Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16-3-1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " TO BB " N.370
3. " IL EL " REGISTRO GENERALE
4. " VA Conti " N.4595/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT PP n. il 9-8-1956 avverso la sentenza 7-10-1997 della Corte di Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso
F A T T O e D I R I T T O
Con sentenza 7/10/1997 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza 29.9.1993 del Pretore di Siracusa, con la quale NT PP era stata condannata a L.
1.500.000 di multa per il delitto di cui all'art.388, II co. c.p., (secondo la contestazione ella aveva, nella sua condizione di coniuge separata, affidataria dei figli con facoltà del padre di andare a visitarli ogni domenica, cambiato residenza senza darne comunicazione al coniuge: (reato commesso come da querela 17-9-1990).
Avverso detta sentenza la NT ha proposto ricorso per cassazione, eccependo preliminarmente l'estinzione del reato contestatole per intervenuta prescrizione e chiedendo, conseguentemente, sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art.129 c.p.p.. Ha, inoltre, dedotto di aver agito non in stato di necessità (peraltro negato dalla Corte per l'insussistenza del pericolo di danno grave alla persona), ma in stato di legittima difesa, atteso anche la proporzione tra difesa ed offesa.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va subito disatteso il motivo inerente la invocata prescrizione. Premesso che, ai fini della decorrenza del termine, viene in considerazione la condotta posta in essere dalla ricorrente fino alla data dinanzi indicata;
che il provvedimento giurisdizionale violato conferiva al coniuge della stessa di tenere con sè i figli ogni domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00, per cui l'ultima condotta incriminata sarebbe stata da lei posta in essere domenica 16.9.1990, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 14 c.p. co.2^ il decorso del termine di prescrizione, iniziato alle ore 0,00 del 17.9.1990, termina alle ore 24,00 del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune, e perciò, nel caso di specie, alle ore 24,00 del giorno corrispondente (17.3.1998).
Ne consegue, quindi, che detto termine non è, al momento della presente decisione, scaduto, sia pure per un sol giorno. In tal senso è la costante giurisprudenza di legittimità. In termini sono la sentenza (Sez.III, 16..1975, rv. 190.00 7), secondo cui "Secondo il vigente sistema il decorso del termine prescrittivo ha inizio per i reati consumati dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita propria della fattispecie in esame. Il che significa che il computo deve avere inizio con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa. Per quanto concerne la fine del termine essa coincide con l'ultimo momento del giorno (0 del mese) calcolato secondo il calendario comune (art. 14 c.p.)"; la sentenza (Sez. II, 4.11.1978, rv. 140.313), secondo cui "la determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tener conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese. La scadenza del termine stabilita a mesi si verifica, perciò, nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza secondo il calendario comune";
la sentenza (Sez. IV - 20.9.1982, rv. 155.126), secondo cui "il decorso del termine di prescrizione si inizia, per i reati consumati dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita, e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore 24,00 del giorno finale, calcolato secondo il calendario comune".
Quanto all'altro motivo deve osservarsi che è privo di fondamento.
Mancano, infatti, nella fattispecie tutti gli estremi dell'esimente invocata (art.52 cod.pen.) In particolare non è configurabile la "necessità della difesa", termine con cui si esclude l'esistenza di altra possibilità di salvare il bene su cui incombe il pericolo con pari efficacia e condotta moralmente non riprovevole: pericolo che, come è noto anche per la legittima difesa deve essere "attuale", cioè incombente. Nel caso di specie, invece, come osservato dalla corte territoriale, la ricorrente ben poteva "rivolgersi al giudice" per difendere adeguatamente il suo diritto alla riservatezza, leso a suo dire dai continui litigi provocati dal coniuge.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998