Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale. È atto pubblico, quindi, la domanda rivolta al Ministero per il commercio con l'estero con la quale il richiedente attesta al pubblico ufficiale di esercitare attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi, condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/1998, n. 9358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9358 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 24.4.98
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 846
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 36430/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SA LI, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del 9.4.97 della Corte di Appello di Trieste Letti il ricorso e la sentenza impugnata, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, MOTIVI DELLA DECISIONE
SA LI venne condannato dal Gip del Tribunale di Trieste alla pena di mesi sei di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 48, 292, 295, lett.c) D.P.R. 23.1.73 n.43 e artt.48, 483 c.p., per aver, quale amministratore di società agricole non più operanti, rilasciato deleghe per l'importazione di bovini adulti, a dazio agevolato, a TN DO che, tratto in errore, attestava falsamente, ma inconsapevolmente, nella domanda rivolta al Ministero per il commercio estero, l'esistenza e l'operatività delle aziende agricole richiedenti, ottenendo, così, titoli all'introduzione nel territorio dello Stato di 186 capi di bestiame e fuendo di una riduzione di imposta per lire 23.869.727.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. Con il ricorso la difesa deduce l'inesistenza del reato di falso ideologico, sull'assunto che la domanda rivolta al Ministero del commercio estero non è un atto pubblico, ai sensi dell'art.2699 cod.civ. che tale qualifica attribuisce soltanto al "documento redatto con la prescritte formalità da un notaio e da altro pubblico ufficiale", la conseguente non perseguibilità del contrabbando, non più previsto come reato ai sensi dell'art.2 Legge 28.12.93 n.562, la non configurabilità di tale delitto, che punisce la sottrazione di merci ai diritti di confine, nell'importazione agevolata di bestiame, peraltro materialmente effettuata dal TN. Sostiene, infine, che l'esistenza e la operatività dell'azienda non è condizione richiesta dalla normativa comunitaria per ottenere il beneficio. Il Ministero aveva rilasciato i titoli all'importazione nonostante che alla domanda fossero allegati certificati attestanti la cessazione dell'attività aziendale.
1- Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa come la dichiarazione del privato -che assume il connotato pubblicistico per l'attestazione fatta in calce dal pubblico ufficiale circa la provenienza di essa e la corrispondenza dello scritto al dichiarato- in ordine ad un fatto o al possesso di requisiti per ottenere un determinato beneficio, dichiarazione alla quale, nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo che li presuppone per il riconoscimento di diritti, oneri o obblighi, la pubblica amministrazione attribuisce, prescindendo da ogni istruttoria, anche per normativa interna, valore di documentazione della verità attestata. È atto pubblico, quindi la domanda rivolta al Ministero per il commercio con l'estero con la quale il richiedende, reso edotto della responsabilità penale conseguente al mendacio, attesta al pubblico ufficiale ricevente di esercitare attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi, condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'importazione di bovini a dazio agevolato. Nei limiti del dedotto, quindi, non è fondata la censura -che non aggredisce specificamente il contenuto dichiarativo della domanda presentata al Ministero per il commercio con l'estero- ed è corretta la statuizione dei giudici di primo e secondo grado in ordine alla sussistenza dell'atto pubblico e alla configurabilità del reato previsto dagli artt.48, 483 c.p. nella attestazione, ideologicamente falsa, fatta al pubblico ufficiale dal LE per errore indotto dal TO. (sent.Gip, pag.3 retro).
2-Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
In tema di contrabbando doganale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n.562, i reati finanziari puniti con la sola pena pecuniaria non sono depenalizzati allorché, nelle ipotesi aggravate, siano sanzionati con pena detentiva. (Sez.U., sent.0 7930 del 17/07/95 (ud. 21/04/95),rv. 201550, Zouine). Ne consegue che, nella fattispecie, non sono applicabili le norme depenalizzanti per la sussistenza della contestata aggravante oggettiva della connessione del contrabbando, con altro delitto contro la fede pubblica, connessione che comporta, a norma dell'art.295 D.P.R 23 gennaio 1973 n.43, l'irrogazione della pena plurima della reclusione e della multa.
