Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Nel reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, il dolo (a carattere generico) consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che determinano la condotta dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che non escludesse l'integrazione del reato l'asserita intenzione dell'agente, allontanatosi dalla propria abitazione, di raggiungere un istituto penitenziario al fine di accelerare i tempi di maturazione del beneficio della liberazione anticipata).
Commentario • 1
- 1. Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2004, n. 19639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19639 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 17
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 23143/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CO RM, nata l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 29 gennaio 2003 n. 295, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Sanremo 24 novembre 2000 n. 633, è stata dichiarata colpevole del reato p. e p. dall'art. 385 c.p., commesso in Arma di Taggia e accertato in Catania il 23 agosto 1996, e condannata alla pena di sei mesi di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 novembre 2000 n. 633 il Tribunale di Sanremo dichiarava RM NT colpevole del reato ascrittole - perché essendo ristretta agli arresti domiciliari su ordinanza della Procura Generale di Catania n. 65/96 del 28 giugno 1996, era evasa dalla propria abitazione sita in via Marco Polo n. 72 - e la condannava alla pena di sei mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputata, chiedendo di essere assolta con la formula ritenuta più adeguata. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza n. 295 del 29 gennaio 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e difetto di motivazione (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché nella sentenza impugnata non si è tenuto conto che l'imputata si è allontanata dal proprio domicilio, sede degli arresti domiciliari lavorativi, per recarsi alla Casa circondariale di Catania ad espiare la residua pena, perché solo scontando la pena in regime carcerario avrebbe potuto ottenere secondo la legislazione del tempo, la liberazione anticipata;
2. erronea applicazione dell'art. 385 c.p. e difetto di motivazione (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché in ogni caso avrebbe dovuto essere applicato l'ultimo capoverso dell'art. 385 c.p., essendo documentato che la NT non aveva alcuna intenzione di evadere.
L'impugnazione è inammissibile.
Secondo l'art. 284 c. 5 c.p.p. l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare, per cui il reato di evasione, previsto dall'art. 385 c. 3 c.p., si consuma con il semplice volontario allontanamento dal luogo in cui la misura applicata, indipendentemente dal fatto che la persona che vi è sottoposta rimanga sotto il controllo dell'autorità preposta alla sorveglianza, tant'è che la costituzione in carcere non ha effetto scriminante, ma è considerata dall'art. 385 c. 4 c.p. solo come circostanza attenuante (Cass., Sez. 6^. 18 aprile 2003 n., ric. Ferro A.).
Il fatto che gli arresti domiciliari costituiscano una forma di custodia cautelare, equiparata alla custodia in carcere, implica che l'allontanamento senza autorizzazione dalla sede degli arresti realizzi di per sè il reato di evasione, quale che sia la ragione che l'ha determinato e, quindi, anche se l'allontanamento sia motivato dall'intenzione di costituirsi in carcere per scontare la pena residua, rinunciando agli arresti domiciliari per godere del beneficio della liberazione anticipata.
In tal caso il dolo, previsto in forma generica per il reato di evasione, si configura come consapevolezza dell'allontanamento non autorizzato dal domicilio, in violazione della disciplina degli arresti domiciliari che impegna, all'atto in cui ne ottiene l'applicazione, a osservarne con estrema diligenza la regola fondamentale dell'assoluto divieto di allontanamento dal proprio domicilio senza preventiva autorizzazione, a nulla rilevando sotto questo profilo lo scopo della condotta (Cass., Sez. 6^, 1 giugno 2000 n. 7842, ric. Vernucci R.), anche se rappresentato dall'esigenza dell'imputato di tornare in carcere, rinunciando alla forma attenuata di detenzione.
Nella specie, pertanto, la condotta dell'imputata non può considerarsi lecita per il fatto che, allontanatasi da Arma di Taggia, dov'era agli arresti domiciliari, e si sia recata a Catania, anche se si afferma - incontrando tuttavia una smentita in fatto nella motivazione delle sentenze di merito, fondata sulla dichiarazione resa dalla ricorrente di non essere in grado di proseguire il regime degli arresti domiciliari per sopravvenute difficoltà conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro in Ventimiglia e nella mancanza di un alloggio - che l'imputata si è costituita in carcere per scontare la pena residua al fine di ottenere la liberazione anticipata e benché ciò sia avvenuto senza soluzione di continuità.
Pertanto il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile.
Esso, infatti, è stato prospettato per la prima volta in cassazione, in contrasto con la regola contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 606 c.p.p., il quale prescrive a pena d'inammissibilità che la violazione di legge sia preventivamente dedotta nei motivi d'appello.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004