Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
L'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito è idonea a consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio. In caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2008, n. 27776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27776 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/07/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1078
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015108/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA AR, N. IL 09/11/1955;
avverso SENTENZA del 12/12/2007 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. BAGLIONI Tindari, chiedeva l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che il difensore non è comparso
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava UA AR alla pena di Euro 60,00, di ammenda per il reato di omessa ripetizione della denuncia di detenzione di armi, non avendo rinnovato la denuncia dopo aver spostato la propria residenza. Osservava che trattandosi di reato permanente la sua consumazione era cessata al momento in cui aveva denunciato il furto delle armi e, pertanto, il reato non risultava prescritto.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:
- nullità della sentenza in quanto era stata pronunciata nei confronti di UA AR nato nel 1955, mentre lui era nato nel 1935;
- erronea applicazione della legge penale avendo omesso ogni pronuncia in merito alla sospensione condizionale della pena;
- la prescrizione del reato in quanto il termine di prescrizione scadeva il 24/3/2008 e la presentazione del motivo di ricorso sull'omessa pronuncia in materia di sospensione condizionale consentiva di concedere la prescrizione maturata durante il giudizio di cassazione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'erronea indicazione dell'anno di nascita è un evidente errore materiale, non sorgendo alcun dubbio in relazione all'identificazione dell'imputato.
L'omessa statuizione sulla sospensione condizionale è stata considerata come idonea a consentire anche nel giudizio di legittimità l'estinzione per intervenuta prescrizione, quando nel giudizio di merito fosse stata chiesta e rigettata (Sez. 1^, 15 ottobre 2004 n. 47679, rv. 230186); nel caso di specie, da un lato non emerge dalla lettura del verbale di udienza che l'imputato avesse chiesto l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, dall'altro, trattandosi di condanna ad una pena pecuniaria molto lieve, non sussisteva in capo al giudice un obbligo di pronunciarsi in relazione al diniego;
inoltre, il motivo di ricorso non è mirato ad ottenere l'annullamento con rinvio al fine di ottenere la sospensione condizionale, ma si deduce l'omessa decisione al solo fine di ottenere la pronuncia di prescrizione del reato. Poiché la prescrizione è maturata dopo la pronuncia del giudice di merito e poiché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non v è spazio per la declaratoria di estinzione per prescrizione maturata in tale sede.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008