Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/1999, n. 5676
CASS
Sentenza 18 ottobre 1999

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Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e salve le particolari forme previste dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria. (Fattispecie relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte suprema, a mezzo del servizio postale).

La nomina di difensore effettuata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non realizza l'effetto processuale previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto da difensore così nominato è inammissibile. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di reiezione di istanza di affidamento in prova al servizio sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/1999, n. 5676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5676
    Data del deposito : 18 ottobre 1999

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