Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 2
Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e salve le particolari forme previste dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria. (Fattispecie relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte suprema, a mezzo del servizio postale).
La nomina di difensore effettuata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non realizza l'effetto processuale previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto da difensore così nominato è inammissibile. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di reiezione di istanza di affidamento in prova al servizio sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/1999, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 18.10.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.5676
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.06340/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) FAVERO CESARE n. il 25.08.1955
avverso ordinanza del 04.09.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
Visti gli atti relativi al ricorso, proposto da FAVERO CESARE avverso l'ordinanza emessa il 4.9.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con la quale è stata respinta la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
rilevato che i motivi di ricorso sono stati trasmessi direttamente per posta alla cancelleria di questa Corte (v. f. 165 e 172);
rilevato che, come già affermato da questo Supremo Collegio, "secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e salve le particolari forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen. per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, oppure deve essere spedito alla stessa cancelleria" (Cass., Sez. II, sent. n. 2056 del 20-05-1991, Crisalli);
ritenuto che dal mancato rispetto di tali modalità di presentazione o spedizione deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 c.p.p. che, fra le cause d'inammissibilità, annovera (lett. c)
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., nella cui previsione rientrano appunto anche le modalità
di presentazione o di spedizione dell'atto di impugnazione;
rilevato che, per altro, nella specie l'avv. Pier Luigi Merlin, unico firmatario del ricorso, non è stato legalmente nominato dal ER come suo difensore o procuratore speciale, non potendo attribuirsi alcuna efficacia al telegramma di cui al f. 165-bis, in quanto la sua firma non risulta autenticata nelle forme di legge (v. Cass., Sez. II, sent. n. 9226 del 26-08-1994, Atzeni, con cui si è precisato che "la nomina di difensore realizzata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non consegue l'effetto processuale previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., e che, conseguentemente, il ricorso proposto da difensore così nominato va dichiarato inammissibile");
ritenuto che dalla inosservanza delle norme di cui sopra discende la inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999