Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Il danno non patrimoniale, che per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., è risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato e consistente in un turbamento ingiusto dello stato d'animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacità intellettive della vittima, comprende anche le sofferenze fisiche e morali da questa sopportate in stato di incoscienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7075 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SIST7R075 SSAZ NE Oggetto mento PRis. SEZIONE TERZA CIVILE 86 Torciducte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: thedoly R.G.N. 15455/98 Dott. Roberto PREDEN Presidente 18805/98 - Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. 16313 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep.2597 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.20/03/01 Consigliere Dott. NN Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 500 24 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: per diritti GALBIATI RI, IU GR, in proprio e n.q. 11 IL CANCELLIERE genitori esercenti la potestà sulla figlia minore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GALBIATI DANILA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato BARBARA FL lo studio per diritti L 300 dal Sig: POLONIA presso 7, #2.4 MAG. 2001 MORABITO, difesi dall'avvocato FRANCESCO IR, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
UCI, UR SC VERSISCHERUNG, ER Sig. 3000 per diritti 24 MAG. 2001 IL CANCELLIERE EL;
- intimati 547 e sul 2° ricorso n° 18805/98 proposto da: 2001 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, con sede in Milano, in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. REP Presidente Tonelli, Enrico per diritti L. 3000 domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, perona del suo 11. 24.05.74 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che elettivamente IL CANCELLIERE lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. contro per dirit MAG 2001300 GALBIATI RI, IU GR IN PROPRIO E NQ DI 5 il IL CANCELLIERE DI GALBIATI GENITORI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' SC UR EL, ER LIRE 3000 DANILA, CANCELLERIA VERSIDCHERUNG;
intimati la sentenza n. 51/98 della Corte d'Appello di avverso e CB317265 SASSARI, il 30/01/98 emessa CAGLIARI SEZ DIST depositata il 16/02/98 (R.G. 42/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano udienza del CASSAZION UF O. COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LUCENTINI;
Richiesta col stud FEDELI che ha concluso per dal Sig. lefoly 30 per diritt Generale Dott. Massimo ed il rigetto del 2° motivo p.q.r. degli altri del ricorso principale nonchè il rigetto l'accoglimento CANCELLERIA del ricorso incidentale. RI, GR IN PROPRIO E NO DI IU GALBIATI GENITORI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' DI GALBIATI -2- DANILA, ER VERSIDCHERUNG;
3000 CANCELLERIA DH073554 DH079555 DM079559 DH079560 DHO79569 DH079538 DH079563 DH029564 OHO79565 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. IR EL, UR SC per diritti L. 144000+12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 124 SET, 2001 IL CANCELLIERE UFFICIO COPIE "Richiesta copia studjo dal Sig. EMANUELE per diritti L. 3000 LIRE 1000 CANCELLERIA 9, OTT 2001 IL CANCELLERE AU359530 AU354696 55 3000 AU771581 15 3000 CANCELLERIA CANCELLERIA 155 13000 CANCELLERIA DH079548 DH079549 DH079522 DH079528 OH079550 DHD79553 BH079541 0DH073544 2 5 6 2 0 1 2 DHD79533 DH079557 OH079545 LA DH079546 DH079558 DH073539 DH079547 DH079540 DH07957 DH079534 DH079535 DH079542 DH072529 DH079530 DH079537 DH079562 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata nel marzo 1994 RI AT e GR RU, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore NI, convenivano davanti al Tribunale di Nuoro la Winterthur Schweizerische e Daniela Berner. Esponendo che NN IA, Centrale l'Ufficio MA AT, loro rispettivo figlio e fratello, aveva riportato Versischerung gravissime lesioni seguite da morte in un incidente stradale avvenuto per colpa della Berner, chiedevano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto, cui erano succeduti a titolo universale, e da essi stessi in proprio. Quement Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava l'esclusiva colpa della Berner, e per l'effetto condannava i convenuti in solido al pagamento di varie somme a diverso titolo, compensando per un terzo le spese di causa. Su gravame dei danneggiati, dell'U.C.I. e della Winthertur, la Corte d'appello di Cagliari escludeva il risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori in proprio, nonché il danno morale patito da risarcimento jure hereditatis del e condannava i responsabili al rimborso integrale delle spese di primo grado e al rimborso parziale di NN MA, Per la cassazione della sentenza RI AT, GR RU quelle del giudizio d'appello. e NI AT hanno proposto ricorso sulla base di tre 3 motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'U.C.I., che a sua volta propone, avverso la medesima sentenza, ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226, 2056 c.C., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti principali si dolgono che la Corte d'appello abbia respinto, in quanto non provata, la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento quuuul del danno patrimoniale futuro, questo essendo invece dovuto nel caso in cui si possa presumere la perdita, secondo criteri di probabilità e verosimiglianza, dell'apporto patrimoniale del loro congiunto. Il motivo che attiene, al