Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
L'esistenza di differenze di trattamento retributivo riferibili alle stesse posizioni lavorative, connesse all'applicazione di diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo, non si pone in contrasto con alcun principio di parità di trattamento; un principio del genere non è configurabile neppure con riferimento alla disciplina prevista per i dipendenti degli enti indicati al quinto comma dell'art.73 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nella specie, Istituto Poligrafico dello Stato), posto che la regola di inderogabilità dei trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi (dettata dall'art.49 comma secondo dello stesso testo normativo, e alla quale si devono uniformare i contratti individuali ai sensi dell'art. 2 terzo comma) non riguarda il rapporto tra contratti collettivi e tantomeno la fattispecie di successione nel tempo di diverse regolamentazioni collettive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI AN, TA EO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3224/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/02/96 R.G.N.1612/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato PANICI;
udito l'avvocato TORTORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma IA EM e EO TT, premesso di essere stati assunti nel 1989 come macchinisti litografi, a seguito di concorso indetto dall'Istituto del Poligrafico dello Stato nel 1987, esponevano che, pur svolgendo mansioni identiche a quelle degli altri addetti con la stessa qualifica, la retribuzione loro attribuita era notevolmente inferiore rispetto a quella di coloro che, pur vincitori del medesimo concorso del 1987, erano stati assunti prima del 3 marzo 1989, in relazione alla disciplina del regolamento del personale del 1981 relativa a "trattamenti riconosciuti ad esaurimento". Chiedevano pertanto il riconoscimento del loro diritto allo stesso trattamento retributivo dei macchinisti e litografi assunti a seguito del predetto bando di concorso prima del 3 marzo 1989, con la condanna dell'istituto datore di lavoro alla corresponsione delle relative differenze retributive. Il Pretore adito rigettava le domande con decisione che il Tribunale di Roma confermava con sentenza del 28 febbraio 1996. Il giudice dell'appello considerava che il bando di concorso, richiamando per la disciplina del rapporto di lavoro da instaurare con i vincitori del concorso il contratto collettivo e il regolamento per il personale dell'Istituto, non aveva fatto riferimento alla normativa vigente all'epoca del bando;
ai fini della individuazione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis doveva farsi riferimento invece a quella in vigore al momento della stipulazione del contratto individuale. Questo si era instaurato dopo l'entrata in vigore del regolamento del 1989, per il fatto oggettivo che gli appellanti, non vincitori originari del concorso ma semplicemente idonei, erano stati assunti in seguito a delibera intervenuta successivamente con le quali si erano stabilite nuove assunzioni attingendo alla graduatoria del concorso espletato. Non si poteva del resto prospettare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti vincitori del concorso, trattandosi semplicemente di soggezione del rapporto alla più recente disciplina collettiva applicabile;
non era neppure configurabile una violazione del principio posto dall'art. 49 del d.lgs. n.29/93, che impone alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Avverso questa sentenza i sigg. EM e TT propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L'Istituto Poligrafico dello Stato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunciano i vizi di omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1336, 1362, 1363, 1366, 1375 cod.civ. Si sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che dal bando di concorso derivi a carico dell'Istituto proponente soltanto l'obbligo di applicare ai vincitori la disciplina contrattuale di volta in volta in vigore al momento dell'assunzione; dall'esplicito riferimento, contenuto nel bando, alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro di coloro che sarebbero risultati vincitori, si doveva invece desumere- in applicazione del criterio di interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366 cod.civ., e del principio di esecuzione del contratto in base agli stessi canoni di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod.civ.- l'obbligo di praticare nei confronti di tutti questi soggetti il trattamento economico e normativo contenuto nelle fonti indicate dal bando stesso al momento della sua pubblicazione.
La parte ricorrente formula quindi ulteriori critiche sostenendo che
- la suddetta disposizione del bando ha determinato nei vincitori il legittimo affidamento sulla uniforme disciplina dei rapporti di lavoro in base alle condizioni contenute nel Regolamento del 1981;
- ai fini della identificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori assunti bisognava far riferimento all'esercizio del "potere unilaterale del datore di lavoro" di procedere all'assunzione dei vincitori del concorso;
- la clausola del bando doveva essere interpretata nel senso di un rinvio fisso e predeterminato alla disciplina contrattuale in vigore al momento della emanazione del bando;
- il bando, concretando gli estremi di un'offerta al pubblico, determina il diritto dei soggetti collocati utilmente in graduatoria il diritto alla conclusione del contratto e all'assunzione; avendo aderito alla medesima offerta cui hanno aderito gli altri lavoratori assunti prima del marzo 1989, i ricorrenti hanno diritto a vedersi applicato lo stesso trattamento praticato nei confronti di questi ultimi.
