Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G.Toma n. 45;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Lecce il 30/09/2024, notificato l’8/10/2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce in data 12/08/2024 finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visto il decreto n. 44 del 16 dicembre 2024 con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzi a questo T.A.R.;
Vista l’istanza di reclamo avverso il predetto decreto n. 44 del 16 dicembre 2024 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 727 del 20 novembre 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (riformata in appello con ordinanza della Sezione III^ del Consiglio di Stato n. 51 del 10 gennaio 2025);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RA TO e uditi per le parti i difensori l’Avv. N. Pisanello, in sostituzione dell'Avv. S. Centonze, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 21 ottobre 2024 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Nel 2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce ha rilasciato all’imprenditore agricolo -OMISSIS-, nell’ambito delle quote stabilite dal c.d. decreto flussi stagionali per l’anno 2022, il nulla osta alla sua assunzione e il 6 luglio 2023 l’Ambasciata italiana in Senegal ha rilasciato, in favore dell’odierno ricorrente, il visto di ingresso stagionale, con validità dal 12 luglio 2023 fino al 21 aprile 2024. Pertanto, espone l’odierno ricorrente, di essere giunto in Italia il 26 luglio 2023, di aver sottoscritto il contratto di lavoro con il predetto imprenditore agricolo in data 3 gennaio 2024 e contestualmente, di aver chiesto di essere di convocato presso la competente Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che avveniva in data 9 febbraio 2024. Espone, inoltre l’odierno ricorrente di essere stato convocato presso la Questura resistente per il successivo 12 agosto 2024 e che, il 16 maggio 2024 la società -OMISSIS-. è subentrata nel rapporto di lavoro con lo straniero, assumendolo alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto 2024, prorogato fino al 14 novembre 2024.
Espone il ricorrente che, avendo maturato il numero di giornate lavorative di cui all’art. 24, co. 10, T.U. Imm., ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro tout court ma che l’8 ottobre 2024, presentatosi presso la predetta Questura per il ritiro del permesso di soggiorno, ha invece ricevuto, la notifica del rifiuto di rilascio motivato sul presupposto che la validità del visto di ingresso fosse già scaduta.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 5, e 24 T.U. Imm., nonché degli artt. 11 e 12 Reg. Att.T.U.Imm.–Violazione e falsa applicazione degli artt. e1, 2, 3, 7 e 21 octies L. 241/90 e ss.mm.-Violazione degli art. 2, 3, 24 e 97 Cost. –Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità –Difetto istruttorio–Carenza motivazionale;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7,10 bis e 21 octies L. 241/90 e ss.mm.–Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lg. 286/98 (T.U. Imm.)e 3 d.p.r. n. 394/99 (Reg. Att. T.U. Imm.), nonché degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost.-Violazione del diritto di difesa e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità –Difetto istruttorio;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 e ss.mm.-Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 T.U. Imm. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 16, 24 e 97 Cost. -Violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità –Difetto istruttorio –Carenza motivazionale sotto ulteriori profili.
4. In data 24 ottobre 2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
5.Con ordinanza cautelare 727 del 20 novembre 2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 novembre 2024, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
- risulta per tabulas che l’extracomunitario odierno ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 26/07/2023, munito di visto d’ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido per 270 giorni, con conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale);
- ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 3-bis lett.a) e 24 commi 7 e 8 del D. Lgs. 25/07/1998 n.286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza;
- nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’extracomunitario ricorrente - che avrebbe potuto svolgere attività lavorativa stagionale immediatamente (fin dal momento del suo ingresso in Italia) e che poi ha effettivamente svolto (al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi;
-nessuna rilevanza - ai fini di causa - ha la circostanza della dichiarata (ma non provata) presentazione da parte del medesimo ricorrente di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario , anche perché non risulta che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto alla Prefettura di Lecce una quota, comunque, insussistente (decreto Flussi 2024) per la predetta conversione, sicchè - avendo il provvedimento impugnato carattere vincolato - appare irrilevante nella specie l’omesso preavviso di diniego ex art.10 bis Legge n.241/1990 ”.
6. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 727/2024) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 51 del 10 gennaio 2025, ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Il Collegio, considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ritiene che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese .”.
7. Con il decreto n. 44 del 16 dicembre 2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha rigettato l’istanza del ricorrente, depositata il 21 ottobre 2024, volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del predetto patrocinio in relazione al giudizio avverso il provvedimento in premessa, con la seguente motivazione: “ considerato:
che l’istante ha dichiarato che ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02);
che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati ;”
8. Il 16 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato reclamo avverso il decreto n. 44 del 16 dicembre 2024, con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha rigettato l’istanza del ricorrente, depositata il 21 ottobre 2024, volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del predetto patrocinio in relazione al giudizio avverso il provvedimento in premessa.
