Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGRATI AEE S.R.L., in persona del legale rappresentante COLOMBO RI, giusta Procura Notaio Jean-Pierre FARMAT in Bergamo Repertorio n. 12759 del 13.12.1999; EUROTEXMAGLIA S.P.A., in persona del legale rappresentante Italo PILENGA, giusta Procura Notaio Salvatore LOMBARDO in Bergamo Repertorio n. 65570 del 3.12.1999; EUROPIZZI S.P.A., in persona del legale rappresentante Italo PILENGA, giusta Procura Notaio Salvatore LOMBARDO in Bergamo Repertorio n. 65569 del 3.12, 1999; EUROPEA S.P.A., in persona del legale rappresentante RI CHIAPPINI, giusta Procura Notaio Ernesto SICO in Bergamo Repertorio n. 7052 del 1.12.1999; MILFER METALLURGICA ITAL LAMINATI FERROSI NUOVE MURA S.P.A., in persona dell'Amministratore Unico Renato SALERNO giusta procura Notaio Francesco Edoardo di TARSIA di Belimonte in Bergamo Repertorio n. 15173 del 7.12.1999; SE LM SUPERFLEXITE ITAL S.P.A., in persona del legale rappresentate Luigi LM, giusta Procura Notaio Giancarlo PAGANONI in Bergamo Repertorio n. 29112 del 2.12.1999;
SIPA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico Aurora PRATO giusta Procura Notaio Giuliana QUARTI in Bergamo Repertorio n. 86817 del 3.12.1999; elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato SALY VALOBRA, che li difende unitamente agli avvocati OMBRETTA FABE DAL NEGRO, AR RA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 721/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 23/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le società 1) Agrati AEE s.r.l. 2) Eurotexmaglia s.p.a. 3) Europizzi s.p.a. (già Fin Europeizzi s.p.a. e in qualità di incorporante della Europeizzi Tintoria e Finissaggio s.p.a.) 4) Europea s.p.a. 5) Milfer - Metallurgica Italiana Laminati Ferrosi nuove Mura s.p.a. 6) US MO Superflexite Italiana s.p.a. e 7) S.I.P.A. s.r.l. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme annualmente versate dal 1985 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 171, norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335); con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo tra l'altro la decadenza dall'azione ex art. 13 D.p.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito con sentenza in data 7/19 giugno 995 accoglieva la domanda e condannava l'amministrazione convenuta a rifondere alle società attrici le somme dalle stesse richieste, per complessive L. 2.398.545.000, oltre interessi dalla citazione.
Avverso tale sentenza proponevano gravame in via principale l'Amministrazione statale, riproponendo le difese già articolate in primo grado, nonché in via incidentale le società creditrici, che contestavano la decorrenza degli interessi fissata dal Tribunale, e la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 721 depositata in data 23.12.1998, ritenuta la decadenza dal diritto al rimborso, ex art. 13 comma 11 d.p.r. n. 641/1972, relativamente agli importi richiesti in restituzione per alcune annualità, in parziale riforma della decisione impugnata conteneva l'accoglimento della demanda relativamente a ciascuna società nei limiti delle minori somme specificate in dispositivo, confermando la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale.
