Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
In tema di ritrattazione, va applicata retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, la nuova disciplina introdotta dall'art. 1 legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'art. 376 cod. pen., inserendo anche il delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura del dibattimento, colui che ha reso dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale ritratti il falso o manifesti il vero.
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Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 17065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17065 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 692
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 35663/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR DR N. IL 12/11/1976;
2) HI AR N. IL 12/06/1969;
avverso la sentenza n. 5310/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 31.3.2009-10.2.2010 ha confermato le condanne di RI ES e HI IO per i delitti di favoreggiamento personale continuato ed aggravato ai sensi della D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il primo (secondo l'imputazione, reperiva l'alloggio per il latitante DO OM e lo scortava e precedeva durante gli spostamenti per segnalare la presenza eventuale di forze dell'ordine) e di concorso in favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 il secondo (imprenditore, negava alla polizia giudiziaria, che procedeva d'iniziativa, di aver incaricato il capocantiere di rilasciare un assegno recante l'importo di L. 10 milioni agli autori di una richiesta estorsiva fatta nell'interesse del gruppo camorristico del DO). I fatti sono dell'11.6.1999 per RI e fino al maggio 1999 per il HI, la sentenza di primo grado è stata deliberata dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere l'11.7.2006. 2. Questi i motivi dei due ricorsi presentati dai rispettivi difensori.
2.1 RI:
- la condotta come contestata, tenuto conto che l'associazione del DO era in essere, configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 418 c.p., essendo irrilevante che il DO fosse ricercato per i delitti di omicidio e violazione della legge armi;
- l'aggravante ex art. 7 non sarebbe configurabile, in favore dell'aggravante specifica del capo verso dell'art. 378 c.p. o della stessa condotta di partecipazione all'associazione; mancherebbe comunque la specifica indicazione della concreta agevolazione all'associazione mafiosa.
2.2 CH:
- violazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 376 c.p. per la mancata applicazione della L. 15 luglio 2009, n. 94, in ragione dell'intervenuta ritrattazione operata dal ricorrente prima della chiusura del dibattimento;
in particolare, la sentenza 101/99 della Corte costituzionale rileverebbe anche per questa fattispecie e comunque la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare retroattivamente, in quanto più favorevole, la modifica dell'art.376 c.p. con l'inserimento anche del richiamo all'art. 378 c.p.,
contenuto nella L. n. 94 del 2009, art. 1;
- violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 per la mancanza - in concreto - di qualsivoglia elemento oggettivo e soggettivo, essendo insufficiente la mera notorietà dell'appartenenza del favorito a clan camorristico per connettere il pagamento dell'estorsione all'agevolazione di tale clan.
3.1 Il ricorso di RI è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte distrettuale ha spiegato che in concreto il DO era ricercato per reati di omicidio e armi (circostanza in fatto non contestata dal ricorso che, e in modo solo assertivo, si limita a definirla irrilevante), il che per sè rende irrilevante la problematica giuridica proposta sulla configurabilità della residuale norme dell'art. 418 c.p. in luogo dell'art. 378 c.p., atteso che l'esistenza di indagini e ricerche in atto integra per sè il reato di favoreggiamento.
In ordine al secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte suprema ha già ripetutamente chiarito le differenze che caratterizzano le fattispecie di partecipazione all'associazione, concorso esterno all'associazione, favoreggiamento aggravato dall'essere il delitto commesso quello ex art. 416 bis c.p. e circostanza aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (Sez. 5, sent 16556/2010; Sez.6, sent 40966/2008; Sez. 1, sent. 6969/2001 e Sez.2, sent 15756/2003). Ma, sul punto, è assorbente la considerazione che il ricorrente propone riqualificazioni della condotta in termini sostanzialmente assertivi e astratti, senza argomentare in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto specifiche, dedotte tempestivamente nei motivi d'appello ed ignorate dal giudice di secondo grado, che avrebbero dovuto ricondurre - appunto in fatto - la condotta del RI ad azione volta a favorire il DO come persona e non in relazione al ruolo apicale svolto nel sistema camorristico. In proposito, la Corte distrettuale ha appunto evidenziato la consapevolezza del RI sul "ruolo preminente" in atto rivestito da DO OM nell'ambito associativo, argomentando anche dalle dichiarazioni del medesimo DO acquisite al dibattimento d'appello, da una pendenza per omicidio in concorso tra i due e da altre per gravissimi e numerosi reati, in assenza di circostanze di fatto peculiari che, in tale contesto, riconducessero l'agevolazione solo ad un rapporto personale e del tutto autonomo tra i due.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.2 Il ricorso di CH è fondato, nei termini che seguono. Dopo la deliberazione della sentenza d'appello (il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 31.3.2009, ancorché la motivazione sia stata poi depositata solo il 10.2.2010; sotto tale profilo pertanto il motivo di ricorso erroneamente censura la sentenza di secondo grado per la non applicazione di una norma in realtà sopravvenuta al momento della concreta deliberazione), il testo dell'art. 376 c.p. è stato modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 con l'inserimento anche del delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura del dibattimento, chi ha reso le dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale manifesti il vero o ritratti il falso. Nel caso di specie, la stessa sentenza d'appello (oltre che il ricorso) argomenta sul punto presupponendo in fatto che tale ritrattazione tempestiva sia intervenuta effettivamente. Poiché la novità normativa è certo più favorevole per l'imputato, la stessa va applicata ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4 e art. 609 c.p.p., comma 2. Conseguente è l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello, per essere il CH non punibile, risultando appunto dagli atti già ricorrenti le condizioni di fatto per l'applicazione della causa di non punibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HI IO, perché non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p.. Rigetta il ricorso di RI ES, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012