9. Nella pubblica udienza del 22 luglio 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio essendo in corso un tentativo di bonaria definizione. La difesa erariale si è opposta alla richiesta di rinvio in quanto non a conoscenza di una attività in tal senso ma il difensore del ricorrente ha insistito nel chiesto rinvio facendo presente di aver preso contatti direttamente con la Questura di Lecce. Il Presidente della Sezione, ritenuto di concedere il richiesto rinvio, ha disposto che la causa venga trattata nel merito alla udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
10. Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione
11. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 727 del 20 novembre 2024, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
11.1. Sono privi di giuridico fondamento i tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa del ricorrente.
In linea generale per l'assunzione di un cittadino extracomunitario il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ss.mm. prevede il seguente iter:
a) il c.d. decreto flussi, che determina la c.d. "capienza" degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286 cit.);
b) la richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22 d.lgs. n. 286 cit.) oppure del diverso e specifico nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24 d.lgs. n. 286 cit.);
c) il rilascio, a richiesta dell'extracomunitario, del coerente visto d'ingresso (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.);
d) la sottoscrizione (nei casi previsti) da parte dell'extracomunitario dell'accordo di integrazione, (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.);
e) la sottoscrizione del "contratto di soggiorno", ossia di quel particolare contratto di lavoro scritto, contenente anche talune clausole imposte dalla legge e perfezionato presso i preposti uffici, da parte del datore di lavoro e dell'extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.);
f) il rilascio del permesso di soggiorno, che può essere anche solo di tipo stagionale, nei casi previsti (artt. 5 e 24 d.lgs. n. 286 cit.), che è sempre coerente ai titoli (visto e nulla-osta) d'ingresso.
Con riguardo all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’art. 5 comma 3 bis D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che: “ Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni ”.
Con specifico riferimento al lavoro stagionale, all’art. 24 commi 7 e 8 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 e ss.mm il legislatore precisa che: “ Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL)). In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. ”.
Dal quadro normativo richiamato emerge, dunque, che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale consente lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, alla cui scadenza il cittadino extracomunitario deve fare rientro nello Stato di provenienza.
Nel caso de specie, risulta “ per tabulas ” che il medesimo ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 26 luglio 2023, munito di visto d’ingresso di tipo “D” per lavoro stagionale valido per 270 giorni, pertanto il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale). Inoltre il ricorrente, che avrebbe potuto svolgere attività lavorativa stagionale immediatamente (fin dal momento del suo ingresso in Italia), ed ha effettivamente svolto (al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi.
Non può sostenersi, come affermato dalla difesa del ricorrente che la definizione del procedimento oltre la scadenza del visto di ingresso non può essere imputabile a fatto e colpa del ricorrente lavoratore e del suo datore di lavoro, che hanno tempestivamente posto in essere tutte le formalità cui erano tenuti per legge e che il ritardo sarebbe dipeso in parte dalla Prefettura (che avrebbe convocato le parti oltre due mesi dopo la richiesta), ed in parte dalla Questura, che avrebbe convocato lo straniero (tramite appuntamento in sede di invio del kit) dopo oltre sei mesi dalla richiesta.
Dagli atti risulta che il ricorrente è giunto in Italia il 26.7.2023, munito di visto di tipo D, che gli consentiva di soggiornare e lavorare in Italia dal 12.7.2023 al 21.4.2024. Solo in data 3.1.2024 lo straniero ha sottoscritto il contratto di lavoro con l’imprenditore agricolo, e lo stesso giorno ha chiesto di essere convocato in Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che avveniva in data 9.2.2024. Lo straniero si è recato all’ufficio postale in data 9.2.2024 ed è stato convocato in Questura il 12.8.2024, come da appuntamento generato automaticamente dal sistema informatico Eli - 2, che funge da raccordo tra Poste italiane e la Questura. Pertanto il giorno dell’appuntamento il visto di ingresso era già scaduto.
Né può assumere rilevanza - ai fini di causa - la circostanza della dichiarata (ma non provata) presentazione da parte dell’odierno ricorrente di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario, non risultando che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto alla Prefettura di Lecce una quota, comunque, insussistente (decreto Flussi 2024) per la predetta conversione, Infatti, la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del D. Lgs. n. 286 del 1998, (vigente dal 24 novembre 2016), prevede testualmente: " Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 ". Pertanto la predetta conversione può avvenire nei limiti delle quote di ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del T.U. Immigrazione, infatti " la personale titolarità di una quota di ingresso, nell'ambito delle quote periodicamente stabilite dal c.d. "Decreto Flussi" pro tempore in vigore, risulta pertanto presupposto indefettibile per la conversione " (cfr. Cons. St., III, n. 4366 del 2016 e n. 3778 del 2017). La ratio di tale disposizione si rinviene nella necessità di evitare che il procedimento di conversione possa essere usato al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, in elusione della specifica disciplina che regola il rilascio di quest'ultimo e delle specifiche quote di ingresso stabilite.
Il rilevato contrasto normativo connota il provvedimento impugnato di natura strutturalmente vincolata; con conseguente piana applicazione nel caso concreto del regime dei c.d. vizi non invalidanti di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo periodo Legge n. 241/1990 e ss.mm.; determinando ciò l’irrilevanza nella specie dell’omesso preavviso di diniego ex art.10 bis Legge n.241 del 1990 e ss.mm.
12. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
13. Inoltre, il Collegio ritiene che, nonostante il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. espresso con decreto n. 44 del 16.12.2024 (fondato sull’apparenza di manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dal ricorrente, art. 126, comma primo, D.P.R. n. 115/2002, con il ricorso introduttivo del giudizio), a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 51 del 10.01.2025 che ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione “ Il Collegio, considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ritiene che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese .”, sussistono, ora, i presupposti di legge per revocare il sopracitato decreto n. 44/2024 della Commissione per il patrocinio dello Stato istituita presso questo Tribunale e per ammettere, quindi, il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con il compenso in favore del suo difensore, e a carico dell’Erario, liquidato nella misura stabilita in dispositivo.
14. Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, (anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente), per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Si dispone la revoca del decreto n. 44/2024 della Commissione per il patrocinio dello Stato istituita presso questo Tribunale e si ammette, quindi, il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con il compenso in favore del suo difensore Avv. Salvatore Centonze, e a carico dell’Erario, liquidato in misura pari ad € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento all’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
RA TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TO | IZ OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.