di polistirolo e di legno a contatto su carrelli in metallo con presenza di ruggine o adagiate per terra, condannandolo alla pena di Euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Fatti accertati in Aspra il 13.2.2009.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, HI NI, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 a. Art. 606 c.p.p., lett. b) - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e precisamente per omessa applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., comma 1. Il ricorrente descrive i fatti del giudizio, deducendo che il giudice di merito, pur rilevata l'incensuratezza del Richici, avrebbe ritenuto opportuno escludere l'applicazione di qualsiasi circostanza attenuante in quanto non avrebbe rinvenuto elementi di valutazione positiva.
In motivazione mancherebbe, tuttavia, qualsiasi riferimento alle ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta del difensore dell'imputato. Nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti per la concessione della sospensione, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato e della bassa e pressoché nulla capacità a delinquere del HI.
Un altro elemento di valenza positiva sarebbe rappresentato dall'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato. b. Art. 606 c.p.p., lett. e) - mancanza della motivazione in ordine alle ragioni fondanti la non applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena disciplinato dall'art. 163 c.p., comma 1. La mancata esposizione, nella sentenza impugnata, delle argomentazioni poste alla base del diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena importerebbe la violazione del generale dovere del giudice di prendere in esame tutto quanto ritualmente dedotto nel procedimento penale.
c. Corretta applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 157 c.p., artt. 129 e 531 c.p.p.. Il ricorrente deduce l'avvenuta prescrizione del reato, considerata la natura contravvenzionale dello stesso e l'intervallo di tempo intercorso tra l'accertamento della fattispecie concreta di reato e la pronuncia della sentenza di condanna.
Il decorso del termine di prescrizione sarebbe maturato alle ore 00:00 del 14 marzo 2014, in quanto il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la condotta è cessata, nel caso di specie dal 14.3.2009, mentre il termine finale coincide con l'ultimo istante dell'ultimo giorno del periodo quinquennale di prescrizione e, dunque, con le ore 23,59 del 13.3.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto motivo in ordine alla mancata motivazione circa la richiesta di sospensione condizionale della pena è fondato e pertanto, essendo nelle more del giudizio maturato il termine massimo di prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
2. Va rilevato che il Collegio aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale - che qui si intende ribadire- secondo cui l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito è idonea a consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio, laddove, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (sez. 1, n. 27776 del 1.7.2008, Ilacqua, rv. 240861; conf. sez. 1, n. 47469 del 15.10.2004, Jin, rv. 230186).
Ebbene, nel caso che ci occupa, come si evince dal verbale di udienza del 28.1.2014 dinanzi al PM del Tribunale di Palermo - cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta - il difensore chiese, in sede di conclusioni, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine "minimo pena e benefici".
Vi era stata, dunque, richiesta, in ordine alla sospensione condizionale della pena, che non risulta concessa e su cui, in sentenza, come lamenta il ricorrente, non vi è stata motivazione alcuna.
3. La sentenza sarebbe stata, pertanto, da annullare con rinvio al Tribunale di Palermo, ma, nelle more del giudizio, risulta decorso il termine massimo di prescrizione.
In contestazione, infatti, vi è un reato contravvenzionale accertato in data 12.3.2009, che risulta prescritto a far tempo dalle ore 00.01 del 14.3.2014.
Sul punto, alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14 c.p., comma 2 il decorso del termine di prescrizione, iniziato alle ore 0,00 del 13.3.2009, termina alle ore 24,00 del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune, e perciò, nei caso di specie, alle ore 24,00 del giorno corrispondente (13.3.2014).
Sul punto è costante il dictum di questa Corte secondo cui il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (così sez. 6, n. 4698 del 16.3.1998 , Carpinteri, rv. 211066; conf. sez. 4, n. 8083 del 26.3.1982, Magro, rv. 155126) senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese (cfr. su tale ultimo punto sez. 5, n. 21497 del 6.5.2010, Figliuzzi, rv. 247413).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essersi il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015