Con il secondo motivo si denunciano i vizi di omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., affermandosi che le differenziazioni retributive tra lavoratori addetti alle stesse mansioni sono illegittime, perché in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, se non rispondono a ragioni congrue e socialmente apprezzabili: tale presupposto, sul quale il Tribunale non ha indagato, non è ravvisabile nel caso di specie. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 49 e 73 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29, sostenendosi che l'obbligo di parità di trattamento sancito dalla norma invocata a carico del datore di lavoro pubblico, come l'istituto Poligrafico, non consente la differenziazione retributiva praticata da quest'ultimo.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento. Con questi si critica, in primo luogo, l'interpretazione della dichiarazione di volontà espressa nel bando, che secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale non contiene uno specifico riferimento al contratto collettivo e al regolamento del personale vigente alla data di pubblicazione del bando stesso, ma anzi, con l'espressione "sarà regolato", intende indicare la disciplina in vigore in epoca successiva a tale momento. Le critiche sono inammissibili, nella parte in cui si limitano ad un generico richiamo dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., non indicati specificamente, senza precisare in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, e si risolvono nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello raggiunto dal Tribunale sulla base del significato letterale delle espressioni usate, ritenuto sufficiente per la ricostruzione della volontà espressa;
il mancato ricorso al criterio sussidiario dell'interpretazione secondo buona fede, di cui all'art. 1366 cod.civ., corrisponde dunque ad una scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (giurisprudenza costante: v. Cass. 18 settembre 1986 n. 5657, 26 giugno 1996 n. 5893). Il Tribunale ha ulteriormente considerato che gli attuali ricorrenti non risultarono vincitori del concorso, ma soltanto idonei (non collocati utilmente in graduatoria) e che la loro assunzione avvenne in base a delibere successive (dell'anno 1989) con le quali si decise di procedere alla instaurazione del rapporto con tali soggetti attingendo alla graduatoria del concorso espletato;
nessuna deduzione è stata svolta dai ricorrenti per contestare in relazione al contenuto di tali delibere l'identificazione della disciplina applicabile ai rapporti in questione. L'assunto secondo cui i ricorrenti avrebbero acquisito il diritto al trattamento riconosciuto ai lavoratori vincitori del concorso assunti prima del marzo 1989, per aver aderito alla stessa offerta al pubblico rivolta a costoro, perde così ogni rilievo.
Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha affermato che i rapporti in questione devono ritenersi regolati dalla disciplina contenuta nel regolamento del personale del 1989, ivi comprese le clausole riguardanti il trattamento più favorevole per i dipendenti in servizio alla data del 2 marzo di tale anno;
del resto (come è già stato rilevato da Cass. 9 giugno 1994 n. 5594) ai fini della individuazione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato deve essere riferita al momento della stipulazione del contratto individuale, anche se questa rappresenti l'adempimento dell'obbligo derivante dall'esito favorevole della procedura selettiva concorsuale seguita dal datore di lavoro per l'assunzione.
Per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza 17 maggio 1996 n. 4570 delle Sezioni Unite di questa Corte, che esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del lavoratore alla parità di trattamento, negando in particolare la possibilità di un sindacato da parte del giudice sugli atti dell'autonomia collettiva sotto il profilo del rispetto di un simile principio di parità;
questo non può del resto fondarsi sulle clausole generali di correttezza e buona fede, che non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro ma precisano le modalità di comportamento nell'esecuzione del contratto (v. Cass. 30 marzo 1998 n. 3343). In ogni caso, l'invocata regola di parità di trattamento non potrebbe certamente operare nel caso in cui differenziazioni retributive corrispondano a situazioni diversamente regolate nel tempo per modificazioni della disciplina collettiva (cfr. Cass. 4 aprile 1997 n. 2955). Per questa ipotesi, l'assunto dei ricorrenti non può fondarsi neppure sulla normativa dettata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, emanato ai sensi dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992 n.421 per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Tale regolamentazione, in base alla quale i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono assoggettati alla disciplina del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (art. 2 comma secondo), nonché dei contratti collettivi stipulati con i criteri e le modalità previste dallo stesso decreto (art. 2 comma terzo), stabilisce all'art. 49, comma secondo, che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamentì non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". Questa disposizione è richiamata dal citato terzo comma dell'art.2, secondo cui "i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art.49 comma 2". Il 5^ comma dell'art.73 del medesimo testo normativo prevede poi che le aziende e gli enti ivi indicati (tra cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, designato mediante il richiamo alla legge 11 luglio 1986 n.266) "provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I". La Corte osserva la garanzia di parità di trattamento contrattuale, posta dal richiamato art.49 comma secondo, risulta destinata ad operare sia nel senso di un'equiparazione dei trattamenti contrattuali previsti per settori diversi della pubblica amministrazione, sia sul piano dei rapporti tra contrattazione collettiva ed individuale, con la specifica previsione di inderogabilità dei trattamenti minimi contenuta nell'ultima parte della stessa norma (cfr. sul punto Corte Cost. 14 ottobre 1997 n. 309). Solo questo secondo profilo assume rilevanza, peraltro, per la disciplina del rapporto dei dipendenti degli enti indicati nell'art. 73, che deve uniformarsi ai "principi di cui al titolo I":
tra essi rientra la regola enunciata con la citata disposizione dell'art. 2, ma questa, in quanto espressamente riferita ai contratti individuali, non può riguardare il rapporto tra contratti collettivi e tantomeno la fattispecie di successione nel tempo di diverse regolamentazioni collettive.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio liquidate in lire 30.500, oltre lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999