Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 1
Pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente. Tale qualità compete al personale femminile appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria, essendo stato ad esso attribuito dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il compito di garantire l'ordine all'interno degli istituti di pena e di tutelarne la sicurezza: e ciò a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro. (Nella specie si trattava di un'agente ausiliario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/1997, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 28 ottobre 1997
1 Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere N. 1461
3 Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Antonio AGRÒ Consigliere N. 10362/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NN MA, n. a Roma, il 12.10.1952
avverso la sentenza 17 ottobre 1996 della Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Assente il difensore
Osserva
Il Pretore di Roma all'esito del dibattimento, con sentenza in data 13 ottobre 1995, dichiarava AN MA colpevole del delitto di oltraggio a p.u. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la condannava alla pena di giorni quindici di reclusione.
MA AN era stata rinviata a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 341 c.p. - per avere offeso l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale Tiziana MA, agente presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia rivolgendo al predetto, nell'esercizio della proprie funzioni le seguenti espressioni "vaffanculo". In Roma, il 7 marzo 1992. Rec. reiterata specifica. La decisione, impugnata dall'imputata, veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe. Ricorre per cassazione l'imputata e denuncia, a mezzo del difensore, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
Si sostiene nel ricorso l'insussistenza del delitto di oltraggio per difetto della qualifica di pubblico ufficiale da parte dell'agente della Polizia Penitenziaria MA Tiziana, trattandosi di agente ausiliario cui era esplicitamente vietato dal regolamento di svolgere mansioni all'interno delle aree cui sono allogati i detenuti, essendo ad esso riservati incarichi esterni e di supporto. Si censura altresì la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 D. Leg.vo n. 288/44. L'ausiliaria MA nel denegare alla AN l'accesso ai bagni delle sorveglianti, accesso considerato come un diritto dalle detenute in considerazione dell'eccezionale situazione che vedeva guasti i bagni normalmente ad esse destinati, ha violato, numerose norme sia regolamentari che di convivenza civile, causando con ciò la sdegnata reazione della ricorrente. In particolare ha omesso: a) di ottemperare all'obbligo di assumere precise informazioni sul comportamento da tenere in relazione ad una situazione eccezionale quale quella rappresentata dal cattivo funzionamento dei bagni riservati alle detenute;
b) di dare chiarimenti e ragione delle disposizioni impartite, a norma degli artt. 64 d.P.R. n. 431/76 e 5, comma secondo L. n. 395/90, nonché ai sensi della circolare n. 3337/5787 del 7.01.92.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell'ammissibilità poiché ripropone in maniera pedissequa questioni sollevate con i motivi di appello che i giudici del merito hanno attentamente valutato e poi disatteso fornendo al riguardo puntuale ed esauriente motivazione. Non ha pregio la censura volta a negare alla MA la qualità di pubblico ufficiale.
Occorre brevemente sottolineare che a norma dell'art. 357 c.p., come novellato dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (S.U. - 11.07.92, Delogu, m. CED 191171). La qualità di pubblico ufficiale si fonda, pertanto, sui caratteri dell'attività svolta, sulle mansioni in concreto espletate dall'agente, indipendentemente dal suo stato giuridico. Essa compete di certo al personale femminile appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo della polizia penitenziaria, essendo stato, tra l'altro, ad esso attribuito il compito, dall'art. 5 della legge istitutiva (15 dicembre 1990, n. 395), di garantire l'ordine all'interno degli istituti di pena e di tutelarne la sicurezza. E ciò a prescindere dalle peculiarità, quanto a durata, del rapporto di lavoro che intercorre tra il soggetto e l'Amministrazione penitenziaria. Aggiungasi che gli agenti e gli assistenti del Corpo della polizia penitenziaria sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 14, comma primo, lett. b), n. 1, legge n. 395/90, come tali pubblici ufficiali, a prescindere dalle mansioni ad essi affidate;
mentre per il disposto dell'art. 1, comma primo, nn. 1 e 3 del d.P.R. 15 luglio 1980, n. 750, in vigore all'epoca del fatto, in quanto espressamente richiamato dall'art. 29, comma secondo, lett. b) della legge citata, alle "vigilatrici penitenziarie" - ora agenti del Corpo della polizia penitenziaria - spettava il compito, tra l'altro, di "custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno" nonché di "fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo [ispettore o ispettore capo] sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata".
Infondata è altresì la censura rivolta avverso la denegata configurabilità dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale. La scriminante speciale prevista dall'art. 4 del d. L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, secondo la giurisprudenza di questa Corte, postula un comportamento del pubblico ufficiale che obiettivamente manifesti o riveli un carattere di prepotenza o di sorpruso determinato dalla sua consapevole volontà di perseguire mere finalità vessatorie o usare mezzi che non sono compatibili, in senso lato, con il nostro ordinamento giuridico, sì da provocare nel destinatario l'indignazione e la sua giusta reazione (sez. V - 18 settembre 1997, Foglia, m. CED, 208609; sez. VI 19 dicembre 1990, Bucchieri, m. CED 186111; sez. VI - 22 dicembre 1989, Cusano, m. CED 182922; sez. VI - 7 ottobre 1986, Riccio, m. CED 173874; sez. VI - 13 dicembre 1985, Giorgetti, ivi, 1987, 1415; sez. VI - 12 ottobre 1984, Perseu, Cass. Pen. 1986, 487). Gli atti che rientrano nell'ambito dei poteri del pubblico ufficiale compiuti esclusivamente per il raggiungimento dei fini propri della pubblica funzione non possono, pertanto, essere ritenuti arbitrari solo perché posti in essere in maniera poco opportuna, rude o, addirittura, sgarbata (sez. VI - 16 gennaio 1989, Cuomo, Cass. Pen. 1991, 472). L'arbitrarietà degli atti, inoltre, per avere efficacia scriminante, deve essere oggettiva, sicché non può avere rilevanza la soggettiva opinione del privato sulla sua sussistenza (sez. VI, 24 giugno 1989, Di Ruzza, m. CED 183804). Nel caso di specie i giudici di merito correttamente interpretando il dettato normativo, hanno ritenuto insussistente la scriminante in questione, invocata dall'imputata per giustificare l'addebito, avendo escluso, in fatto, alla stregua delle oggettive risultanze di causa, che il p.u., parte offese del delitto di oltraggio avesse comunque dato causa con il suo comportamento ai fatti oggetto d'imputazione. In particolare hanno ritenuto del tutto legittimo il rifiuto opposto dall'agente penitenziaria Tiziana MA alla detenuta semilibera MA AN di far uso, dopo il rientro in carcere, dei servizi igienici riservati al personale di custodia, non risultando peraltro in alcun modo provato, in difetto di qualsivoglia specifica disposizione contraria da parte della Direzione dell'istituto penitenziario, che tali servizi fossero stati messi a disposizione anche dei detenuti.
Di nessun pregio sono, infine, i molteplici richiami da parte della ricorrente alle disposizioni che disciplinano i rapporti tra personale di custodia e detenute, non costituendo l'asserita ma non dimostrata inosservanza delle stesse ragione sufficiente a legittimare la condotta oltraggiosa da essa tenuta poiché difetta comunque nel comportamento del pubblico ufficiale la consapevolezza di essersi discostata dagli scopi inerenti alla sua funzione o di avere usato mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico nell'ambito della sua attività o di essersi avvalsa del potere discrezionale accordatole dalla legge in modo aggressivo o vessatorio (sez. VI - 22 dicembre 1989, Cusano, m. CED 182922). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998