Per la cassazione della suddetta sentenza propongono ricorso, notificato il 21.12.1999, le società creditrici articolando distinti motivi, al cui accoglimento si oppone l'Amministrazione statale con controricorso notificato il 31.1.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società ricorrenti, astenendosi dall'inquadrare formalmente i vizi dedotti nelle ipotesi rigorosamente contemplate dall'art. 360 c.p.c. quali unici motivi essi a fondamento del ricorso per
Cassazione, censurano la sentenza impugnata deducendo: 1) inapplicabilità della decadenza triennale di cui all'art. 13, comma 2^ D.p.r. n. 641/1972; 2) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della medesima decisione per aver per un verso affermato l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale speciale previsto dalla suddetta norma, escludendo il termine ordinario che sarebbe conseguito all'applicazione dell'art. 2033 c.c. e per altro verso fissato la decorrenza degli interessi "secondo il precetto canonizzato nell'art. 2033 c.c."; 3) la falsa applicazione dell'art. 13 cit. nonché la insufficiente motivazione di quanto statuito in proposito, per aver la Corte deciso la controversia verificando la tempestività delle istanze di rimborso sulla base delle date di ricezione da parte degli uffici destinatari, e non su quelle di spedizione da parte degli interessati. Su tali premesse le ricorrenti richiedono, in via principale, cassarsi la sentenza impugnata e dichiararsi aver esse diritto alla restituzione integrale delle somme indicate nell'atto introduttivo del giudizio, con gli interessi alle date dei pagamenti, e in subordine dalle date delle istanze di rimborso;
in via gradata cassarsi la sentenza ella parte in cui individua erroneamente il momento al quale far riferimento ai fini della verifica della eccepita decadenza, al fine di affermare che "ai fini ella verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso si deve aver riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'amministrazione finanziaria"; con rinvio per ogni ulteriore accertamento al competente giudice di appello.
Il primo motivo di ricorso, riferibile alla previsione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è infondato.
Questa Corte, nell'ambito di ampia e argomentata motivazione senz'altro condivisibile, ha ripetutamente affermato che: "Nel vigente sistema tributario la restituzione delle tasse erroneamente pagate è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento, ed a tale regime non sfugge la tassa in esame, trattandosi di disapplicazione del diritto interno, per contrasto con il prevalente ordinamento comunitario, che però non comporta ne' l'abrogazione, nè l'incompatibilità della legge italiana". E ciò perché "La norma (art. 13 comma 2^ d.p.r. n. 641/1972)... è formulata in modo tale da ricomprendere tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'avvenuto indebito pagamento, sicché può riconoscersi che la disposizione dell'art. 13 stabilisce una decadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione" (v. Cass. S.U. n. 3458/1996). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, non presentando il motivo di ricorso in esame alcun profilo di novità che giustifichi un cambiamento di giurisprudenza sul punto.
D'altra parte ogni dubbio al riguardo deve ritenersi oramai definitivamente superato per effetto dell'art. 11 c. 2^ L. n. 448/1998, con il quale il legislatore ha stabilito espressamente che le società hanno diritto di ottenere il rimborso oggetto del presente giudizio sempre che abbiano presentato istanza nei termini previsti dal citato art. 13.
Infondato, se non addirittura inammissibile, è anche il secondo motivo di ricorso: la sinteticità e la genericità del suo contenuto, infatti, addirittura ne rende difficile l'inquadramento nell'ambito delle specifiche previsioni dell'art. 360 c.p.c.. Ed infatti per un verso con la doglianza in questione le ricorrenti risultano non già censurare il punto della decisione relativo alla decorrenza degli interessi, come pure potrebbe far pensare il titoletto attribuito al motivo di ricorso, ma piuttosto ulteriormente alimentare le ragioni illustrate con il precedente motivo di impugnazione a sostegno della tesi dell'inapplicabilità dell'art. 13 d.p.r. n. 641/1972. Ma se così fosse, di talché il motivo sarebbe comunque da ricondursi alla previsione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. le argomentazioni svolte nulla aggiungano che consenta di superare quanto innanzi esposto in ordine all'applicabilità al caso di specie, della decadenza triennale di cui all'art. 13 d.p.r. n. 641/1972. Qualora, poi, il vizio in esame fosse da intendersi riconducibile alla previsione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. così come formalmente deducibile dalle espressioni utilizzate ("Sulla contraddittorietà ed illogicità dell'impugnata sentenza..."), non potrebbe che pervenirsi ad analoga conclusione.
Ed infatti, come chiaramente dedotto dalle ricorrenti, e confermato dalla lettura della sentenza impugnata, la disciplina degli interessi riconosciuti alle creditrici è stata tratta dal giudice di merito dall'art. 2033 c.c. con statuizione non contestata da alcuna delle parti, e sulla quale quindi deve ritenersi essersi formato il giudicato;
e ciò perché nella fase di appello si è controverso soltanto dello stato di buona o mila fede dell'amministrazione finanziaria, per le diverse conseguenze che ne sarebbero derivate dall'applicazione della citata norma, senza che l'applicabilità di quest'ultima risulti mai posta in discussione.