di là della sua titolazione, ad un'ipotesi di vizio logico- è infondato. La Corte d'appello osservò, sulla questione, che il danno patrimoniale dipendente dal decesso di un familiare può bensi liquidarsi in base a fatti notori, quali l'aspettativa che il soggetto considerato avrebbe raggiunto un grado d'istruzione medio con adeguato reddito, onde, in particolari circostanze, avrebbe potuto devolvere parte di tale introito ai propri congiunti che, tuttavia, è condizione della domanda una 4 situazione economica degli aventi causa tale da indurre la necessità, presente o futura, di usufruire di un'integrazione dei loro redditi, laddove, nella specie, tale prova non era stata fornita. Di qui, appunto, il rigetto. Ebbene, incontestabile essendo l'esattezza dell'enunciato principio, pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione della inesistenza di elementi suscettibili di far presumere il danno futuro de quo appare indenne dal denunciato vizio logico, in quanto espressione del discrezionale potere del giudice del merito di valutare le prove алишил Giova ricordare che il vizio di insufficiente motivazione, e di accertare i fatti. denunciabile col ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., si configura nell'ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire l'identificazione del criterio posto a base della decisione, non anche quando - come appunto pretenderebbero i ricorrenti- vi sia difformità tra il significato attribuito agli elementi delibati dal giudice di merito e le attese della parte. denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché omessa e mezzo, Con il secondo contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i medesimi ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il danno morale della vittima, e quindi il loro diritto iure hereditatis, a 5 causa del suo stato d'incoscienza, tale per cui non poteva avere avvertito lo stato di menomazione in cui versava. Infatti -osservano- il danno morale può ben consistere nella riduzione e nello squilibrio delle capacità intellettive del leso, sicché esso è ipotizzabile pur nel caso di sofferenze fisiche e morali sopportate in stato d'incoscienza. Il motivo è rivolto contro la sentenza nella parte in cui -sulla premessa che tra il fatto e la morte "cerebrale" del AT erano decorsi solo otto giorni (e quattordici rispetto alla morte per arresto cardiaco)- aveva rilevato che egli non era mai stato I di le proprie condizioni, олисил immediatamente caduto in stato/coma cranico (con "assenza diessendo in grado di percepire riflessi e di risposta allo stimolo, anche intenso"), via via peggiorando sino alla morte;
che, pertanto, non avendo subito alcun danno morale, il correlativo diritto risarcitorio non poteva sussistere in capo ai sui eredi. La censura è fondata, avendo questa Corte avuto occasione principio, perfettamente il condivisibile la fattispecie, secondo cui "Il danno di enunciare non patrimoniale, che, per il combinato disposto degli art. 2059 congruente con c.c. e 185 c.p., è risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto e consiste in un turbamento ingiusto illecito costituente reato, о in uno squilibrio o riduzione delle dello stato d'animo della vittima, comprende anche le intellettive e morali da questa sopportate in stato di capacità sofferenze fisiche 6 incoscienza nella specie, durante il periodo di coma-." (Cass. In parte qua la sentenza dev'essere cassata con rinvio. 6 ottobre 1994 n. 8177). Resta ovviamente assorbita la terza doglianza, dedotta dai medesimi ricorrenti, poiché al regolamento delle spese del giudizio d'appello, oggetto del motivo, dovrà provvedere il giudice di rinvio. occorre premettere che il Quanto al ricorso incidentale, requisito della sommaria esposizione dei fatti, ai sensi dell'art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., postula che il ricorso per cassazione e Elevent una cognizione chiara offra elementi tali da consentire che hanno ingenerato la non solo dei fatti controversia, ma anche della varie vicende del processo e completa delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa avere conoscenza di ciò sulla base del solo ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori atti (v., da ultimo, Cass. 8 gennaio 2001 n. 173). Alla luce di tale, principio, ovviamente estensibile al ricorso incidentale in forza del rinvio di cui all'art. 371 co. 3 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'U.C.I., che e perché non contiene l'espressa, sufficiente indicazione dei dati sopra indicati, né questi, d'altro canto, sono ricavabili Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della dall'atto nel suo complesso. Corte d'appello di Cagliari, dovrà riesaminare e motivatamente decidere il capo investito dalla censura accolta, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato, ai sensi dell'art. 384 co. 1 prima parte c.p.c. Lo stesso giudice dovrà anche provvedere in merito alle 60000 310000 spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso terzo e dichiara principale, rigetta il primo, assorbito il inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 20 marzo 2001. IL CO IL PRESIDENTE F.F. RTM IL CANCELLIERE C1 NN ST Depositata in Cancelleria oggi, li 24 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 NN ST R O UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 +5 SET. 2001 Serie 4 Registrato in date ... versate £. 310.000 39071 al n. trecentodiecimila - Hire p. Il Dirigente Area Servizi FPPO) (Dott.ssa Maria GR If Responsabile Servizio Atti Bludiziari (Dr. M. RACCHINI)