CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LV, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AR LP, avvocato Maria GE TT, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Antonio Maccaniello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8441 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER OS è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto per rispondere del delitto di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto, avendo conseguito il titolo di igienista dentale, avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, eseguendo cure odontoiatriche e odontoprotesiche nei confronti del paziente AR LP (capo a), e del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., avendo cagionato lesioni personali al LP in occasione del compimento di alcune manovre relative al pcsizionamento di un impianto dentale dislocato nel seno mascellare destro del paziente (capo b); fatti entrambi commessi in Taranto-Talsano dal settembre 2014 al giugno 2015. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena sospesa di cinque mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile costituita. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato appellante dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per non aver commesso il fatto e, eliminato il relativo aumento di pena, ha ridotto la pena a tre mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Antonio Mancaniello, nell'interesse del OS, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe fondata sulle dichiarazioni contraddittorie della persona offesa in merito all'esecuzione da parte dell'imputato di interventi di carattere medico esorbitanti la propria qualifica di igienista dentale. Ad avviso del difensore, infatti, l'assunto della sentenza impugnata, secondo il quale il OS avrebbe compiuto «manovre funzionali al posizionamento dell'impianto», conclusesi con l'apposizione di punti nel cavo orale del LP, sarebbe in insanabile contraddizione con quanto dichiarato dalla persona offesa, che aveva affermato che il posizionamento dell'impianto dentale sarebbe stato eseguito dal dott. Scialpi. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l'illegittimità della sentenza 2 impugnata per violazione parziale del ne bis in idem con riferimento alle condotte di esercizio abusivo della professione commesse da settembre sino a dicembre 2014, in quanto già giudicate dalla sentenza di condanna emessa in data 12 gennaio 2021 del Tribunale di Taranto, avente ad oggetto analoghe condotte perpetrate sino a dicembre 2014. La contestazione formulata nel presente procedimento, avendo ad oggetto l'arco temporale da settembre 2014 a giugno 2015, dunque, si sovrapporrebbe parzialmente a quella oggetto del distinto procedimento, in violazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen. 4.3. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente negato al OS la sospensione condizionale della pena. 4.4. Con il quarto motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità civile del OS per il reato di esercizio abusivo della professione nei confronti di un soggetto, costituitosi parte civile esclusivamente per il delitto di lesioni personali, per il quale, peraltro, l'imputato era stato assolto. Sarebbe, dunque, inammissibile la costituzione di parte civile del LP per il reato di esercizio abusivo della professione di dentista una volta dimostrato, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di lesioni personali, che nessun danno era conseguito a tale condotta. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2022 il difensore della parte civile AR LP, avvocato Maria GE TT, ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2022 il difensore del ricorrente, avvocato Antonio Maccaniello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente 3 infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore del ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe fondata sulle dichiarazioni contraddittorie della persona offesa. 3. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito sul fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno, peraltro, congruamente ritenuto credibile la persona offesa e hanno rilevato che il OS ha compiuto manovre funzionali al posizionamento dell'impianto nel cavo orale del LP, anche mediante l'apposizione di punti di sutura. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione parziale del ne bis in idem. 5. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, postulando accertamenti di fatto in ordine all'identità della condotta contestata, non è stato dedotto in sede di appello e, quindi, è sottratto alla cognizione del giudice del merito. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (ex plurimís: Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, De Santis, Rv.282044-01; Sez. 2, n. 21462 del 4 20/03/2019, Manco, Rv. 276532 - 01; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017 (dep. 2018), B., Rv. 271764 - 01; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997 - 01). La sentenza che, ad avviso del ricorrente, fonderebbe la preclusione processuale non è, peraltro, ancora divenuta definitiva e,. dunque, nessuna violazione del ne bis in idem è ravvisabile. 6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello erroneamente avrebbe negato al OS la sospensione condizionale della pena. 7. Il motivo è manifestamente infondato. in quanto la sospensione condizionale della pena è stata disposta in favore dell'imputai:o dalla sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata. 8. Con il quarto motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità civile del OS per il reato di esercizio abusivo della professione nei confronti di soggetto costituitosi parte civile esclusivamente per il delitto di lesioni personali. 9. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge relativa alla carenza di legittimazione della parte civile non ha i'ormato oggetto dei motivi di appello ed è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità in violazione del disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è, infatti, delineato dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti. Tali motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. 5 Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR LP, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LP AR, che liquida in complessivi euro 3.5:1,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 gennaio 2023.