3-Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Il contrabbando doganale punisce, nelle molteplici ipotesi previste dalle norme incriminatrici, la sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine. Lo scopo dell'incriminazione va individuato nell'esigenza di evitare l'evasione del dazio di confine e, quindi l'importazione di merce in frode al fisco. Per la ratio e la struttura della fattispecie, il contrabbando è, se non un reato di evento, di certo un reato omissivo improprio, commissivo mediante omissione, punendo qualsiasi attività, anche mediata, qualsiasi espediente, più o meno artificioso e ingannevole, potenzialmente diretto al transito -vi, clan aut fraudolenter- della merce attraverso le frontiere con l'intenzione di non pagare il tributo. Il contrabbando può essere commesso, dunque, anche con strumentali reati di falso materiale o ideologico -come risulta anche dalla previsione dell'aggravante della connessione con reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica (art. 295 lett.c)- incidente sui documenti doganali preparatori e perfino successivi all'introduzione della merce nel territorio dello Stato. Poiché la norma dà rilevanza prevalente, se non decisiva, all'evento evasione, quale lesione tentata o consumata, parziale o totale, al bene giuridico protetto, il contrabbando può essere inserito, per alcune determinate ipotesi, nella categoria dei reati a condotta anticipata o posticipata, qualora il soggetto ponga in essere mezzi fraudolenti per ottenere la restituzione dei diritti già pagati o, come nella fattispecie, l'autorizzazione all'introduzione di merce a dazio agevolato. In tale fattispecie, il reato contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica concorre con quello di contrabbando, per la parte del tributo evaso.
I giudici del merito, quindi, facevano corretta applicazione dei suesposti principi, ravvisando il concorso del falso ideologico con il delitto di contrabbando. Non ha alcuna incidenza, in merito, che la domanda al Ministero per il commercio con l'estero e la materiale importazione del bestiame siano stati posti in essere direttamente dal delegato TN, atteso che il delegante TO risponde dei reati commessi, come contestato, a norma dell'art.48 c.p.- Non è fondato, inoltre, l'ulteriore rilievo del ricorrente che assume la mancata previsione da parte della regolamentazione extranazionale dell'irrilevante requisito dell'esercizio di attività professionale nel settore del bestiame e delle carni da parte del richiedente. Invero, la normativa comunitaria, disciplinando i regimi speciali d'importazione di giovani bovini maschi, prevede, implicitamente e esplicitamente, anche le categorie di soggetti legittimati, demandando all'organo nazionale -Ministero per il commercio con l'estero - le modalità concrete per la concessione del beneficio agli aventi diritto, necessariamente individuati- per la destinazione all'ingrasso del bestiame, da allevare e tenere in vita per almeno 120 giorni -nelle aziende operanti nel settore (Regolamenti CEE 585/77, 612/77, 1384/77, 411/84, 1121/87). Correttamente, quindi, entrambe le sentenze richiamano la circolare ministeriale che, dando attuazione pratica alla normativa comunitaria, aveva imposto, come condizione costitutiva per l'importazione agevolata, l'esercizio attuale, e da almeno dodici mesi, da parte del richiedente, di attività professionale nel settore, e inquadrano la falsa attestazione di tale requisito e l'importazione del bestiame, fraudolentemente procurata con un'evasione parziale di 23 milioni -nei concorrenti reati di falso ideologico e contrabbando. Di conseguenza, risolta dai giudici di merito, con statuizione non gravata, la questione della non innocuità del falso, non ha alcun valore escludente il mancato apprezzamento, da parte dei funzionari ministeriali, dei certificati allegati alla domanda, dai quali risultava la cessazione delle aziende del TO. Come rileva la sentenza impugnata, è priva di rilevanza giuridica tale omissione, dipendente da scarsa diligenza nell'istruttoria della pratica, artificiosamente provocata dall'allegazione dei documenti e dalla surrettizia ostentazione di requisiti inesistenti, tanto è vero che l'indagine sui fatti veniva attivata dallo stesso Ministero.
Il ricorso, quindi, non può essere accolto. Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998