Tanto considerato, anche tenuto conto delle scarne considerazioni esposte dalle ricorrenti a sostegno di questo motivo di ricorso, non è dato comprendere perché la statuizione del giudice di merito sulla decorrenza degli interessi dovrebbe ritenersi contraddittoria o illogica, risultando essa fedelmente ispirata alla previsione della suddetta norma. Nè, d'altra parte, sembra potersi utilmente rilevare una contraddizione tra questo punto della decisione e l'altro relativo all'accertata decadenza, così come vorrebbero le società ricorrenti, trattandosi di questioni distinte tra loro, quanto meno sotto un profilo formale, con non secondari effetti anche di carattere processuale, in ordine al loro trattamento. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso articolato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge (art. 13 d.p.r. n. 641/1972), nonché la insufficiente motivazione di quanto statuito alla Corte di Appello sul punto, con riferimento al unto della decisione relativo alla ritenuta decadenza al diritto al rimborso delle tasse pagate dalle società ricorrenti per alcune annualità, così come basato sulla presunta tardività delle istanze proposte in tal senso, accertata sulla base delle date di ricezione di esse da parte dell'amministrazione statale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che "In relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.p.r. 26.10.1972 n. 641, che prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, non ha carattere recettizio, identificandosi - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - con la presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in caso di avvalimento del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione, essendo al riguardo sufficiente, allorquando l'invio sia avvenuto con semplice plico raccomandato (senza avviso di ricevimento), l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'Ufficio postale" (v. Cass. 20.5.2003, n. 7920; 12.5.2003, n. 7207; 6.9.2001, n. 11463; 4.9.2001, n. 11362; cfr. sul riferimento temporale che in questa sede rileva, pur sostenendo la natura ricettizia dell'atto v. Cass. n. 7987/2003). E ciò in base ad un principio generale secondo il quale "gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già dei soggetti ai quali sono indirizzati, ma del titolare del diritto deve essere esercitato, per disposizione di legge o per clausola contrattuale, entro un dato termine. E non appare quindi congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione di tali atti da parte di coloro cui sono rivolti, neppure quando questi ultimi siano determinati: tale circostanza, infatti, non implica che l'atto debba essere qualificato come ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere, come si è posto in evidenza, sul titolare del diritto" (così Cass. n. 11973/1999). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi caso di specie, così che risultando esso disatteso dalla Corte di Appello di Brescia con l'impugnata sentenza, non vi è dubbio che questa risulta affetta dal vizio di violazione di legge, così come dedotto dalle società ricorrenti.
Sotto diverso aspetto, poi, merita qui di esser rilevato (anche se la relativa questione resta assorbita da quanto in precedenza esposto) come la Corte di Appello, dopo aver affermato l'erroneo principio al quale si è fatto riferimento, ne ha fatto discendere gli effetti negativi dei quali si è detto, in danno delle ricorrenti, senza nessun concreto riferimento alle date ne' di spedizione ne' di ricezione delle singole istanze di rimborso risultanti dagli atti, ed anzi senza neanche precisare se esistessero o meno delle istanze inoltrate in via amministrativa a tal fine, antecedenti all'atto di citazione, incorrendo in tal modo anche nel vizio di insufficiente motivazione, così come denunciato dalle creditrici. Alla stregua delle esposte considerazioni ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata sul punto testè richiamato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia che, nel verificare se le società ricorrenti siano incorse nell'eccepita decadenza, si atterrà all'esposto principio di diritto per il quale ai fini dell'accertamento della tempestività delle domande di rimborso delle tasse erroneamente pagate, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n. 641/1972, si deve aver riguardo alle date di spedizione e non a quelle di ricezione delle domande stesse da parte dell'amministrazione finanziaria, dando quindi conto con maggiore compiutezza delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. Il Giudice del rinvio provvederà, inoltre, anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004