Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/1998, n. 9358
CASS
Sentenza 24 aprile 1998

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Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale. È atto pubblico, quindi, la domanda rivolta al Ministero per il commercio con l'estero con la quale il richiedente attesta al pubblico ufficiale di esercitare attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi, condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato.

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  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/1998, n. 9358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9358
Data del deposito : 24 aprile 1998

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