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI LV, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AR LP, avvocato Maria GE TT, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Antonio Maccaniello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8441 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER OS è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto per rispondere del delitto di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto, avendo conseguito il titolo di igienista dentale, avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, eseguendo cure odontoiatriche e odontoprotesiche nei confronti del paziente AR LP (capo a), e del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., avendo cagionato lesioni personali al LP in occasione del compimento di alcune manovre relative al pcsizionamento di un impianto dentale dislocato nel seno mascellare destro del paziente (capo b); fatti entrambi commessi in Taranto-Talsano dal settembre 2014 al giugno 2015. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena sospesa di cinque mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile costituita. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato appellante dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per non aver commesso il fatto e, eliminato il relativo aumento di pena, ha ridotto la pena a tre mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Antonio Mancaniello, nell'interesse del OS, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe fondata sulle dichiarazioni contraddittorie della persona offesa in merito all'esecuzione da parte dell'imputato di interventi di carattere medico esorbitanti la propria qualifica di igienista dentale. Ad avviso del difensore, infatti, l'assunto della sentenza impugnata, secondo il quale il OS avrebbe compiuto «manovre funzionali al posizionamento dell'impianto», conclusesi con l'apposizione di punti nel cavo orale del LP, sarebbe in insanabile contraddizione con quanto dichiarato dalla persona offesa, che aveva affermato che il posizionamento dell'impianto dentale sarebbe stato eseguito dal dott. Scialpi. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l'illegittimità della sentenza 2 impugnata per violazione parziale del ne bis in idem con riferimento alle condotte di esercizio abusivo della professione commesse da settembre sino a dicembre 2014, in quanto già giudicate dalla sentenza di condanna emessa in data 12 gennaio 2021 del Tribunale di Taranto, avente ad oggetto analoghe condotte perpetrate sino a dicembre 2014. La contestazione formulata nel presente procedimento, avendo ad oggetto l'arco temporale da settembre 2014 a giugno 2015, dunque, si sovrapporrebbe parzialmente a quella oggetto del distinto procedimento, in violazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen. 4.3. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente negato al OS la sospensione condizionale della pena. 4.4. Con il quarto motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità civile del OS per il reato di esercizio abusivo della professione nei confronti di un soggetto, costituitosi parte civile esclusivamente per il delitto di lesioni personali, per il quale, peraltro, l'imputato era stato assolto. Sarebbe, dunque, inammissibile la costituzione di parte civile del LP per il reato di esercizio abusivo della professione di dentista una volta dimostrato, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di lesioni personali, che nessun danno era conseguito a tale condotta. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2022 il difensore della parte civile AR LP, avvocato Maria GE TT, ha chiesto di dichiararsi inammissibile o, comunque, di rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2022 il difensore del ricorrente, avvocato Antonio Maccaniello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente 3 infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore del ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe fondata sulle dichiarazioni contraddittorie della persona offesa. 3. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito sul fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno, peraltro, congruamente ritenuto credibile la persona offesa e hanno rilevato che il OS ha compiuto manovre funzionali al posizionamento dell'impianto nel cavo orale del LP, anche mediante l'apposizione di punti di sutura. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione parziale del ne bis in idem. 5. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, postulando accertamenti di fatto in ordine all'identità della condotta contestata, non è stato dedotto in sede di appello e, quindi, è sottratto alla cognizione del giudice del merito. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (ex plurimís: Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, De Santis, Rv.282044-01; Sez. 2, n. 21462 del 4 20/03/2019, Manco, Rv. 276532 - 01; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017 (dep. 2018), B., Rv. 271764 - 01; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997 - 01). La sentenza che, ad avviso del ricorrente, fonderebbe la preclusione processuale non è, peraltro, ancora divenuta definitiva e,. dunque, nessuna violazione del ne bis in idem è ravvisabile. 6. Con il terzo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello erroneamente avrebbe negato al OS la sospensione condizionale della pena. 7. Il motivo è manifestamente infondato. in quanto la sospensione condizionale della pena è stata disposta in favore dell'imputai:o dalla sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata. 8. Con il quarto motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e dell'art. 74 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità civile del OS per il reato di esercizio abusivo della professione nei confronti di soggetto costituitosi parte civile esclusivamente per il delitto di lesioni personali. 9. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge relativa alla carenza di legittimazione della parte civile non ha i'ormato oggetto dei motivi di appello ed è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità in violazione del disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è, infatti, delineato dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti. Tali motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. 5 Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AR LP, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LP AR, che liquida in complessivi euro 3.5:1,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 gennaio 2023.